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2.5 Associazioni, partiti e confessioni religiose - Relazione 1999 - 3 maggio 2000

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2. Stato di attuazione della legge n. 675/1996 e nodi da affrontare - Relazione 1999 - 3 maggio 2000

2.5. Associazioni, partiti e confessioni religiose
L´art. 8, comma 2, lett. d) della direttiva n. 95/46 CE, prevede che la legislazione nazionale di recepimento possa stabilire che le fondazioni, le associazioni o qualsiasi altro organismo che non persegua scopo di lucro ed abbia carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, trattino i dati sensibili connessi all´adesione associativa degli aderenti e delle persone che hanno contatti regolari con i medesimi organismi, anche senza il consenso degli interessati, purché siano previste adeguate garanzie ed i dati non vengano comunicati a terzi.

La legge n. 675, com´è noto, non ha considerato tale possibilità ed ha sottoposto i predetti organismi alla disciplina comune, basata sul consenso degli interessati e sull´autorizzazione del Garante.

La materia è stata in parte innovata dal decreto legislativo n. 135/1999, il cui art. 5, comma 1, ha aggiunto all´art. 22 della legge n. 675 il comma 1-bis, stabilendo che la rigida disciplina prevista per i dati sensibili non si applica ai trattamenti effettuati dagli organi o dagli enti civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose che hanno stipulato un´intesa con lo Stato ai sensi dell´art. 8 della Costituzione, relativamente ai dati dei loro aderenti e dei soggetti che, con riferimento a finalità di carattere esclusivamente religioso, hanno contatti regolari con le medesime confessioni, purché detti dati non siano comunicati o diffusi all´esterno.

Questa innovazione, com´è agevole comprendere, è di carattere parziale e, come peraltro annunciato dalla stessa relazione di accompagnamento al d. lg. n. 135/1999, dovrà essere completata con riferimento agli altri e più numerosi organismi contemplati dal citato art. 8 della direttiva.

Nelle more di tale regolamentazione complessiva, questi ultimi soggetti devono continuare a gestire i dati sensibili richiedendo il consenso agli interessati e l´autorizzazione al Garante.

Quest´ultima, già rilasciata con il provvedimento generale n. 3 nel 1997 e nel 1998, è stata rinnovata, con poche modifiche, anche nel 1999 con scadenza al 30 settembre 2000.

La Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, non potendo avvalersi del regime introdotto dall´art. 5 del d. lg. n. 135/1999 fino a quando non sarà stata approvata l´intesa con lo Stato, ha chiesto al Garante, anche in deroga al ricordato provvedimento generale n. 3/1999, di essere autorizzata a procedere al trattamento dei dati sensibili dei propri aderenti senza richiedere il loro consenso scritto. Tale istanza, però, sollecitando il rilascio di un provvedimento che aveva un contenuto non previsto dalla legge n. 675 ed anzi contrastante con la modifica introdotta dal d.lg. n. 135, è stata rigettata dal Garante con provvedimento dell´11 gennaio 2000.

Contestualmente, la stessa Congregazione ha impugnato, con un ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la citata autorizzazione n. 3/1999 per "violazione e falsa applicazione" dell´art. 22 della legge n. 675, ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 7, 8 e 19 della Costituzione. L´Autorità, nel rappresentare le proprie osservazioni all´Avvocatura dello Stato, ha prioritariamente eccepito il difetto di giurisdizione, considerato che l´art. 29, comma 8, della legge n. 675 affida le controversie relative a tali autorizzazioni al giudice ordinario, ed ha poi esplicitato ulteriori elementi (obbligo per l´Autorità di uniformarsi al chiaro dettato normativo, funzione "anticipatrice" e non di privilegio del comma 1 bis dell´art. 22 nell´ambito del pieno recepimento della direttiva comunitaria, ecc.) a conforto della correttezza del proprio agire.

Contemporaneamente, un´aderente alla Congregazione ha citato quest´ultima in giudizio, con ricorso ai sensi dell´art. 700 c.p.c., affinché fosse accertato che la medesima, in quanto membro della confessione religiosa, non era tenuta a prestare il consenso scritto per il trattamento dei propri dati personali. Il giudice adìto ha ritenuto sussistere la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità ed ha pertanto sollevato la questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 14 febbraio 2000.

Il fenomeno associativo, nel corso dell´anno, è stato poi interessato da diversi provvedimenti dell´Autorità. Con riferimento a quelli di maggior rilievo, va ricordata anzitutto la pronuncia del 1° dicembre 1999 relativa alla comunicazione da parte di alcune pubbliche amministrazioni ad alcune associazioni di categoria di dati concernenti persone invalide.

L´entrata in vigore del d. lg. n. 135/1999, infatti, ha chiaramente reso impossibile la prosecuzione di tali procedure, considerato che i soggetti pubblici, nel predisporre le necessarie norme regolamentari, devono preoccuparsi di verificare che l´eventuale comunicazione di dati sia strettamente necessaria al perseguimento delle rilevanti finalità individuate dalla normativa primaria o dal provvedimento del Garante.

In una successiva occasione (decisione del 29 settembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 35) l´Autorità ha affrontato il tema dell´utilizzo dei dati degli iscritti ad un´associazione per finalità diverse da quelle loro indicate nell´informativa; nel caso specifico, erano state inviate agli aderenti messaggi di propaganda da parte del presidente dell´associazione, candidatosi ad una consultazione elettorale. Il Garante ha valutato come illegittimo il comportamento, in quanto non riconducibile alle finalità dell´associazione così come risultanti dall´informativa rilasciata agli interessati ed ha quindi segnalato all´associazione semmai la necessità di integrare l´informativa originariamente fornita, specificando meglio i trattamenti legati alle finalità istituzionali dell´associazione e distinguendo, eventualmente, come trattamento "facoltativo" e "non essenziale" la comunicazione dei dati a fini elettorali.

Va infine ricordata, anche per il risalto che la vicenda ha avuto sulla stampa quotidiana, la decisione sul ricorso di una persona che aveva chiesto la cancellazione dei propri dati personali contenuti nei registri dei battezzati (vedi il provvedimento del 13.9.1999, in Bollettino n. 9, pag. 54).

I responsabili ecclesiastici, ai quali l´interessato si era rivolto motivando la richiesta con le proprie convinzioni di ateo, pur assicurando di aver allegato la richiesta di cancellazione all´atto di battesimo, avevano risposto di non poter dar corso alla materiale cancellazione dei dati, considerato che questi attestavano un fatto realmente verificatosi.

Il collegio del Garante, nel dichiarare infondato il ricorso sotto diversi profili, ha evidenziato che, effettivamente, la registrazione dei dati in questione, rappresentando "l´ingresso" della persona in un determinato organismo, non costituisce solo un dato relativo all´aderente, ma rappresenta un aspetto della vita dell´organismo stesso. In altre parole, la Chiesa, al pari di quanto può avvenire per vari altri organismi di tipo associativo (partiti, sindacati, associazioni, ecc.), non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l´ha riguardata, se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà.

L´aspirazione degli interessati, comunque, a vedere correttamente riferita la propria immagine attuale, può essere adeguatamente soddisfatta da misure diverse dalla pura e semplice cancellazione (ad. es., attraverso un´annotazione, ovvero, tramite allegazione di atti, ecc.). Il Garante ha inoltre posto in evidenza che dalla volontà dell´interessato di abbandonare una determinata comunità discende l´impossibilità di continuare a considerare la persona in questione come appartenente al gruppo, all´associazione o, nel caso specifico, alla confessione religiosa. In questa prospettiva, risulta altresì impedita la possibilità di continuare a considerare la persona fra gli aderenti alla comunità in caso, ad esempio, di eventuali attività, anche di tipo statistico, che debbano essere compiute successivamente a detta manifestazione di volontà.

Poco tempo dopo l´emanazione di tale pronuncia, la Conferenza episcopale italiana (CEI) ha annunciato l´approvazione di un decreto relativo alla tutela dei dati personali conservati nei registri e negli archivi degli enti ecclesiastici "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona forma e alla riservatezza", stabilendo, fra l´altro, rigide regole per la loro consultabilità da parte di estranei e la possibilità per l´interessato che chieda di non essere più considerato aderente alla confessione, di ottenere in luogo della cancellazione del dato –che non è mai consentita- l´annotazione della sua richiesta sul registro dei sacramenti.

Nel ribadire i concetti già espressi nella sopra ricordata pronuncia, l´Autorità, con una decisione del 17.11.1999, ha precisato che l´adesione ad una associazione, pur costituendo anche un dato del soggetto associativo, non può sottrarre all´interessato il diritto di far valere prerogative così tipicamente personali come quelle previste dall´art. 13 della legge n. 675, trasferendone la disponibilità in capo all´associazione. Tale precisazione si è resa necessaria a seguito del ricorso presentato all´Autorità dal presidente di un´associazione, in nome e per conto degli iscritti all´organismo stesso, non già in veste di loro delegato, ma in quanto "organo espressivo della volontà di un´associazione".

L´attenzione nei confronti del mondo associativo, in senso lato, non si è però manifestata esclusivamente all´atto dell´emanazione di alcuni provvedimenti, ma anzi, conformemente ad una prassi avviata fin dalla sua istituzione, il Garante ha cercato anche nel 1999 di instaurare proficui rapporti di collaborazione con alcuni organismi.

In quest´ottica si situa, ad esempio, l´incontro, avvenuto nel mese di settembre, con le associazioni dei consumatori facenti parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. In tale occasione sono stati approfonditi diversi temi di rilievo: dall´uso non corretto o strumentale della legge sulla privacy (tanto da parte delle pubbliche amministrazioni, quanto del mondo delle imprese), al marketing diretto; dalle indagini di mercato ai rapporti con il sistema bancario; dal diritto alla trasparenza al mondo delle telecomunicazioni, a Internet e al commercio elettronico, anche alla luce del dibattito che si sta svolgendo tra Europa e Stati Uniti sui flussi di dati transfrontalieri.

Particolare attenzione è stata posta, inoltre, all´elaborazione dei codici di condotta previsti per diversi settori dalla legge n. 675, in merito ai quali Autorità ed associazioni hanno concordato sulla necessità di assicurare ai consumatori e agli utenti alcune garanzie, anche mediante un loro coinvolgimento in quanto "soggetti interessati" nei procedimenti di valutazione dei codici nei settori che li interessano direttamente.