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Parere sullo schema di decreto in materia di 'Borsa continua nazionale del lavoro' - 3 settembre 2004 [1341395]

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[doc. web n. 1341395]

Parere sullo schema di decreto in materia di ´´Borsa continua nazionale del lavoro´´ - 3 settembre 2004

Roma, 3 settembre 2004
Prot. 29162

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo
Roma

rif. n. 97103/16/239/2


Oggetto: schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l´innovazione e le tecnologie in materia di "Borsa continua nazionale del lavoro" di cui agli articoli 15 e 16 del d. lg. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della n. 30/2003 (legge Biagi)


 
Con riferimento a quanto richiesto con la nota sopra distinta, relativa allo schema di decreto interministeriale in oggetto, si formulano alcune considerazioni per gli aspetti di competenza di questa Autorità.

Preliminarmente, si osserva che se, come sembra, il presente schema intende dare attuazione non solo all´articolo 16, ma anche all´articolo 8, comma 2, del d.lg. n. 276 del 2003, è necessario definire più compiutamente il rapporto fra le materie disciplinate nei due articoli citati, nonché le eventuali "interferenze" fra la Borsa continua nazionale del lavoro, il Sistema informativo lavoro (SIL) e l´anagrafe dei lavoratori. Ne consegue tra l´altro, per varie ragioni, la necessità di riportare, nell´ambito di distinti capi, all´interno dell´unico schema di decreto, disciplina "sostanziale" attuativa dell´articolo 8 e quella, di ordine tecnico, relativa all´art. 16.

Diversamente, il decreto adottato sulla base del solo art. 16 del d.lg. 276 del 2003 potrebbe disciplinare esclusivamente gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi e non anche i profili di cui al citato art. 8.

TITOLARITÀ DEI TRATTAMENTI
Lo schema definisce la Borsa nazionale continua del lavoro un "sistema" aperto e trasparente per favorire l´incontro domanda-offerta di lavoro, organizzato su una rete telematica di "nodi informativi regionali" (art. 1, comma 2) che cooperano fra di loro  "con il livello nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali " (art. 1, comma 3).

Lo schema, inoltre, individua, quali soggetti sono  ammessi a "fruire" di tale sistema, i lavoratori, i datori di lavoro e gli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati in base agli articoli 4, 6 e 7 del d.lg. n. 276/2003, precisando che le informazioni necessarie per l´incontro domanda-offerta immesse dai lavoratori o dai datori di lavoro confluiscono "direttamente" nei predetti nodi informativi regionali, mentre quelle raccolte dagli intermediari sono rese disponibili alla Borsa "per il tramite " dei medesimi nodi (art. 1, comma 7).

 La delicatezza e la complessità del sistema, consistente in più "banche dati" (cfr. art. 1, comma 3) –facenti parte di una rete nazionale articolata in "snodi" periferici- e che sembra coinvolgere anche "sistemi informativi" ulteriori, riferibili agli operatori autorizzati o accreditati presenti sul territorio regionale (art. 1, comma 6), rende imprescindibile individuare i titolari del trattamento dei dati personali effettuati per le finalità sopra descritte (art. 28 del Codice recante il Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di definire compiutamente le relative responsabilità nel trattamento dei dati personali. In particolare, ciò rileva in relazione ai vari adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché per consentire all´interessato di individuare una controparte certa ai fini dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7  del Codice e per esperire la tutela giurisdizionale o quella alternativa davanti al Garante.

Pertanto è necessario chiarire se il trattamento dei dati mantenga una sua unicità a livello nazionale con un´unica organizzazione titolare del trattamento (o con più istituzioni contitolari del medesimo trattamento) o se invece gli enti coinvolti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, regioni o province, operatori) rivestano la qualità di distinti titolari di autonome banche dati o di separati profili del trattamento.

Tutto ciò potrebbe essere realizzato inserendo direttamente nello schema di decreto l´indicazione dell´organismo titolare o dei più organismi titolari, (in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice) oppure demandando tale indicazione ad un atto successivo eventualmente previsto dal decreto stesso.

Allo stesso modo, ove si ritenga di dover individuare uno o più responsabili del trattamento, tale individuazione potrà essere fatta direttamente nel presente schema (cfr. ad esempio art. 7, comma 4), ovvero riservando la relativa designazione al titolare in un momento successivo (art. 29 del Codice), analogamente a quanto poc´anzi indicato.

RICHIAMO AD ISTITUTI DEL CODICE
Si demanda a codesto Ministero la valutazione circa l´inserimento o meno nello schema di decreto del richiamo a singoli istituti del Codice, come ad esempio in tema di diritti dell´interessato, informativa e misure di sicurezza (richiamo non indispensabile sotto il profilo formale).  Laddove tale richiamo non sia operato, resta però evidente che l´insieme di regole dettate nello schema di decreto si aggiunge alle garanzie dettate dal Codice, senza potervi introdurre alcuna restrizione (ad es. si veda l´art. 5 dello schema).

DATI TRATTATI E LORO REQUISITI
Lo schema individua negli allegati A e B "le informazioni minime" relative alle candidature e alle richieste di personale che possono essere inserite nel sistema. Nel rispetto del principio di proporzionalità del trattamento dei dati (art. 11 d. lg. n. 196/2003) è necessario che l´indicazione dei dati da far confluire nella Borsa continua nazionale del lavoro sia quanto più possibile esaustiva o che, quantomeno, si preveda espressamente, nel testo dello schema, che eventuali ulteriori dati possono essere inseriti solo su base volontaria e non possono essere oggetto, in ogni caso, di utilizzazione a fini discriminatori (cfr. ad esempio, nell´allegato B, il punto b. 1.14 che fa riferimento a "altre conoscenze e capacità" e il punto b. 1.20, che si riferisce a "ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali"). Analogamente, è necessario chiarire espressamente che il divieto di utilizzazione a fini discriminatori vale, a fortiori, in relazione ai dati di "appartenenza a liste speciali ", potendosi trattare anche di dati sensibili (All. B, punto b. 1.19 in relazione all´articolo 10 del d. lg. n. 276/2003).

Nell´allegato A allo schema di decreto è individuata, fra gli altri, una informazione che potrebbe risultare idonea ad individuare un dato di natura sensibile (madrelingua), il cui trattamento è consentito solo nel rispetto delle elevate garanzie previste dal Codice per tale categoria di dati (artt. 20, 22 e 26 del Codice); in relazione a tali garanzie si richiama, pertanto, l´attenzione di codesto Ministero sulla necessità di valutare l´effettiva indispensabilità del suo inserimento nella Borsa continua del lavoro, nonché sugli obblighi che derivano da tali disposizioni di rango primario.

Non è, inoltre, pertinente rispetto alle finalità della Borsa inserire fra i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro il codice fiscale (All. A, punto 1.1. e All. B, punto 1.1.), più propriamente utilizzato in ambito fiscale e tributario. Tale dato va espunto da quelli consultabili "in primi lettura" nei termini di seguito precisati. Sotto tale aspetto, com´è noto, le leggi-delega n. 127/2001 e n. 676/1996, nonché il recente Codice, hanno infatti previsto, in relazione ad una disposizione comunitaria, la previsione di specifiche garanzie volte ad individuare, in chiave rigorosamente selettiva, i presupposti per l´utilizzo di numeri di identificazione personale e, in particolare, del codice fiscale.

È necessario, poi, che la definizione delle modalità di aggiornamento dei dati inseriti nel sistema e l´individuazione della durata massima di permanenza degli stessi nella Borsa continua siano contenute direttamente nel decreto in esame, non potendo essere demandate ad un successivo provvedimento della Commissione tecnica di cui all´articolo 7 dello schema (art. 5) in ragione del "mandato" che l´art. 8, comma 2, lett. A) del d.lg. n. 276 del 2003 affida puntualmente solo al decreto, anziché a successive determinazioni amministrative. Ciò comporta anche una modifica sui poteri della predetta Commissione.

Sempre in base al principio di proporzionalità (art. 11 del Codice, operante nel caso di specie), è necessario individuare per il datore di lavoro modalità di consultazione graduale delle banche dati, che consentano, in una prima fase, di visionare solo i dati più indispensabili (es. generalità, residenza, qualifica) e che, qualora il datore di lavoro sia  interessato ad una più specifica verifica, consentano a quest´ultimo di visionare in seconda battuta anche gli ulteriori dati.

Si coglie l´occasione per constatare,  in relazione al richiamo operato dall´art. 6 della bozza di regolamento al divieto di cui all´art. 10 del d.lg. n. 276/2003 l´esigenza che quest´ultimo sia interpretato in armonia con l´art. 8 della l. n. 300/1970.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E PROPORZIONALITÀ DELL´ACCESSO
È necessario da ultimo indicare con precisione i soggetti che possono accedere alle informazioni registrate nel sistema informativo (art. 4) e i dati che possono essere consultati, da ciascuna "categoria" di soggetti, fra quelli indicati negli allegati A e B dello schema, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati (art. 11 d. lg. n. 196/2003). E´ parimenti necessario precisare che le informazioni contenute nel sistema informativo possono essere utilizzate ai soli fini dell´applicazione del decreto. Questa osservazione potrebbe essere recepita integrando l´articolo 6 dello schema con il seguente comma: "2. I soggetti ai quali è consentita la consultazione della borsa continua nazionale dei lavoro utilizzano le informazioni in essa registrate esclusivamente ai fini dell´applicazione della disciplina di cui al presente decreto e trattano solo i dati pertinenti all´instaurazione di un rapporto di lavoro.".

L´Autorità rimane pienamente a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed ulteriore collaborazione, anche per quanto riguarda eventuali future modifiche del decreto in esame.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Buttarelli