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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Le principali novità sul piano normativo - Relazione 2001 - 8 maggio 2002

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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Relazione 2001

Le principali novità sul piano normativo

1. Il completamento della disciplina: una nuova legge-delega e un testo unico
Anche il 2001 è stato contraddistinto da interventi normativi di particolare importanza nella tematica del trattamento dei dati personali.

Il Parlamento ha conferito una nuova delega al Governo (la terza da quando è stata approvata la legge n. 675/1996: v. le leggi nn. 676/1996 e 344/1998) al fine di completare ed armonizzare la disciplina in materia.

Il legislatore ha così confermato l´attenzione manifestata più volte per le istanze di tutela dei diritti fondamentali della personalità connessi all´utilizzo delle informazioni di carattere personale, e ha anche ridefinito in termini più ampi il contenuto della delega, prevedendo l´emanazione di un testo unico delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali volto a ricomprendere le diverse disposizioni generali e speciali (l. 24 marzo 2001, n. 127, in G.U. 19 aprile 2001, n. 91).

La prima fase di attuazione di tale legge si è conclusa con l´emanazione, a fine anno, di un decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell´articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127" (d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, in G.U. 16 gennaio 2002, n. 13).

Tra le novità più significative introdotte da tale decreto si segnalano diverse soluzioni normative dirette a semplificare e a razionalizzare alcuni adempimenti e requisiti per il trattamento, all´esito della prima fase di applicazione della legge, e che hanno al contempo rafforzato il connesso quadro di garanzie per gli interessati.

Per quanto attiene ad esempio alla notificazione al Garante è stata invertita, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, la logica del sistema, e si è prefigurato il passaggio da un regime in cui era previsto un obbligo generale di notificazione, salvi i casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata, ad uno in cui il quadro di trasparenza viene valorizzato in modo da concentrare l´istituto della notificazione alle sole ipotesi in cui il trattamento, in ragione delle modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti ed alle libertà dell´interessato, nei casi e con le modalità individuati con regolamento del Governo.

Una ulteriore semplificazione ha interessato le modalità di indicazione nell´informativa delle coordinate identificative del responsabile del trattamento, rese più agevoli soprattutto in riferimento ai casi di designazione di un numero rilevante di responsabili da parte di un medesimo titolare del trattamento.

Di particolare rilievo sono, poi, alcune disposizioni che attribuiscono importanti compiti al Garante in attuazione di specifiche previsioni comunitarie. Si fa riferimento, ad esempio, al principio del bilanciamento di interessi nell´individuazione dei casi di esclusione del consenso (art. 7, lett. f), direttiva n. 95/46/CE) ed all´istituto del prior checking (art. 20 direttiva n. 95/46/CE).

Quanto al primo profilo, è di specifico interesse la previsione di una norma di chiusura, all´art. 12, comma 1, lett. h-bis) della legge n. 675, che introduce un elemento di flessibilità nell´individuazione delle possibili situazioni in cui il trattamento di dati personali "comuni" potrà essere effettuato anche senza il consenso degli interessati, demandando al Garante il compito di individuarle, sulla base dei principi sanciti dalla legge, qualora ricorra un legittimo interesse del titolare del trattamento – o di un terzo al quale i dati sono comunicati – e non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell´interessato. Per questa via, il principio di bilanciamento di interessi assurge quindi ad ulteriore parametro di liceità del trattamento.

Con riguardo al secondo profilo, va sottolineato che con l´introduzione dell´istituto del prior checking il trattamento dei dati che può comportare specifici rischi per i diritti e le libertà dei soggetti cui si riferiscono le informazioni trattate, in riferimento a dati diversi da quelli "sensibili" e da quelli "comuni", dovrà rispettare eventuali misure ed accorgimenti prescritti dal Garante a seguito di una verifica preliminare.

Sia in relazione al prior checking, sia con riferimento al menzionato bilanciamento di interessi, il decreto attribuisce a questa Autorità, sulla base dei principi contenuti nelle leggi vigenti, il compito di individuare anche con provvedimenti di carattere generale i casi in cui i nuovi istituti devono trovare applicazione, nonché alcuni accorgimenti e misure da rispettare a garanzia degli interessati, semplificando, così, l´attuazione degli istituti medesimi.

Come precisato nel corso dell´esame dello schema di decreto legislativo da parte della Commissione giustizia del Senato, tali soluzioni rispondono all´esigenza di evitare lacune e incertezze applicative in ambiti nei quali sono coinvolti diritti e libertà fondamentali della persona e vengono in considerazione condotte talvolta sanzionate anche penalmente.

I casi in cui i soggetti privati possono trattare dati personali anche senza il consenso dell´interessato sono stati integrati anche in riferimento ad altre realtà (es., attuazione di obblighi contrattuali o precontrattuali) e, in materia di dati "sensibili", in relazione alle c.d. investigazioni difensive e all´esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Il decreto legislativo ha poi assegnato particolare rilievo all´adozione di nuovi codici di deontologia e di buona condotta quale strumento di sperimentata efficacia per dare integrale attuazione ai principi sanciti dalla legge n. 675/1996 e alle Raccomandazioni del Consiglio d´Europa in diversi settori espressamente indicati (servizi di comunicazione offerti per via telematica e in particolare attraverso Internet; direct marketing; gestione del rapporto di lavoro; informazione commerciale; sistemi informativi gestiti da "centrali-rischi" private; strumenti automatizzati di rilevazione di immagini; dati provenienti da archivi pubblici), fornendo alle categorie interessate l´opportunità di contribuire attivamente, nel rispetto del principio di rappresentatività, all´introduzione di vere e proprie fonti normative atipiche recanti regole rilevanti per stabilire se il trattamento dei dati è lecito e corretto.

In questa prospettiva, nel corso del 2001 è stato varato l´importante codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (v. il Provv. del Garante n. 8/P/2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80) la cui adozione era stata prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281. Il codice è diretto a garantire che l´utilizzazione dei dati di carattere personale acquisiti nell´ambito della ricerca storica, dell´esercizio del diritto allo studio e all´informazione e nell´attività archivistica si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e all´identità personale, senza pregiudicare ed anzi favorendo lo svolgimento delle attività considerate.

È pressoché completato, poi, il procedimento per l´adozione del codice per l´attività statistica e per la ricerca scientifica svolte al di fuori del Sistema statistico nazionale, e sono proficuamente in avanzata fase di redazione i codici per il trattamento dei dati da parte dei difensori e degli investigatori privati.

Il decreto n. 467/2001 ha infine rimodulato il quadro sanzionatorio della legge n. 675/1996 trasformando la natura di alcune sanzioni (legate in particolare a violazioni formali concernenti la notificazione dei trattamenti) e iniziando ad introdurre, ove possibile, meccanismi di "ravvedimento operoso" (per le violazioni in materia di misure minime di sicurezza).

Al tempo stesso, è stato ampliato l´ambito della punibilità in sede penale dell´inosservanza di importanti provvedimenti adottati dal Garante, nell´ambito del più generale intervento che, in linea con la direttiva europea, ha rafforzato i poteri di verifica dell´Autorità sui trattamenti effettuati (articolo 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996).

È stato in questo quadro introdotto il presidio della sanzione penale per gravi fatti di falsa dichiarazione o comunicazione nei rapporti con l´Autorità ed è stato anche aggiornato l´importo di alcune sanzioni amministrative pecuniarie.

Infine, il decreto reca alcune disposizioni per migliorare l´attuazione della direttiva n. 97/66/CE attraverso mirate integrazioni al decreto legislativo n. 171 del 1998 in materia di tutela della vita privata nelle telecomunicazioni, anche a seguito di sollecitazioni della Commissione europea alla quale è stata data poi notizia delle utili soluzioni adottate.

Si segnalano, in particolare, le disposizioni che tendono a rendere effettivo l´uso delle modalità di pagamento alternative alla fatturazione, in modo da assicurare l´anonimato dell´utente, e quelle che hanno introdotto l´obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di informare adeguatamente il pubblico circa il servizio di identificazione della linea chiamante e di assicurare la disattivazione di tale servizio in relazione alle chiamate di emergenza.

Il processo di completamento della normativa in materia non si è ancora concluso, stante la prevista adozione entro il 31 dicembre 2002 del citato testo unico (su cui è impegnata una commissione di esperti istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica), il quale potrà introdurre ulteriori integrazioni ed eventuali modifiche di coordinamento o finalizzate alla migliore attuazione della vigente disciplina, anche nei settori, come quelli relativi alle attività giudiziarie e di polizia, sulle quali è avvertita l´esigenza di completare il percorso previsto dalle leggi-delega intervenute a decorrere dal 1996.

 

2. Altre attività normative

Nei mesi conclusivi della XIII legislatura e in questo primo scorcio della XIV, altri provvedimenti normativi hanno riguardato aspetti d´interesse, anche indiretto, per la materia del trattamento dei dati personali. Si segnalano i più rilevanti:

a) la legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l´adempimento di obblighi derivanti dall´appartenenza dell´Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001), che prevede l´attuazione di quattro direttive comunitarie di possibile rilievo per la protezione dei dati personali: la direttiva sul commercio elettronico, la direttiva sulla moneta elettronica, quella sul divieto di discriminazione per motivi di razza o etnia e la direttiva sull´assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile da circolazione di autoveicoli. Il testo approvato, inoltre, contiene disposizioni in materia di televendite e di trasmissioni televisive, che prevedono anche particolari forme di tutela per i minori;

b) la legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di diritto di voto dei cittadini all´estero, il cui art. 5 realizza l´elenco aggiornato dei cittadini residenti all´estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, mediante unificazione dei dati contenuti nell´A.I.R.E. e negli schedari consolari;

c) il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (Disposizioni urgenti in vista dell´introduzione dell´euro: provvedimento sul c.d. "rientro dei capitali dall´estero"), il cui articolo 13 reca disposizioni in ordine ad una dichiarazione riservata da rendere ai competenti uffici;

d) la legge 29 marzo 2001, n.135, recante la riforma della legislazione sul turismo, il cui articolo 8 apporta alcune modifiche all´articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n.773) in materia di "schedine d´albergo". Il testo in vigore prima della modifica apportata dalla legge n.135/2001 prevedeva che le schede fossero conservate per dodici mesi nella struttura ricettiva, a disposizione degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, e che ne fosse trasmessa copia giornalmente agli uffici di p.s. anche con mezzi telematici. Il testo novellato prevede, invece, che il gestore comunichi all´autorità le generalità degli alloggiati mediante consegna di copia di scheda o, in alternativa, i dati nominativi delle predette schede mediante la loro comunicazione in via informatica o telematica, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell´interno. Il testo non reca disposizioni specifiche sulle modalità e sui limiti del trattamento dei dati personali acquisiti dagli organi di polizia, diversamente da quanto previsto nella versione approvata dal Senato;

e) il decreto ministeriale 2 febbraio 2001, relativo alla descrizione dei tipi e delle caratteristiche, nonché alle modalità di installazione e di uso dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare previsti dagli articoli 275-bis c.p.p. e 47-ter, comma 4-bis, della l. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. "braccialetto elettronico"). L´art. 4 del decreto, relativo al trattamento dei dati personali, prevede che l´applicazione dei mezzi e degli strumenti avvenga nel rispetto della dignità dell´interessato, che sia delimitato il tempo di conservazione dei dati e che siano individuate le persone legittimate a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi dell´art. 15 della legge n. 675/1996.

 

3. Iniziative legislative

L´Autorità ha seguito i lavori relativi ad altre iniziative parlamentari rilevanti per la tematica della protezione dei dati personali.

Tra le più importanti occorre ricordare:

a) il disegno di legge sulle notifiche degli atti del processo e sulle notifiche e comunicazioni in sede amministrativa, di iniziativa del sen. Caruso (AS 556), analogo a quello approvato da un ramo del Parlamento nella XIII legislatura (cfr. Relazione 2000, par. 17, p. 27). Il disegno mira ad aggiornare la disciplina di queste materie in relazione ai vigenti principi in tema di diritti della personalità e contiene alcune disposizioni che recepiscono, nella sostanza, anche alcune indicazioni formulate dall´Autorità;

b) talune proposte di legge sul contrasto alla pedofilia, in discussione presso la Commissione giustizia della Camera (AC 311 ed abb.) Nel corso dei relativi lavori sono state richiamate alcune mozioni approvate dalla Camera nel novembre scorso, nonché il parere espresso dalla medesima Commissione sullo schema di decreto delegato in materia di protezione dei dati personali (cfr. par. 1), nei quali si chiede al Governo di predisporre strumenti normativi per disciplinare l´obbligo dei provider di conservare per un certo tempo i log–file a fini di giustizia. In collegamento con i lavori della Commissione giustizia si muove l´indagine conoscitiva in materia di tutela dei minori presso la Commissione bicamerale per l´infanzia. A quest´ultima, il Garante ha inviato una nota informativa nella quale, fra l´altro, si sono espresse perplessità circa la raccolta generalizzata di informazioni (log-file) e la loro conservazione per tempi lunghi, tenuto conto anche della loro presumibile relativa efficacia a fini di prevenzione e repressione degli illeciti;

c) un disegno di legge in materia di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (AS 512), in discussione presso la Commissione giustizia del Senato. Il 7 febbraio u.s. vi è stata un´audizione informale del Garante sulla materia – con specifico riferimento alla Raccomandazione (91) 10 del Consiglio d´Europa, da attuare ai sensi del recente decreto legislativo n. 467/2001 – nella quale si è sottolineata l´importanza di un lavoro di approfondimento preliminare che consenta di perfezionare i testi normativi in linea con i principi in materia di protezione dei dati personali. L´audizione si è rivelata proficua e l´Autorità si è dichiarata disponibile per analoghe forme di collaborazione con il Parlamento riferite ad altre iniziative normative;

d) un disegno di legge del Governo che disciplina l´esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da gravi infermità (AS 236). L´Autorità ha fornito al Ministero dell´interno, su richiesta, alcune indicazioni per la presentazione di emendamenti finalizzati ad una più elevata tutela della riservatezza degli interessati. Le novità sono state recepite dal Ministero ed accolte dalla competente commissione parlamentare;

e) la riforma della disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emoderivati (attualmente contenuta nella legge 4 maggio 1990, n. 107), esaminata dalla Commissione igiene e sanità del Senato. La materia presenta aspetti che riguardano anche la protezione dei dati personali. Le attività concernenti le trasfusioni di sangue umano svolte in ambito sanitario possono infatti comportare il trattamento di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute delle persone, donatori di sangue o soggetti a emotrasfusioni e sono ricomprese, in base al d.lg. n. 135 del 1999, fra quelle di rilevante interesse pubblico per le quali è consentito ai soggetti pubblici l´uso dei dati personali sullo stato di salute degli interessati (art. 17, comma 1, lett. g), d.lg. n. 135/1999);

f) il disegno di legge di ratifica della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (AC 2372), esaminato presso le Commissioni giustizia ed esteri della Camera. Il Governo ha recepito le indicazioni fornite dal Garante per una efficace protezione dei dati personali trattati;

g) un disegno di legge "collegato" con la legge 27 dicembre 2001, n. 459 sul voto degli italiani all´estero, che tende a modificare le modalità di rilevazione dei cittadini residenti all´estero, nell´ambito del quale si prevedono flussi di dati in via informatica fra diversi soggetti istituzionali (AS 470).

Sono stati inoltre seguiti i lavori relativi ad alcune indagini conoscitive su altre tematiche d´interesse. Oltre a quella in materia di tutela dell´infanzia cui si è fatto cenno, vanno ricordate:

  • indagine conoscitiva sul futuro dell´Unione europea, presso le competenti commissioni della Camera e del Senato, riguardante, fra l´altro, anche l´attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea adottata a Nizza nel 2000;
  • l´indagine conoscitiva sugli effetti nell´ordinamento delle revisioni apportate al Titolo V della Parte II della Costituzione dalla legge n. 3/2001 sul federalismo, nell´ambito della quale è stata svolta in data 30 ottobre 2001 l´audizione del Presidente dell´Autorità, prof. Rodotà.

 

4. L´attività consultiva del Garante sugli atti del Governo

L´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro debbano consultare il Garante all´atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere in materia di protezione di dati personali.

In relazione a tale attribuzione, nel corso dell´anno (nonostante l´intervallo connesso al rinnovo delle Camere) sono pervenute al Garante varie richieste di parere.

Fra gli atti consultivi adottati si segnalano, in particolare, quelli riguardanti:

a) il decreto recante regole procedurali per la tenuta dei registri informatizzati dell´amministrazione della giustizia (decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001);

b) il regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sull´istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284);

c) l´approvazione dei modelli di scheda anagrafica e professionale del lavoratore, ai sensi dell´art. 4, comma 3, del d.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 (decreti ministeriali 30 maggio 2001);

d) il regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di infermità da causa di servizio, pensione privilegiata ed equo indennizzo, adottato ai sensi della l. 340/2000 all. A, n. 63. In base alle indicazioni fornite dall´Autorità, l´art. 4 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 reca disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e in particolare di quelli riguardanti lo stato di salute;

e) il decreto concernente il regolamento sul funzionamento dell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali (decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458);

f) il regolamento riguardante la redazione della documentazione caratteristica del personale appartenente all´Esercito, alla Marina e all´Aeronautica (parere del 24 aprile 2001);

g) il regolamento recante criteri e modalità per l´espletamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di procedure ad evidenza pubblica attraverso l´utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione per l´approvvigionamento di beni e servizi, adottato ai sensi dell´art. 24, comma 4, l. 340/2000 (parere del 14 giugno 2001);

h) il decreto per l´aggiornamento del d.P.C.M. 8 febbraio 1999 recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale dei documenti informatici ai sensi dell´art. 8, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

i) il d.P.R. concernente l´istituzione del sistema di comunicazione degli enti locali, ai sensi degli artt. 3, comma 153, l. n. 662/1996 e 9 d.l. n. 557/1993 (parere del 27 giugno 2001);

l) l´adeguamento da parte dei soggetti pubblici all´art. 5 del d.lg. n. 135 del 1999 in ordine all´adozione delle disposizioni regolamentari in materia di trattamenti di dati sensibili nella pubblica amministrazione (parere del 17 gennaio 2002);

m) il regolamento (decreto 13 dicembre 2001, n. 489, in G.U. del 12 aprile 2002) concernente l´integrazione delle norme relative alla vigilanza sull´adempimento dell´obbligo scolastico (parere del 15 giugno 2001).

A fronte dei diversi pareri richiesti ed espressi, si deve però segnalare nuovamente il problema della mancata consultazione del Garante che si è verificato in altre occasioni, in particolare nella decorsa legislatura. Ciò sebbene il Garante abbia in passato rappresentato il persistere di varie omissioni dei ministeri nel consultare questa Autorità, evidenziando più volte che i provvedimenti adottati in assenza del parere sono viziati ed annullabili per violazione di legge.

Fra i casi più rilevanti di mancata consultazione vanno fra gli altri menzionati:

a) il regolamento di attuazione delle direttive nn. 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni (d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, contenente disposizioni anche in materia di elenchi telefonici);

b) il regolamento recante disciplina per l´assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo (d.P.R. 14 marzo 2001, n. 318);

c) il decreto riguardante disposizioni per l´uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell´art. 4 l. 2 dicembre 1991, n. 390 (d.P.C.M. 9 aprile 2001);

d) il regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell´art. 17 l. 23 dicembre 1999, n. 488 (decreto del Ministro dell´industria, del commercio e dell´artigianato 11 maggio 2001, n. 359);

e) il regolamento recante norme in materia di agevolazioni relativamente all´attribuzione del codice fiscale ed alle modalità di presentazione delle dichiarazione di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti all´estero, ai sensi dell´art. 14 l. 27 luglio 2000, n. 212 (decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2001, n. 281);

f) il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico in materia di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311);

g) il decreto per l´individuazione di dati sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma destinati all´anagrafe nazionale degli studenti universitari (decreto del Ministro dell´università e della ricerca scientifica 30 maggio 2001) in ordine al quale il Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca, dopo l´adozione del provvedimento, ha richiesto al Garante eventuali pareri circa la congruità del sistema informativo adottato rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali e si è dichiarato ora disponibile a porre rimedio al vizio incorso nella procedura;

h) il regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l´Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali (d.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404). Analoghe tematiche, oggetto di provvedimenti dell´Agenzia delle entrate e dell´Agenzia del territorio, non sono stati sottoposti a previo parere (v., in particolare, dd. 12 dicembre 2001 e 15 marzo 2002, in G.U. 20 e 22 dicembre 2001 nn. 295 e 297 e 27 marzo 2002, n. 73, in tema di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili, registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e dei dati concernenti erogazioni liberali per progetti culturali);

i) il decreto di approvazione del modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, delle relative istruzioni, nonché delle modalità di presentazione (decreto del Ministro dell´economia e delle finanze del 15 novembre 2001);

l) il regolamento di semplificazione per l´iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri a fini previdenziali (d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476).

 

Scheda

Doc-Web
1347536
Data
08/05/02

Tipologie

Relazione annuale