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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Le principali novità sul piano normativo - Relazione 2002 - 20 maggio 2003

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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Le principali novità sul piano normativo - Relazione 2002

Le principali novità sul piano normativo

1. Il testo unico e i codici deontologici
Nel 2002 è proseguito il consolidamento degli interventi normativi del 2001 che hanno integrato la disciplina in materia di protezione dei dati personali in vista dell´adozione di un testo unico in materia.

Dopo la legge 24 marzo 2001, n. 127, recante una nuova delega al Governo, e il decreto legislativo 28 dicembre 2001 n. 467, che ne rappresenta la prima fase di attuazione, sono state poste le basi per completare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, con l´adozione, entro il 30 giugno 2003, di un testo unico (art. 1, comma 4, l. n. 127/2001) e con il varo di codici deontologici in alcuni importanti settori (art. 20, d.lg. n. 467/2001).

La previsione di un testo unico delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali renderà possibile introdurre integrazioni e modifiche di coordinamento o finalizzate alla migliore attuazione della disciplina vigente, anche in settori, come quelli relativi alle attività giudiziarie e di polizia, nei quali è avvertita l´esigenza di completare il percorso previsto dalle leggi delega che si sono succedute dal 1996 ad oggi (leggi nn. 676/1996, 344/1996 e, appunto, 127/2001).

Il termine per completare i lavori per l´adozione del testo unico, originariamente fissato al 31 dicembre 2002, è stato prorogato al 30 giugno 2003 dalla legge comunitaria 2002 (art. 26, l. 3 febbraio 2003, n. 14) su iniziativa del Governo che potrà rendere possibile un esame ancora più approfondito della materia, già di per sé complessa, anche al fine di attuare la nuova direttiva relativa alla protezione dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo n. 2002/58/CE del 12 luglio 2002).

Nel 2002 e nei primi mesi del 2003 è proseguito l´impegno della commissione di esperti istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica per la messa a punto di uno schema del testo unico.

Al tema dei codici di deontologia e di buona condotta le recenti norme hanno dato notevole risalto, prevedendo anche che il rispetto delle relative disposizioni costituisca condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati. Come già riportato nella precedente Relazione del 2001, in ragione della sperimentata efficacia del ricorso a tali strumenti normativi, il d.lg. n. 467/2001 ha esteso l´utilizzo di tale fonte regolatrice al fine di specificare i principi della legge n. 675/1996 in alcuni settori, fra quelli indicati nella legge-delega n. 127/2001, nei quali è sentita, anche da parte delle categorie di soggetti interessati, l´esigenza di una disciplina dettagliata e al tempo stesso flessibile nei suoi sviluppi (art. 20, d.lg. n. 467/2001).

I nuovi codici, che si aggiungeranno a quelli già sottoscritti o in via di completamento, riguardano, in sintesi, i trattamenti:

  • effettuati nell´ambito dei servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica e in particolare attraverso Internet;
  • necessari per la gestione del rapporto di lavoro e per finalità previdenziali;
  • effettuati per fini di direct marketing o di invio di materiale pubblicitario;
  • svolti a fini di informazione commerciale;
  • provenienti da archivi pubblici ed accessibili al pubblico;
  • effettuati nell´ambito di sistemi informativi utilizzati per la concessione di crediti al consumo (centrali rischi private);
  • effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini (videosorveglianza).

Tali codici dovranno ispirarsi ai criteri direttivi delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d´Europa indicate nella legge-delega n. 676 del 1996 e ad alcuni principi integrativi di carattere generale per specifiche categorie di trattamenti, espressamente indicati nelle norme del 2001.

Sinora, in base all´art. 31, comma 1, lett. h) della legge n. 675/1996 -che attribuisce al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di codici deontologici- e ad altre disposizioni normative (art. 25, l. n. 675/1996; art. 6, d.lg. 30 luglio 1998, n. 281), sono stati sottoscritti: a) il codice relativo all´attività giornalistica, pubblicato a seguito del provvedimento del Garante del 29 luglio 1998; b) quello per i trattamenti effettuati a scopi storici, pubblicato a seguito del provvedimento del Garante del 14 marzo 2001; e c) nel decorso anno, il codice per i trattamenti effettuati a scopi statistici e di ricerca scientifica nell´ambito del SISTAN, pubblicato a seguito del provvedimento del Garante del 31 luglio 2002 (per quest´ultimo si veda, più diffusamente, il paragrafo 25). Sono, inoltre, in avanzato stato i procedimenti per l´adozione del codice per l´attività forense e l´investigazione privata (art. 22, comma 4, l. n. 675/1996) e il codice per gli altri trattamenti effettuati a scopi statistici e di ricerca scientifica.

I codici di deontologia e di buona condotta, che saranno allegati al testo unico al fine di garantire completezza ed omogeneità al processo normativo di attuazione della delega (art. 20, comma 4, d.lg. n. 467/2001), costituiranno così una fonte significativa anche per gli effetti sul piano della liceità dei trattamenti. Il Garante ha avviato le procedure per l´approvazione dei nuovi codici con deliberazione del 10 aprile 2002, adottata in anticipo rispetto al termine previsto dal menzionato art. 20, fissato al 30 giugno, con la quale ha invitato "a partecipare all´adozione" dei codici tutti i soggetti pubblici o privati "aventi titolo …in base al principio di rappresentatività" (art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996). Numerose sono risultate le richieste di partecipazione pervenute all´Autorità.

 

2. Altre attività normative
Nel corso del 2002, nel quale è entrata nel vivo l´attività normativa della XIV legislatura, sono stati approvati vari provvedimenti d´interesse per la materia del trattamento dei dati personali. Si segnalano i più rilevanti, relativi anche ai primi mesi del 2003:

a) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell´informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico". Il decreto, diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell´informazione, fra i quali il commercio elettronico, rinvia espressamente alla legge n. 675/1996 e al d.lg. n. 171/1998 per le questioni relative al diritto alla riservatezza e al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni. Il testo contiene peraltro specifiche cautele in merito alle comunicazioni elettroniche non sollecitate (art. 9);

b) la legge 24 aprile 2003, n. 88, di conversione del d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive". Le novità emerse anche a seguito della conversione del decreto prevedono che con uno o più decreti del Ministro dell´interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l´innovazione e le tecnologie, sentito il Garante, siano stabilite modalità per l´attuazione delle disposizioni riguardanti la disciplina dell´ingresso agli impianti sportivi mediante varchi dotati di metal detector, finalizzati all´individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale incaricato previa verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso. Con decreto del Ministro dell´interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l´innovazione e le tecnologie, sentito il Garante, saranno inoltre stabilite modalità per attuare le disposizioni concernenti la dotazione dei medesimi impianti sportivi di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico, sia all´interno dell´impianto, sia nelle sue immediate vicinanze;

c) la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" in base alla quale dovrebbe essere ridefinito il regime del trattamento dei dati relativi all´incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di:

  • evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico;
  • prevenire forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione (art. 1, comma 2, lett. g)) del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base all´affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all´orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.
  • In base alla l. n. 30/2003 è inoltre espressamente vietato raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo. Tale delega dovrà essere armonizzata con quella relativa al testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

d) la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante "Nuove norme per l´esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità" che, modificando l´articolo 55 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nonché l´articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, ha aggiunto il seguente comma: "L´annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell´interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni";

e) la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante "Disposizioni per l´adempimento di obblighi derivanti dall´appartenenza dell´Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002", cui si è fatto cenno, che proroga al 30 giugno 2003 il termine previsto dalla legge n. 127 del 2001 per l´adozione del testo unico in materia di protezione dei dati personali;

f) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", collegato alla finanziaria 2002. Il testo normativo prevede alcuni interventi in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione, da attuare con uno o più regolamenti governativi (art. 27), con riguardo, in particolare, alla diffusione della carta nazionale dei servizi e all´accesso telematico agli atti della pubblica amministrazione. In proposito va segnalato che il testo in esame non reca più il riferimento alla diffusione della carta d´identità elettronica, a seguito di un emendamento parlamentare soppressivo il cui proponente ha precisato che una materia come quella della carta d´identità elettronica, investendo il controllo sui dati e richiedendo adeguate garanzie per la riservatezza delle persone, non può essere affidata a regolamenti adottati sulla base di una delega affidata al Governo;

g) il decreto-legge 9 settembre 2002 n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, con il quale il Governo ha ampliato gli interventi di legalizzazione del lavoro irregolare di cui alla predetta legge n. 189/2002, estendendo, com´è noto, le misure già previste per colf e badanti nel campo del lavoro subordinato nell´impresa. Nel corso dei lavori per la conversione del provvedimento d´urgenza, l´Autorità ha segnalato al Governo (ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. m) l. 675/1996) l´opportunità di interventi emendativi a due disposizioni di particolare interesse in materia di rilevazione di impronte digitali. Il decreto-legge prevedeva, nella sua stesura originaria, che ai trattamenti dei dati personali degli extracomunitari acquisiti attraverso i rilievi dattiloscopici si applicasse il particolare regime normativo previsto per i trattamenti effettuati nell´ambito del Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza (art. 2, comma 6, d.l. n. 195/2002 e art. 4, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996). Inoltre, ha introdotto l´obbligo di sottoporre a rilievi dattiloscopici anche i cittadini italiani al momento del rilascio della carta d´identità elettronica, integrando, di fatto, la disciplina prevista per il documento d´identità dall´articolo 36 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico in materia di documentazione amministrativa (art. 2, comma 7, d.l. n. 195/2002). Tale ultima disposizione è stata adottata in "attuazione" dell´ordine del giorno citato alla successiva lettera i) a proposito della legge n. 189/2002. I chiarimenti forniti dall´Ufficio del Garante hanno consentito di ricondurre in parte le due previsioni nel quadro dei principi previsti dalla legge n. 675 del 1996. Da un lato, il vigente comma 6 dell´art. 2 del decreto-legge contiene un rinvio più corretto ai principi applicabili in materia di trattamenti effettuati da organismi di polizia (art. 4, comma 2, l. n. 675/1996); ciò, non necessariamente, però, per le specifiche finalità di sicurezza pubblica o prevenzione e accertamento di reati cui è preposto il C.e.d. del Dipartimento della pubblica sicurezza, in quanto la raccolta delle impronte digitali degli extracomunitari non è di per sé sempre effettuata per finalità di sicurezza pubblica, ma principalmente per fini di identificazione delle persone. Dall´altro, la legge di conversione ha in ogni caso integrato il comma 7 del medesimo articolo 2 del decreto-legge prevedendo che la pur disposta sottoposizione a rilievi dattiloscopici di tutti i cittadini italiani avvenga secondo modalità che rispettino i principi in materia di dati personali in tema di utilizzazione, conservazione e accesso ai dati, modalità da stabilirsi con regolamento governativo. A tale scopo, nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge il Governo, accogliendo un ordine del giorno della Camera, si è impegnato a riferire al Parlamento sui criteri che intenderebbe seguire per l´attuazione delle due disposizioni, per quanto riguarda, in particolare, le modalità di raccolta e di gestione delle impronte digitali. L´Autorità, nel quadro delle più ampie indicazioni fornite, ha comunque confermato la propria disponibilità a cooperare per l´individuazione di tali modalità tecniche, nell´ambito dei più ampi interventi in ordine alla predisposizione e diffusione della carta d´identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, per i quali sono avviati i necessari contatti con il Ministero dell´interno e con il Ministero dell´innovazione e delle tecnologie;

h) la legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" il cui art. 41 (Riassetto delle telecomunicazioni) attribuisce al Governo una delega per l´attuazione delle recenti direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche (direttive del Parlamento e del Consiglio nn. 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del 7 marzo 2002), ivi comprese quelle approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti, fra l´altro, i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali. In tale quadro è compresa anche la già citata direttiva n. 2002/58/CE del 12 luglio 2002 in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, alla quale, peraltro, fa riferimento anche l´art. 26 della l. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2003) e, implicitamente, la legge n. 127/2001. Tale direttiva sostituisce la direttiva n. 97/66/CE e comprende alcuni aspetti di particolare importanza per la protezione dei dati personali che necessitano di una piena attuazione nel nostro ordinamento, quali, fra l´altro, le modalità di inserimento degli abbonati negli elenchi telefonici, la conservazione dei dati di traffico, la localizzazione degli utenti e l´invio di comunicazioni indesiderate attraverso la posta elettronica o altri mezzi elettronici (c.d. spamming);

i)  la legge 30 luglio 2002, n. 189, di riforma della normativa in materia di immigrazione ed asilo, che contiene disposizioni in base alle quali ogni straniero che richiede il permesso di soggiorno o lo rinnovi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (artt. 5 e 7). Nel corso dei lavori il Governo ha accolto l´ordine del giorno già indicato alla lettera g) in base al quale si è impegnato ad adottare le misure necessarie perché nella carta d´identità elettronica siano inserite le impronte digitali dei cittadini italiani e gli altri dati biometrici. Sull´argomento della raccolta delle impronte digitali il Garante ha inoltrato in data 27 giugno 2002 ai Presidenti delle Camere e ad alcune commissioni parlamentari una nota con la quale, nel richiamare il quadro di garanzie previsto a livello internazionale, ha segnalato la necessità del rispetto, in tale delicata materia, dei principi in materia di protezione dei dati personali, specie per quanto attiene alla raccolta, alla conservazione e alla successiva utilizzazione di tali dati. La legge n. 189 prevede, l´adozione di regolamenti attuativi anche per gli aspetti di interconnessione fra diversi archivi esistenti, in relazione ai quali il Garante non mancherà di fornire le indicazioni di competenza in occasione del rilascio del previsto parere (art. 34, comma 2, l. n. 189/2002 e art. 31, comma 2, l. n. 675/1996);

l) il decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, recante alcune disposizioni urgenti in materia di sicurezza della circolazione stradale, il quale, fra l´altro, innova la disciplina dei controlli "a distanza" delle violazioni concernenti i limiti di velocità, prevedendo, a determinate condizioni, l´uso di strumenti di rilevazione (del tipo autovelox e simili) anche senza la presenza della pattuglia (art. 4). La disposizione fa salva l´applicazione delle cautele in materia di riservatezza e a tale riguardo l´Autorità ha collaborato con il Ministero dell´interno per la predisposizione di una circolare applicativa della materia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali;

m) la legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l´adempimento di obblighi derivanti dall´appartenenza dell´Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001), che prevede l´attuazione di quattro direttive comunitarie di possibile rilievo per la protezione dei dati personali: la direttiva sul commercio elettronico, la direttiva sulla moneta elettronica, quella sul divieto di discriminazione per motivi di razza o etnia e la direttiva sull´assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile da circolazione di autoveicoli. Il testo approvato, inoltre, contiene disposizioni in materia di televendite e di trasmissioni televisive, che prevedono anche particolari forme di tutela per i minori.

 

3. Iniziative legislative
Oltre ai provvedimenti normativi approvati decritti al paragrafo precedente, sono stati seguiti i lavori parlamentari relativi ad altre iniziative legislative riconducibili alla tematica della protezione dei dati personali. Tra i progetti di legge più importanti vanno ricordati:

a) il disegno di legge di semplificazione del 2001 (AS 776-B-BIS). Nel corso dell´esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera il Governo ha presentato un emendamento che inserisce un articolo volto a promuovere il processo di informatizzazione giudiziaria. Esso prevede, in particolare, l´accesso - riservato a chi vi abbia interesse - ai dati identificativi delle questioni pendenti innanzi alla magistratura amministrativa e contabile mediante pubblicazione sui siti web delle autorità emananti, nonché la pubblicazione nei medesimi siti delle relative decisioni giudiziarie. Al riguardo l´Autorità ha fornito alla Commissione elementi utili di valutazione al fine di rendere pienamente compatibile tale processo con i principi in tema di protezione dei dati personali nel settore dell´informatica giuridica, in relazione anche alle specifiche cautele che potranno essere previste nel menzionato testo unico in attuazione di uno specifico criterio di delega della legge n. 127/2001. La Commissione ha tenuto conto con un emendamento degli elementi forniti dal Garante;

b) una proposta di legge in materia di accesso delle forze di polizia ai dati detenuti da vettori aerei e navali (AC 2630). Nell´ambito dei lavori presso la Commissione affari costituzionali della Camera si è tenuta, in data 14 gennaio 2003, l´audizione del Presidente del Garante, prof. Stefano Rodotà, il quale ha rappresentato l´esigenza che il progetto normativo rispetti i principi in materia di protezione dei dati personali applicabili ai trattamenti effettuati per finalità di polizia (art. 4, l. n. 675/1996). In particolare l´Autorità, richiamando quanto già osservato dal Garante in un provvedimento adottato nel 1999 in relazione ad una segnalazione presentata su tale problematica dalla compagnia aerea Alitalia, si è soffermata sull´esigenza che le richieste di informazioni siano il più possibile circostanziate, selettive e finalizzate unicamente al perseguimento di gravi reati di terrorismo o di criminalità organizzata e che i dati acquisiti, ove non di specifico interesse per le indagini, siano appena possibile cancellati;

c)  il disegno di legge recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (AS 1281) il cui articolo 13 modifica l´art. 25 della legge n. 241/1990 prevedendo che il Garante debba essere "sentito" dalla Commissione per l´accesso in sede di decisione su provvedimenti di diniego di accesso adottati da amministrazioni statali per motivi inerenti ai dati personali di terzi. Nel corso dei lavori, la Commissione ha approvato un emendamento del Governo in base al quale il Garante, a sua volta, dovrebbe richiedere il parere, non vincolante, della predetta Commissione qualora un procedimento relativo al trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici interessi l´accesso a documenti amministrativi;

d) il disegno di legge recante "Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del software libero nella pubblica amministrazione" (AS 1188), in discussione presso la Commissione affari costituzionali del Senato;

e) il disegno di legge delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera il 26 settembre 2002 e dal Senato, con modificazioni, il 2 aprile 2003.

 

Sono stati, infine, seguiti i lavori relativi ad alcune indagini conoscitive riguardanti tematiche d´interesse, fra le quali ricordiamo:

  • l´indagine sulle potenzialità e le prospettive di Europol, presso il Comitato di controllo sull´attuazione dell´Accordo di Schengen, sull´attività di Europol e in materia di immigrazione, nell´ambito della quale il 9 ottobre 2002 si è tenuta un´audizione del dr. Giovanni Buttarelli, segretario generale dell´Autorità, nella qualità di Presidente dell´Autorità comune di controllo Schengen;
  • l´indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell´anagrafe tributaria, presso la competente Commissione bicamerale, nell´ambito della quale si è tenuta, in data 6 novembre 2002, l´audizione del Presidente del Garante, prof. Stefano Rodotà e del Vicepresidente prof. Giuseppe Santaniello.

 

4. L´attività consultiva del Garante sugli atti del Governo
L´articolo 31, comma 2, della legge n. 675/1996, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro debbano consultare il Garante all´atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere in materia di protezione di dati personali. Norme speciali prevedono poi specificamente altri pareri.

In relazione a tale competenza, nel corso dell´anno il Garante ha espresso alcuni pareri in importanti materie, fra i quali si segnalano, in particolare, quelli riguardanti:

  • il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 - in suppl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003). Oggetto del testo unico sono le norme che disciplinano l´iscrizione, l´eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell´anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell´anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e quelle che riguardano i relativi servizi certificativi, le competenze degli uffici coinvolti e le loro procedure. L´approvazione del testo unico ha comportato l´abrogazione di 19 testi, dei quali 14 di rango primario e 5 di rango secondario. Fulcro delle innovazioni proposte è il sistema informativo automatizzato, che è posto al centro di tutte le attività degli uffici. L´aver disciplinato procedure e organizzazione con norme di rango secondario consentirà un rapido adeguamento alle esigenze poste dal continuo sviluppo tecnologico, favorito, ancor più, dalla scelta di rimettere a decreti dirigenziali le modalità tecniche operative del funzionamento del sistema;
  • il decreto direttoriale 31 maggio 2002 dell´Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante "Norme disciplinanti l´accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, in attuazione del D.M. 15 febbraio 2001, n. 156";
  • alcuni decreti dirigenziali di attuazione del predetto testo unico in materia di casellario giudiziale (parere del 31 marzo 2003);
  • lo schema di regolamento recante modifiche alle disposizioni del testo unico in materia di documentazione amministrativa concernenti le firme elettroniche (parere del 17 settembre 2002);
  • lo schema di regolamento recante il regolamento di attuazione della legge n. 459/2001 sull´esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all´estero (parere del 27 settembre 2002);
  • lo schema di regolamento di attuazione dell´articolo 4, comma 8, del d.lg. 25 settembre 1997, n. 374, in materia di estensione delle disposizioni antiriciclaggio ad attività non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio (parere del 12 marzo 2003);
  • lo schema di regolamento recante disciplina delle modalità di istituzione e tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della banca dati informatica dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e delle relative modalità di nomina (parere del 9 aprile 2003);
  • lo schema di d.P.R. recante il regolamento integrativo della disciplina e dell´accesso al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte Suprema di cassazione. Al riguardo l´Autorità ha anche richiamato l´esigenza di inserire nel testo unico previsto dalla legge n. 127 alcune disposizioni concernenti note questioni pendenti sull´informatica giuridica (in particolare, relativamente all´indicazione dei nomi delle parti e alla pubblicità in rete delle sentenze), trattandosi di aspetti oggetto delle leggi-delega nn. 676/1996 e 127/2001, la prima delle quali reca un espresso riconoscimento della rilevanza dell´informatica giuridica e dell´esigenza di norme che ne favoriscano lo sviluppo in armonia con le garanzie in materia di protezione dei dati (art. 1, comma 1, lett. l), l. n. 676/1996) (parere del 29 aprile 2003);
  • schema di decreto recante "Identificazione dei tipi di dati personali e delle operazioni eseguibili in relazione a rilevanti  finalità di interesse  pubblico perseguite dall´amministrazione della giustizia" (parere del 29 aprile 2003).

A fronte dei pareri espressi sopra menzionati deve segnalarsi che -anche se in misura decisamente ridotta rispetto al passato- continuano a registrarsi casi di mancata consultazione del Garante.

In proposito, vanno menzionati, in particolare i seguenti provvedimenti:

  • decreto del Ministro della salute del 7 agosto 2002 (in G.U. 24 ottobre 2002, n. 250) recante norme procedurali per l´effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, adottato ai sensi dell´art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  • decreto del Ministro della lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2002 (in G.U. 21 marzo 2003, n. 16) recante il regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni dell´INAIL.

Il Garante non ha espresso pareri per altri provvedimenti come quelli dell´Agenzia delle entrate specie in materia di trasmissione di atti per via telematica. Fra questi ultimi, ricordiamo in particolare:

  • provvedimento del 30 maggio 2002 (in G.U. 12 giugno 2002, n. 136), relativo alle modalità di trasmissione per via telematica e di conservazione dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali (art. 3, d.P.R. 5 ottobre 2001, n. 44);
  • provvedimento del 19 giugno 2002 (G.U. 19 giugno 2002, n. 149), relativo alle modalità della trasmissione telematica all´anagrafe tributaria da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità di dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione dei servizi telefonici;
  • provvedimento del 30 luglio 2002 (G.U. 12 agosto 2002, n. 188), concernente le modifiche al decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 2000, in materia di obbligo di comunicazione all´anagrafe tributaria da parte dei rappresentanti fiscali di imprese di assicurazione dei dati relativi ai contratti di assicurazione;
  • provvedimento del 18 luglio 2002 (in G.U. 25 luglio 2002, n. 173), relativo alla definizione delle specifiche tecniche dei dati per la comunicazione telematica di ammissione o diniego del credito d´imposta;
  • provvedimenti del 26 settembre 2002 (in G.U. 4 ottobre 2002 n. 233) e del 27 dicembre 2002 (in G.U. 10 gennaio 2003, n. 7), concernenti l´approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle comunicazioni in materia di interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei dati da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività;
  • provvedimento del 2 gennaio 2003 (in G.U. 11 gennaio 2003, n. 8), concernente l´approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse ai sensi del decreto-legge n. 282 del 2003.