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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Attività giornalistiche e mezzi di informazione - Relazione 2002 - 20 maggio 2003

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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Attività giornalistiche e mezzi di informazione - Relazione 2002

Attività giornalistiche e mezzi di informazione

37. Attività giornalistica e rispetto dei principi della legge n. 675/1996
Particolarmente delicata continua a rivelarsi l´opera del Garante volta a perseguire un giusto equilibrio tra il diritto/dovere dei mezzi di comunicazione di informare la collettività su fatti di rilevanza pubblica e il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte.

Anche nel 2002 sono state numerose le segnalazioni relative a possibili violazioni delle norme dettate dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (provvedimento del 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998) con riferimento ai trattamenti svolti nell´esercizio della professione giornalistica o, più in generale, del diritto di libera manifestazione del pensiero.

Occorre, d´altra parte, evidenziare anche un´accresciuta attenzione su tali temi da parte degli operatori dell´informazione. Conferma di ciò è anche l´aumento dei casi in cui sono gli stessi organi di informazione e -in particolare- i singoli cronisti ad interpellare il Garante, ponendo quesiti o chiedendo chiarimenti in ordine al corretto utilizzo delle informazioni nel quadro delle vigenti norme in materia di protezione dei dati.

Nel fornire risposte alle segnalazioni dei cittadini e alle richieste di parere provenienti dai diversi interessati, il Garante ha così cercato di contribuire a specificare e integrare alcuni parametri -talvolta di incerti confini- posti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal predetto codice deontologico a garanzia del lecito e corretto trattamento dei dati.

Ci si riferisce in particolare al principio di essenzialità dell´informazione a cui il giornalista -e chiunque tratta dati per scopi affini- deve attenersi nel raccogliere e diffondere dati personali relativi ad episodi di cronaca di pubblico rilievo (artt. 12, lett. e), 20, lett. d) e 25, l. n. 675/1996; artt. 5 e 6 del codice). Ci si riferisce, inoltre, ai limiti particolari dettati con riguardo ai trattamenti concernenti soggetti "deboli", meritevoli di speciale protezione (ad esempio i minori - cfr. art. 7 del codice) ovvero relativi a determinate categorie di dati (ad esempio, quelli idonei a rivelare lo stato di salute -cfr.art. 10 del codice- o attinenti alla sfera sessuale -cfr. art. 11 del codice- o, ancora relativi a persone coinvolte in vicende giudiziarie- cfr. art. 12 del codice).

 

38. Tutela dei minori
Limitare le intrusioni nella vita privata dei minori è certamente un´esigenza molto sentita dalla collettività. Costante è l´attenzione del Garante nei riguardi dei trattamenti dei dati relativi ai minori, sempre più spesso esposti a rischi legati alla diffusione non controllata delle informazioni che li riguardano nell´ambito dell´attività giornalistica.

Il codice deontologico prevede com´è noto speciali garanzie a tutela dei minori (art. 7) richiamando anche i principi contenuti nella Carta di Treviso. Tali garanzie si traducono in particolare nel divieto di diffondere dati idonei ad identificare anche indirettamente minori coinvolti in episodi di cronaca (e non solo in reati). Ciò in ragione del fatto che la diffusione delle informazioni che li riguardano può segnare profondamente il loro sviluppo e provocare danni ben più ingenti di quelli che possono essere prodotti in una persona matura.

Tale particolare disciplina è stata oggetto di richiamo con riguardo al trattamento di dati effettuati nel corso di due puntate della trasmissione "Al posto tuo" (curata dalla RAI) nella quale è stato intervistato un minore di 11 anni. In tale circostanza, oltre ad informazioni di carattere personale del bambino, sono emersi episodi della vita familiare e sono state divulgate delicate informazioni non note al minore.

Il Garante, ribadendo la ferma esigenza di evitare intrusioni nella vita privata dei minori ed inutili spettacolarizzazioni di vicende familiari, ha segnalato alla RAI di non mandare più in onda le due puntate e di evitare in futuro il ripetersi di tali episodi. Il trattamento effettuato nella citata trasmissione è stato ritenuto in contrasto con la disciplina sulla privacy, con il codice deontologico dei giornalisti e con lo stesso codice di autoregolamentazione su tv e minori, la cui nuova versione è stata proprio di recente sottoscritta (29 novembre 2002).

Nella sua decisione, l´Autorità ha ricordato che la normativa da ultimo citata prevede che la protezione della vita privata e della personalità del minore è da considerarsi primaria rispetto al diritto-dovere del giornalista di informare su fatti di interesse pubblico. Le interviste televisive -quali quelle cui è stato sottoposto il protagonista della trasmissione citata- possono porre il minore in una condizione che non gli consente di determinare appieno gli effetti dei propri comportamenti, sia in ragione dell´età, sia del particolare contesto dello studio televisivo. Il fatto, poi, che la partecipazione del minore a trasmissioni televisive come quella citata sia avvenuta con il consenso dei genitori non bastava a giustificare l´intervista del giornalista, il quale aveva comunque il dovere di valutarne i possibili effetti pregiudizievoli sullo sviluppo della personalità del minore.

Il Garante ha evidenziato come tali principi trovino conferma nella Carta di Treviso, la quale stabilisce che "il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità, né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l´armonico sviluppo della sua personalità e ciò, a prescindere dall´eventuale consenso dei genitori" (Provv11 dicembre 2002).

La tutela accordata ai minori non viene necessariamente meno in caso di morte di questi ultimi. È quanto ha affermato, ancora, l´Autorità occupandosi della denunciata violazione delle norme in materia di tutela della riservatezza con riferimento alla pubblicazione, sulla copertina di una rivista, delle fotografie che ritraggono il viso dei bambini deceduti nel crollo della scuola di S. Giuliano, a seguito del sisma che il 31 ottobre 2002 ha colpito l´omonima località. Fotografie, queste, acquisite dal settimanale senza il consenso dei genitori, riproducendo immagini apposte, ancora precariamente, nei luoghi in cui i bambini erano stati tumulati.

Al riguardo il Garante ha precisato come la raccolta delle fotografie sia avvenuta in violazione dei principi di liceità e correttezza e di compatibilità degli scopi perseguiti (art. 9, legge n. 675/1996). La loro esposizione in un luogo, pure aperto al pubblico, era infatti finalizzata unicamente al ricordo, alla memoria e alla pietà dei defunti; tale circostanza non rendeva, perciò stessa, legittima la riproduzione in loco delle immagini dei bambini e l´ulteriore sfruttamento delle stesse per finalità di informazione al pubblico. Ciò, anche in considerazione del legittimo interesse al decoro e al riserbo personale delle famiglie interessate dalle dolorose perdite. Alla luce di tali considerazioni, il Garante ha disposto che le fotografie venissero eliminate dagli archivi redazionali (Provv19 dicembre 2002).

 

39. Cronache giudiziarie
Anche nell´odierno periodo di riferimento sono state esaminate numerose segnalazioni relative a presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati nell´ambito delle "cronache giudiziarie".

L´art. 25 della legge n. 675/1996 ed il menzionato codice deontologico prevedono la possibilità di trattare dati personali relativi ai procedimenti penali e ai provvedimenti giudiziari di cui all´art. 686, commi 1, lett. a) e d), 2 e 3, c.p.p., senza il consenso dell´interessato e senza una preventiva autorizzazione del Garante, subordinando, però, ciascun trattamento al rispetto dei diversi limiti previsti dallo stesso codice deontologico, tra i quali, in particolare, quello dell´essenzialità dell´informazione (cfr. art. 12 del codice).

Alla luce dei predetti principi, l´Autorità ha più volte ricordato agli organi di informazione come la giusta esigenza di informare l´opinione pubblica su vicende giudiziarie non debba entrare in conflitto con il rispetto della vita privata delle persone.

Tale assunto è stato ribadito di recente, nell´esaminare le segnalazioni relative ad una possibile violazione della privacy con riguardo alla pubblicazione, da parte di alcuni giornali, dei nomi delle persone coinvolte nell´inchiesta su un giro di prostituzione nella Capitale. In tale circostanza il Garante ha richiamato l´attenzione degli organi di informazione sulla necessità di non diffondere informazioni non indispensabili, specie se legate ad aspetti particolarmente riservati come la vita sessuale delle persone e attinenti, quindi, alla loro sfera più strettamente privata. Ciò anche allo scopo di evitare ingiustificate spettacolarizzazioni o eventuali strumentalizzazioni di scelte personali. Tali norme -come ha chiarito l´Autorità- devono trovare applicazione anche quando, come nel caso oggetto dell´inchiesta suindicata, si tratti di persone che rivestono posizioni di particolare rilevanza sociale o pubblica (artt. 5, 6 e 11 del codice deontologico).

Con riferimento all´episodio di cronaca segnalato il Garante ha precisato, altresì, che il rispetto della dignità personale e l´obbligo di trattare i dati in conformità al canone dell´essenzialità dell´informazione devono valere sia per i clienti, beneficiari dell´ipotizzato giro di prostituzione, sia per le ragazze alle quali gli stessi si sarebbero rivolti. Ciò, tanto più in considerazione del fatto che i dati e le fotografie diffusi potrebbero comunque riguardare anche persone totalmente estranee alla vicenda (Comunicato 10 ottobre 2002).

In generale, numerose sono state le segnalazioni riguardanti la diffusione, da parte degli organi di stampa, dei dati di persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate nell´ambito di un procedimento penale.

Al riguardo, il Garante ha ribadito che la possibilità di diffondere tale tipo di informazione non è preclusa, anche in mancanza del consenso dell´interessato, purché avvenga nel rispetto dei limiti previsti per l´esercizio del diritto di cronaca, tra i quali quello dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 25 l. n. 675/1996 e 12 del codice deontologico), oltre che in osservanza delle disposizioni che prevedono specifici limiti alla pubblicità degli atti del procedimento e eventualmente anche del loro contenuto.

L´Autorità ha altresì ricordato che le disposizioni in materia di tutela della riservatezza qui richiamate, d´altra parte, non possono essere utilmente invocate rispetto alla diffusione di informazioni puramente denigratorie o diffamatorie (profili su cui spesso si concentrano le segnalazioni degli interessati) per le quali, invece, il codice civile e il codice penale prevedono altre forme di tutela da esercitare nei confronti dell´Autorità giudiziaria.

Diverse sono state anche le segnalazioni con le quali è stata lamentata l´illecita acquisizione di dati personali da parte degli organi di informazione e il fenomeno delle cosiddette "fughe di notizie". In relazione a tale profilo, va ricordato che assurgono a parametro di valutazione del trattamento, oltre ai principi della legge n. 675/1996, le norme a garanzia del segreto sugli atti d´ufficio e sull´attività di indagine o che prevedono un regime di tendenziale pubblicità degli atti processuali, delle udienze e dei provvedimenti del giudice.

Nell´esaminare alcuni casi di diffusione, da parte degli organi di stampa, dei dati relativi a persone vittime di furto a domicilio, l´Autorità ha constatato che, fermo restando l´interesse pubblico alla conoscenza di tali fenomeni delittuosi, l´identificazione delle relative vittime può porsi in vari casi in contrasto con il principio di essenzialità dell´informazione sopra richiamato, nonché con quello di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d). Con riferimento a tale fattispecie, l´indicazione delle sole iniziali e l´omissione dell´indirizzo non sottraggono comunque  valore all´efficacia informativa della notizia (Provv. 11 luglio 2002).

 

40. Foto segnaletiche o di persone arrestate
A circa quattro anni dalle direttive impartite in materia dal Ministero dell´interno, il Garante ha nuovamente esaminato la tematica in relazione ad alcuni casi recenti in cui sono state nuovamente diffuse immagini e fotografie di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (presentate con ferri o manette ai polsi) o foto segnaletiche di persone interessate ad indagini, in violazione di specifici divieti di legge previsti anche a tutela della dignità degli interessati (codice di procedura penale, ordinamento penitenziario e legge sul diritto d´autore) e ribaditi dal codice deontologico per l´attività giornalistica.

Con un provvedimento del 19 marzo 2003 l´Autorità ha ribadito le regole che presiedono ad una corretta informazione in materia, nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati e tenendo conto delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati.

È stato così ricordato il principio che non è consentito pubblicare su giornali o trasmettere in tv immagini di persone arrestate in manette. La diffusione delle foto segnaletiche è vietata, anche nell´ambito di conferenze stampa, a meno che ricorrano fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico che ne rendano necessaria la diffusione (circostanze che sono state ritenute esistenti per le immagini relative ad appartenenti a formazioni terroristiche, diffuse a seguito del grave episodio accaduto il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze).

L´intervento dell´Autorità ha disposto il divieto dell´ulteriore diffusione delle immagini, pubblicate in sei casi, nonché la trasmissione di copia del provvedimento (oltre che alle testate giornalistiche e radiotelevisive interessate e all´Ordine dei giornalisti), ai vertici delle forze dell´ordine, al Dipartimento dell´amministrazione penitenziaria e all´autorità giudiziaria che procedeva in un caso, per le opportune valutazioni di competenza, anche di ordine disciplinare.

 

41. Diffusione di informazioni raccolte mediante l´uso di telecamere nascoste
Sulla base di una segnalazione, l´Autorità ha avviato accertamenti in relazione alla vicenda riguardante il servizio televisivo diffuso dalla trasmissione Striscia la notizia il 9 gennaio 2003. Come si è potuto evincere dallo stesso servizio, i responsabili della trasmissione avrebbero utilizzato telecamere nascoste per smascherare una possibile truffa ai propri danni, messa in atto da presunti giornalisti. Questi ultimi, infatti, si spacciavano per operatori appartenenti alla redazione di Striscia la notizia al fine ottenere denaro dai sindaci di due comuni interessati a fare pubblicità su alcune vicende accadute nelle loro amministrazioni, in cambio della realizzazione di un servizio televisivo sull´argomento. Il filmato relativo agli incontri tra i diversi protagonisti della vicenda e la registrazione delle conversazioni tra i medesimi sono stati quindi oggetto della puntata televisiva sopra citata.

Gli accertamenti avviati presso l´emittente televisiva e i sindaci interessati avevano lo scopo di valutare il rispetto, da parte dei medesimi, dei principi di finalità, liceità e correttezza nella raccolta delle informazioni, anche alla luce del fatto che il materiale raccolto attraverso le telecamere sarebbe stato utilizzato dai predetti responsabili, in prima battuta, per realizzare uno scoop televisivo. Il procedimento di controllo avviato è pressoché ultimato.

 

42. Dignità della persona e dati idonei a rivelare lo stato di salute
Particolare attenzione continua ad essere rivolta dal Garante alle segnalazioni concernenti la diffusione, da parte degli organi di informazione, dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Ciò, alla luce degli articoli 5 e 10 del citato codice deontologico, i quali prevedono specifiche garanzie affinché l´eventuale trattamento di tali delicatissime informazioni avvenga nel rispetto della dignità e del diritto alla riservatezza dell´interessato.

In un caso è stato ad esempio avviato un accertamento per verificare quanto segnalato dalla dipendente di un comune circa la diffusione -da parte dell´assessore al personale, nel corso di un´intervista televisiva- di alcuni dati idonei ad identificarla, nonché informazioni relative alle sue condizioni di salute, ivi compresa la circostanza che la stessa avesse subito un aborto.

In altra occasione è stata ritenuta illecita la condotta tenuta da taluni organi di informazione, attraverso la quale è stata resa identificabile una ragazza sospettata di aver contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob (encefalopatia spongiforme bovina - BSE) in ragione della dovizia di particolari forniti da giornali e mass-media, contrariamente al principio di essenzialità dell´informazione.

L´indubbio interesse generale della vicenda (la presenza della malattia nel nostro Paese), non rendeva necessario né il riferimento alla specifica persona, né la pubblicazione di informazioni dettagliate relative ai congiunti dell´interessata e ad altre persone estranee ai fatti. Per tali ragioni l´Autorità ha ravvisato in tale condotta una grave violazione della dignità delle persona e degli altri principi dettati dal codice deontologico dei giornalisti (Provv. 7 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 8).

A proposito dell´essenzialità dell´informazione e del rispetto della dignità della persona, l´Autorità è intervenuta in relazione alla pubblicazione, su un quotidiano, della notizia di una condanna per ingiuria nei confronti di un uomo. In particolare, il giornale aveva riportato il nome della donna vittima dell´ingiuria e il contenuto della frase ingiuriosa (nella quale si faceva riferimento ad una grave malattia della quale sarebbe stata affetta la donna e ad un presunto contagio dell´uomo). Il contenuto della frase avrebbe dovuto al contrario indurre l´autore dell´articolo e il direttore responsabile del quotidiano ad operare un rigoroso vaglio dei limiti posti al diritto di cronaca, in ragione della necessità di salvaguardare la dignità della donna (Provv. 14 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 6).

Analoghe cautele sono state indicate dal Garante anche in relazione ad una vicenda che ha riguardato un docente universitario con riferimento ad alcuni incontri di carattere sessuale avuti con talune studentesse. Gli organi di informazione, anche in questo caso, hanno dato ampio risalto a tali accadimenti, giungendo a pubblicare, insieme ad altre informazioni, anche fotogrammi delle videoregistrazioni dei predetti incontri.

Fermo restando il rilievo pubblico assunto dalla vicenda -connesso, peraltro, al fatto che sull´accaduto sono state avviate indagini da parte dell´autorità giudiziaria- l´Autorità ha segnalato agli organi di informazione che il rispetto della riservatezza e della dignità delle studentesse potenzialmente identificabili, e i profili controversi della vicenda, avrebbero dovuto indurre a non pubblicare le foto in questione. L´Autorità ha quindi evidenziato, anche in questo caso, la necessità che il trattamento dei dati personali a fini giornalistici avvenga nei limiti dell´essenzialità dell´informazione e, soprattutto, nel rigoroso rispetto della dignità e del decoro delle persone (Provv. 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 3).

 

43. Esercizio dei diritti nei confronti degli organi di informazione
Ingente è stato, nel periodo di riferimento, il numero di segnalazioni con cui è stata denunciata la difficoltà, per gli interessati, di accedere ai dati personali trattati dagli organi di informazione e di ottenere, ad esempio, copia della registrazione di un programma televisivo al quale gli interessati stessi avevano preso parte o nel quale, comunque, erano state trattate informazioni ad essi relative.

Nel rispondere a tali istanze il Garante ha riaffermato il principio in base al quale i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 possono essere fatti valere anche nei confronti degli editori e dei direttori responsabili delle testate giornalistiche, relativamente ai trattamenti di dati personali da loro effettuati (Provv.ti 25 settembre e 8 novembre 2002). Fatte salve le norme sul segreto professionale dei giornalisti per quanto concerne la fonte della notizia, l´interessato può rivolgersi a tali soggetti per ottenere conferma dell´esistenza del trattamento ed avere comunicazione in forma intelligibile dei dati trattati (anche mediante la trasmissione di un duplicato della registrazione che li contiene). Inoltre può chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nel caso in cui i dati medesimi siano trattati in violazione di legge, ovvero non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. Anche nell´ipotesi in cui i dati siano stati raccolti e utilizzati in conformità alla legge, l´interessato ha comunque diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.