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Programma statistico nazionale (Psn) 2007-2009 - 9 novembre 2006 [1364925]

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[doc. web n. 1364925]

Programma statistico nazionale (Psn) 2007-2009 - 9 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale;

Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al Codice);

Vista la richiesta di parere sullo schema del Programma statistico nazionale 2007-2009, trasmessa dall´Istat il 12 settembre 2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L´Istituto nazionale di statistica ha chiesto al Garante, ai sensi dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, il parere sullo schema del Programma statistico nazionale (di seguito Psn) 2007-2009.

L´Istituto, manifestando il proprio impegno nell´attuare la normativa in materia di protezione dei dati personali nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan), ha segnalato che, nella redazione del Psn 2007-2009, sono state introdotte alcune innovazioni sia nella procedura di acquisizione delle proposte di partecipazione al programma, sia nei contenuti del documento, tenendo conto di quanto rilevato dal Garante nei pareri espressi su precedenti programmi.

OSSERVA:

Dall´esame analitico del Programma, emergono i seguenti profili, in parte già oggetto dei pareri espressi dal Garante sui precedenti programmi statistici nazionali.

1. Diffusione di variabili in forma disaggregata
Per quanto riguarda l´individuazione nel Psn delle variabili da diffondere in maniera disaggregata, che deve risultare necessaria per rispondere a particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario (art. 4, comma 2, del codice deontologico), si ribadisce (come già detto in pareri espressi dal Garante su precedenti programmi statistici nazionali) che la scelta di utilizzare tale modalità di diffusione deve risultare comprovata dall´effettiva impossibilità di soddisfare altrimenti i bisogni conoscitivi della collettività. Mentre nel punto 1.4. e nel prospetto 3 del Psn sono individuate, con riferimento alle specifiche rilevazioni o elaborazioni, le variabili in relazione alle quali è consentita la divulgazione in maniera disaggregata, le esigenze conoscitive poste alla base della ricerca statistica e le circostanze che non consentono di soddisfare altrimenti i bisogni conoscitivi della collettività, tali elementi non sono, invece, adeguatamente indicati per le elaborazioni relative alle Ferrovie dello stato S.p.A. e a Poste italiane S.p.A.

2. Obbligo di risposta
Va parimenti ribadito che l´obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni previste dal Psn non può riguardare i dati sensibili e giudiziari (art. 7, comma 2, d.lg. n. 322/1989), sia nel caso in cui vengano raccolti presso gli interessati, sia presso terzi.

Tale garanzia, il cui rispetto è espressamente richiamato nelle schede relative alle rilevazioni e alle elaborazioni che trattano dati sensibili e/o giudiziari (cfr. par. 4.2, pagg. 305 e ss.), deve essere attuata con modalità in concreto idonee ad assicurare il rispetto dell´eventuale volontà dell´interessato di non aderire alla ricerca, anche quando i dati siano raccolti presso terzi; ciò, anche attraverso un´idonea informativa al momento della raccolta dei dati che lo riguardano, anche se originariamente effettuata per scopi diversi da quelli statistici, ovvero prima della comunicazione dei dati al titolare della ricerca.

Ad esempio, per la nuova rilevazione IST-02015-Studio di fattibilità e indagine pilota sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati disabili delle scuole secondarie superiori (pag. 411), occorre individuare in concreto una procedura idonea a limitare il trattamento dei dati sensibili ai soli casi effettivamente indispensabili per lo svolgimento della rilevazione. A tal fine, sempre a titolo esemplificativo, avvalendosi della collaborazione dei presidi delle scuole secondarie superiori presso le quali i giovani disabili hanno conseguito il diploma, potrebbe in ipotesi richiedersi alle scuole, che detengono i recapiti degli studenti per finalità amministrative, di contattare i diplomati portatori di disabilità allo scopo di informarli dell´iniziativa -fornendo loro anche una copia del questionario dell´indagine- e di verificarne preventivamente la disponibilità a partecipare alla rilevazione.

Specifici elementi di criticità sono poi rinvenibili nella scheda della rilevazione BRE-0009–indagine sulla partecipazione elettorale a Brescia (pag. 336) (correttamente inserita nel par. 4.2 dello schema e già oggetto del parere sul precedente Psn), con la quale sarebbero acquisite informazioni sensibili sull´astensionismo elettorale. Non appaiono infatti chiare le modalità in concreto attuabili per garantire la dichiarata non obbligatorietà della risposta in relazione a tale categoria di dati sensibili raccolti presso terzi. Per la medesima rilevazione, come segnalato nella scheda presentata nel Psn 2006-2008, si ravvisa inoltre l´esigenza di indicare sufficienti garanzie per l´interessato, specie con riferimento alla mancata anonimizzazione e alla conservazione dei dati.

Si constata inoltre che, nonostante quanto più volte rappresentato dal Garante nei precedenti pareri, viene imposto l´obbligo di risposta anche a rilevazioni che, pur non concernendo dati sensibili, riguardano informazioni suscettibili, in mancanza di opportuni accorgimenti, di ledere la dignità degli interessati oggetto dell´indagine (cfr., ad esempio, come già indicato del parere sul Psn 2006-2008, la rilevazione IST-00245 Indagine sui consumi delle famiglie (povertà), pag. 193, o la rilevazione IST-00115-Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito, per quanto riguarda i dati acquisiti dalle coppie che si separano, pag. 219). Si ribadisce pertanto la necessità che tali rilevazioni vengano effettuate con modalità in concreto rispettose dei diritti fondamentali degli interessati.

3. Notificazione al Garante
Come rilevato anche nel parere sul Psn 2006-2008, la notificazione degli eventuali trattamenti di dati personali indicati all´art. 37, comma 1, del Codice, deve pervenire al Garante anteriormente all´inizio del trattamento. Si coglie pertanto l´occasione per evidenziare che i trattamenti ricadenti nell´ambito di applicazione dell´art. 37 contenuti nel Psn, pena l´applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 163, dovranno essere pertanto notificati all´Autorità secondo le modalità individuate dall´art. 38 del Codice.

4. Analisi delle schede informative
Analogamente a quanto già considerato in relazione al Psn 2006-2008, si ricorda che nella compilazione delle schede informative delle rilevazioni ed elaborazioni è necessario individuare correttamente le tipologie di dati trattati, con particolare riferimento ai dati sensibili e giudiziari. Anche nel Psn 2007-2009 alcune elaborazioni (cfr., ad esempio, l´elaborazione IPS-00046–Pensioni invalidi civili, pag. 218), inserite nel paragrafo relativo alle rilevazioni ed elaborazioni concernenti i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari (Paragrafo 4.1, pagg. 185 e ss.), sembrano invece riguardare informazioni sensibili (nel caso di specie, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Qualora si ritenga che tali informazioni possano essere trattate, occorrerà quindi integrare la scheda.

A tale proposito si ricorda che la specifica disciplina dettata dall´art. 6-bis del d.lg. n. 322/1989 individua nel Psn, sottoposto al parere preventivo del Garante, il presupposto di liceità per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dall´Istat e dai soggetti Sistan per i quali risulti necessario specificare i tipi di dati e di operazioni eseguibili, salvo che siano già puntualmente individuati da norme di legge o di regolamento (cfr. parere del Garante del 15 dicembre 2005 sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso l´Istat).

Va riscontrato poi che, pur a fronte dei rilievi formulati da questa Autorità nei pareri espressi sui precedenti programmi statistici nazionali, continuano ad essere previste numerose rilevazioni ed elaborazioni in deroga agli obblighi generali previsti dall´art. 6-bis, commi 5 e 6, del d.lg. n. 322/1989, nella parte in cui prescrive di rendere anonimi i dati dopo la raccolta e individua cautele per l´eventuale conservazione dei dati identificativi. In tali casi, occorre specificare analiticamente nel Psn, nel rispetto del principio di indispensabilità di cui all´art. 22 del Codice, le comprovate esigenze da cui emerga l´effettiva necessità di disporre dei dati identificativi anche dopo la raccolta, in casi attentamente selezionati. Analoga specificazione occorre per le ragioni connesse alle particolari caratteristiche del trattamento per cui risulti impossibile custodire i dati identificativi separatamente da ogni altro dato personale, nonché i fondati motivi per i quali la separazione comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato (cfr., ad esempio, le rilevazioni IST-00131-Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l´autorità giudiziaria ha iniziato l´azione penale, pag. 392, IST-00132-Rilevazione sui minorenni denunciati per delitto, pag. 393, IST-00133-Suicidi e tentativi di suicidio, pag. 394, PCM-00033-Le adozioni internazionali, pag. 398, MGG-00009–Monitoraggio sulla l. 194/1978: “norme per la tutela sociale della maternità e sull´interruzione volontaria della gravidanza", pag. 401).

5. Registri di patologia
Meritano una particolare attenzione le schede informative relative a trattamenti effettuati nel settore sanitario in ordine ai quali, come correttamente indicato nelle schede ed esplicitato nel punto 2. del presente parere, non può essere imposto un obbligo di risposta, neppure quando la raccolta dei dati sensibili avvenga presso terzi (art. 7, comma 2, d.lg. n. 322/1989).

Ciò comporta che i dati sanitari possono essere raccolti lecitamente presso terzi soltanto su base volontaria, salvo che tale operazione sia prevista da specifiche disposizioni normative. Nel caso in cui tali specifiche norme consentano la raccolta di dati sanitari indipendentemente dalla volontà dell´interessato di aderire alla ricerca, risulta necessario riportare puntualmente nella rispettiva scheda le fonti che rendono lecito il trattamento (cfr., ad es., per la rilevazione ISS-00004-Registro nazionale AIDS, la legge n. 135 del 1990 e il d.m. 15 dicembre 1990, pag. 373).

Mancando una di tali norme, le rilevazioni in ambito sanitario per le quali la raccolta a fini statistici dei dati non sia normativamente prevista, potranno essere effettuate lecitamente nella sola misura in cui, inserite nel Psn, garantiscano la volontarietà dell´adesione alla ricerca da parte degli interessati con modalità idonee ad assicurare in concreto la loro libera scelta, anche quando i dati personali non siano raccolti presso gli interessati medesimi.

Ciò, emerge con particolare evidenza in relazione all´inserimento nel Psn di rilevazioni concernenti registri di patologia diversi e ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla normativa vigente, in considerazione della particolare delicatezza delle informazioni contenute in tali archivi e del considerevole numero dei soggetti coinvolti (alcune di queste rilevazioni, peraltro, non rendono anonimi i dati dopo la raccolta, prevedendo inoltre la costituzione di archivi di unità statistiche e sistemi informativi, cfr., ad es., studio progettuale 000019-Registro nazionale degli assuntori dell´ormone della crescita, pag. 382, rilevazione TOS 00015-Registro tumori toscano, pag. 369).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice e dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lg. n. 322/1989, esprime parere favorevole sullo schema del Programma statistico nazionale 2007-2009 soltanto a condizione che vengano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 1) a 4) del presente parere.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1364925
Data
09/11/06

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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