g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 9 novembre 2006 [1365996]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1365996]

Provvedimento del 9 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in via d´urgenza il 9 agosto 2006 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Marco Mattei presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti di Arnoldo Mondadori S.p.A. in qualità di editore del settimanale "LH", nonché di KZ, in qualità di direttore responsabile dello stesso e di ZL, in qualità di giornalista del medesimo settimanale, con il quale il ricorrente ha lamentato la pubblicazione di una propria foto nell´ambito di un articolo dal titolo "JK", facendo presente che la sua immagine era stata associata erroneamente ed inspiegabilmente al nominativo del protagonista della vicenda -personaggio allo stesso del tutto estraneo- con conseguente lesione del suo diritto all´immagine;

RILEVATO che, insoddisfatto da una rettifica pubblicata ai sensi della legge n. 47/1948 (con la quale il settimanale avrebbe esclusivamente dato atto –nel numero successivo a quello del gg mm aaaa– che la persona ritratta al centro della foto posta a corredo dell´articolo era il signor XY, senza sottolineare la completa estraneità dello stesso ai fatti narrati), il ricorrente ha chiesto al Garante di ordinare al titolare del trattamento la cessazione di qualsiasi ulteriore trattamento illegittimo, anche tenendo conto del fatto che la pubblicazione in questione sarebbe ancora in corso, "a mezzo Internet"; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, la rimozione dei dati che lo riguardano da altri siti Internet (espressamente indicati) ed ha chiesto al Garante l´adozione di ogni altra misura idonea a tutela dei suoi diritti, nonché di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 agosto 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le memorie inviate il 15 e il 18 settembre 2006 con le quali la resistente, nel prendere atto di essere incorsa in un "errore di persona", ha rappresentato di aver "immediatamente rettificato" mediante la pubblicazione, sul numero successivo a quello in cui era stata divulgata l´immagine, di una rettifica che sarebbe stata concordata con il ricorrente medesimo. Tale rettifica  "spiegava in modo esaustivo il fatto che la persona raffigurata nella fotografia era, in realtà, XY"; rilevato che la resistente ha altresì dichiarato che la fotografia in questione "sul sito di LH on line (…) oggi non appare" e di essere totalmente estranea agli altri siti Internet citati dal ricorrente che riporterebbero i dati personali dello stesso;

VISTA la memoria con la quale, il 18 settembre 2006, il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, ribadendo di ritenere inadeguata la rettifica pubblicata dall´editore resistente;

VISTE le ulteriori memorie inviate il 29 settembre e il 10 ottobre 2006 con le quali la resistente, nel ribadire che l´articolo a corredo del quale è stata pubblicata la foto che ha dato luogo al procedimento in esame non contiene alcun altro dato personale del ricorrente, ha spiegato che l´errato accostamento dell´immagine del ricorrente con il nominativo del signor KW, protagonista della vicenda narrata dal settimanale, è stata dovuta al fatto che essa "era comparsa in un sito Internet nel quale il signor KW [o chi per esso] si spacciava come la persona al centro della foto", ovvero con il ricorrente medesimo;

RILEVATO che il trattamento è stato effettuato presso la società editrice del settimanale "LH" che ha pubblicato gli articoli diffondendo il dato personale in questione: nella vicenda, tale società (Arnoldo Mondadori S.p.A.) riveste, quindi, il ruolo di titolare del trattamento, il quale risponde in questa sede della sua liceità e correttezza in base al Codice in materia di protezione dei dati personali; rilevato che il ricorso al Garante è pertanto inammissibile in riferimento alla figura del direttore responsabile della testata (nei cui confronti è stato parimenti proposto) e del giornalista che ha redatto l´articolo;

RILEVATO inoltre che questa Autorità non ha competenza in ordine alla verifica dell´idoneità della rettifica pubblicata dal punto di vista dell´applicazione della specifica disciplina di cui all´art. 8 della legge n. 47 del 1948 ("Disposizioni sulla stampa"), ferma restando la valutabilità, in questa sede, della rettifica stessa, ai fini delle misure a tutela dei diritti dell´interessato che il garante può disporre in base alla distinta disciplina di cui al Codice; rilevato che non rientra, altresì, tra le competenze del Garante la valutazione di eventuali profili risarcitori che, se del caso, possono essere proposti dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste formulate dal ricorrente con riferimento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato dall´editore resistente, tenuto conto, oltre alla rettifica disposta, che lo stesso (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") ha dichiarato che l´immagine del ricorrente non è pubblicata sul sito Internet del settimanale, di aver preso atto dell´erronea associazione della stessa ad altra persona (e di aver, a tale riguardo, pubblicato la successiva rettifica richiesta ai sensi della legge n. 47/1948);

RITENUTO di dover dichiarare inammissibili le richieste dell´interessato di cancellazione dei dati personali che lo riguardano formulate con riferimento ad altri siti Internet, essendo gli stessi estranei all´attività posta in essere dall´editore resistente; rilevato che, in proposito, resta salva la facoltà per l´interessato di esercitare, se del caso, i diritti di cui all´art. 7 del Codice nei modi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali direttamente nei confronti dei titolari del trattamento effettuato presso questi ultimi;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste relative al trattamento effettuato da Arnoldo Mondadori editore S.p.A.;

b) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di KZ e di ZL;

c) dichiara inammissibile la richiesta del ricorrente di cancellare i dati personali contenuti nei siti Internet citati nel ricorso, non afferenti ad Arnoldo Mondadori editore S.p.A.;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli