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Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (In...

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[doc. web n. 1378389]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l´Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi)  - 28 dicembre 2006


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presentata dall´Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione in data 22 dicembre 2006 (prot. num. 0007141);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

L´Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Istituto.

L´Invalsi, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere il trattamento lecito.

A tale scopo, l´Invalsi è tenuto a promuovere l´adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell´Invalsi, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene quindi sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

Il parere è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata solo con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

Eventuali, ulteriori trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari non considerati nello schema in esame non potranno essere effettuati lecitamente. Ciò, non preclude all´Invalsi (laddove si renda indispensabile trattare ulteriori categorie di dati o eseguire altre operazioni di trattamento per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge) la possibilità di predisporre schede aggiuntive da sottoporre nuovamente al parere del Garante. 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall´Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi dal medesimo Istituto.

Roma, 28 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli