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Provvedimento del 11 gennaio 2007 [1380997]

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[doc. web n. 1380997]

Provvedimento del 11 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 6 ottobre 2006 nei confronti di Guadagni immobiliare di Marco Guadagni, con il quale Stefano Pezzi, rappresentato e difeso dall´avv. Raffaello Barberis, ha lamentato l´inidoneità del riscontro ad un´istanza inoltrata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) alla predetta agenzia immobiliare (presso la quale lo stesso aveva sottoscritto una proposta di acquisto di un immobile); rilevato che, con tale istanza, l´interessato aveva chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché di ottenere la loro cancellazione; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 21 novembre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata via fax il 4 novembre 2006 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Davide Mori, ha dichiarato, tra l´altro, di non aver fornito un riscontro alle richieste contenute nell´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice avendo previamente richiesto all´interessato, per verificarne l´identità nel rispetto dell´art. 9, comma 4, del medesimo Codice, copia di un documento d´identità; ciò, avendo rilevato che l´istanza recava una sigla che non sembrava corrispondere alla sottoscrizione dell´interessato apposta sulla citata proposta di acquisto di immobile;

RILEVATO che l´interessato non ha risposto a tale richiesta di integrazione della documentazione, inviando al Garante il ricorso in esame;

RILEVATO che con la predetta nota del 4 novembre la società resistente ha riscontrato le richieste contenute nella citata istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, precisando che l´attuale conservazione dei dati si giustifica in ragione del "proprio diritto alla difesa nel contenzioso giudiziario in essere con l´interessato";

VISTA la memoria inviata via fax il 10 novembre 2006, con la quale il ricorrente ha contestato la "presunta non corrispondenza della sottoscrizione" (sostenendo tra l´altro che "una sottoscrizione autografa non è mai identica a se stessa") ed ha nuovamente ribadito le proprie richieste (sottolineando, altresì, l´inidoneità del riscontro pervenuto dopo la presentazione del ricorso);

VISTO il verbale dell´audizione della resistente tenutasi il 14 novembre 2006, nel corso della quale Guadagni immobiliare ha, comunque, manifestato "la immediata disponibilità alla futura cancellazione dei dati personali del ricorrente all´esito del procedimento giudiziario in corso" ed ha dichiarato di aver, a proprio avviso, riscontrato in modo idoneo le restanti richieste con la citata nota del 4 novembre 2006;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 4, del Codice, l´interessato è tenuto a fornire al titolare del trattamento copia di un documento di riconoscimento in circostanze nelle quali, come nel caso di specie, quest´ultimo rappresenti legittimamente l´assenza di altri idonei elementi di valutazione circa l´identità della persona istante;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice dal momento che non può ritenersi che lo stesso sia stato preceduto da un idoneo interpello preventivo ai sensi dell´art. 8 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 11 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1380997
Data
11/01/07

Tipologie

Decisione su ricorso