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Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari di: Ministero dell'economia e delle finanze, Scuola superiore ...

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[doc. web n. 1385519] 

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari di: Ministero dell´economia e delle finanze, Scuola superiore dell´economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, agenzie fiscali, Guardia di finanza, Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, con esclusione dei trattamenti effettuati per ragioni di giustizia e per finalità di ordine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione accertamento e repressione dei reati - 8 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dal Ministero dell´economia e delle finanze in data 23 gennaio 2007 (prot. n. ACG/76/FIN/1082) così come integrata in data 29 gennaio 2007 (prot. n. ACG/76/FIN/1341);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Il Ministero dell´economia e delle finanze ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero, nonché presso la Scuola superiore dell´economia e delle finanze, l´Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le agenzie fiscali, la Guardia di finanza e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, con esclusione dei trattamenti effettuati per ragioni di giustizia e per finalità di ordine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione accertamento e repressione dei reati, ai sensi degli articoli 47 e 53 del Codice.

Il Ministero, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, il Ministero è quindi tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili dal Ministero e dalle sue articolazioni organizzative, che ne effettuano il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero dell´economia e delle finanze per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dal medesimo Ministero, dalla Scuola superiore dell´economia e delle finanze, dall´Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dall´Agenzia delle entrate, dall´Agenzia del territorio, dall´Agenzia delle dogane, dalla Guardia di finanza e dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, con esclusione dei trattamenti posti in essere per ragioni di giustizia e per finalità di ordine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione accertamento e repressione dei reati, per i quali, ai sensi degli articoli 47 e 53 del Codice, non è prevista la predisposizione del regolamento in esame.

Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli