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Provvedimento del 4 aprile 2007 [1401694]

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[doc. web n. 1401694]

[v. anche Provv.ti 8 marzo 2007 e 4 aprile 2007
nn. 1396612139663013966501401676]

Provvedimento del 4 aprile 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata il 16 novembre 2006 da XY e XZ (per mezzo dell´avv. Antonio Scuticchio) nei confronti di Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l., in qualità di editore di Radio Rtl 102.5, con la quale gli interessati, entrambi magistrati presso il Tribunale di KW, hanno richiesto "la trasmissione (…) di tutte le registrazioni di Rtl Giornale Orario relative ai giorni 10/11/2006 e 11/11/2006", specificando che le stesse avrebbero potuto essere "trasmesse su qualsivoglia supporto, magnetico o digitale" e che le spese di spedizione sarebbero state sostenute dai richiedenti medesimi; 

VISTA la nota del 12 dicembre 2006 con la quale Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l. ha comunicato che l´obbligo di conservare le registrazioni delle trasmissioni radiofoniche previsto dall´art. 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per il periodo di tre mesi dalla data della loro emissione non comporta, per le emittenti radiotelevisive, l´obbligo "di consentire a chiunque l´accesso" agli archivi delle emittenti medesime e ha chiesto quindi agli interessati di conoscere i motivi per i quali la richiesta è stata proposta, dichiarandosi disponibile alle opportune rettifiche ove venisse indicato l´oggetto di eventuali contestazioni rispetto al contenuto delle trasmissioni;

VISTO il ricorso presentato il 12 gennaio 2007 nei confronti di Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l. (rappresentata e difesa dagli avv. Rosalia Bennato e Gianluca Mura) con il quale XY e XZ (rappresentati e difesi dagli avv. Bruno Tassone e Antonio Scuticchio), ritenendo che nelle edizioni di "Rtl Giornale Orario" andate in onda il 10 e 11 novembre 2006 siano stati trattati dati personali che li riguardano in relazione ad una vicenda giudiziaria che ha coinvolto anche una loro collega, hanno chiesto la conferma dell´esistenza di tali dati e la loro comunicazione in forma intelligibile; rilevato che, a loro avviso, "anche a prescindere dal diniego opposto dalla resistente alla richiesta (…) di cui all´art. 8 del d.lg. n. 196/2003, sussisterebbe comunque il pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima ai sensi e per gli effetti dell´art. 147, comma 1, lett. b) del d.lg. n. 196/2003"; ciò, tenuto conto che le emittenti televisive e radiofoniche sono obbligate a conservare i supporti contenenti le registrazioni dei programmi trasmessi per un periodo non superiore ai tre mesi successivi alla data della loro trasmissione; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 2 marzo 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 30 gennaio 2007 con la quale la resistente, nel contestare l´idoneità dell´istanza avanzata dai ricorrenti prima della presentazione del ricorso, dal momento che la stessa era volta genericamente a chiedere copia delle registrazioni dei programmi, anziché ad accedere ai dati personali dei ricorrenti, ha dichiarato di non voler fornire le registrazioni richieste, ritenendo che, nelle edizioni del "Giornale Orario" diffuso nei giorni 10 e 11 novembre 2006, non siano stati trattati dati personali "riferiti e/o riferibili agli odierni ricorrenti";

VISTA la memoria inviata via fax il 7 febbraio 2007 con la quale i ricorrenti hanno insistito nelle proprie richieste, rilevando di aver esercitato correttamente i diritti di cui all´art. 7 del Codice sia con l´istanza del 16 novembre, sia con successiva comunicazione che sarebbe stata inoltrata il 14 dicembre 2007 (comunicazione allegata in atti), con la quale i ricorrenti ritengono di aver precisato di richiedere il supporto informatico delle registrazioni poiché nell´ambito dei servizi trasmessi sarebbero stati "trattati dati sensibili (giudiziari) dei dott.ri XY e XZ"; rilevato che i medesimi ricorrenti hanno sostenuto, altresì, che le registrazioni conterrebbero dati personali che li riguardano, tenuto conto della pertinente definizione normativa di cui all´art. 4 del Codice e, in particolare, dell´identificabilità nella persona dei ricorrenti dei "magistrati" citati nei servizi trasmessi dal "Giornale Orario"; ciò, anche in considerazione del fatto che "il nome dei ricorrenti è stato espressamente (…) associato (…) da numerose testate giornalistiche locali e nazionali" a quello del magistrato arrestato nell´ambito dell´indagine giudiziaria oggetto delle cronache giornalistiche e che, "anche in assenza dell´espressa menzione dei loro nomi, i ricorrenti sarebbero comunque rimasti agevolmente individuabili per le persone appartenenti alla comunità KW";

VISTA la richiesta del 7 febbraio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 del Codice, ha invitato la resistente ad inviare copia delle registrazioni concernenti le cronache del "Giornale Orario" relative alla vicenda cui fanno riferimento i ricorrenti e trasmesse nei giorni dagli stessi indicati;

VISTO il verbale dell´audizione del 13 febbraio 2007 nel corso della quale le parti hanno ribadito le proprie posizioni e la resistente ha chiesto la compensazione delle spese per il procedimento;

VISTA la nota del 16 marzo 2007 con cui i ricorrenti ribadiscono di aver inoltrato il 14 dicembre 2006 via fax copia di una comunicazione con la quale venivano forniti alla società ulteriori elementi in ordine alle ragioni della richiesta relativa alle registrazioni del "Giornale Orario" dei giorni 10 e 11 novembre 2006;

VISTE le note del 16 e del 22 marzo 2007 con le quali la resistente ha dichiarato di non aver ricevuto copia dell´istanza che i ricorrenti affermano essere stata inoltrata via fax il 14 dicembre 2006;

RILEVATO che l´istanza proposta dai ricorrenti il 16 novembre 2006, per mezzo di un legale e senza che alla stessa fosse allegata copia della procura, contiene una generica richiesta di ottenere le registrazioni di tutte le edizioni del "Giornale Orario" e che la stessa non reca alcun riferimento né alla circostanza che tali registrazioni potessero contenere dati personali dei ricorrenti, né alla normativa in materia di protezione dei dati personali; rilevato che non risulta comprovata la ricezione da parte della resistente della successiva comunicazione che i ricorrenti affermano essere stata validamente inviata via fax il 14 dicembre 2006 e che la stessa –che risulta comunque avanzata, come la prima, per mezzo di un legale e senza la richiesta copia della procura– pur facendo riferimento al possibile trattamento di dati personali degli interessati, ribadiva la richiesta di copia delle registrazioni di tutte le edizioni del "Giornale Orario" trasmesse nei giorni 10 e 11 novembre 2006; rilevato che non risultano quindi validamente esercitati i diritti di cui all´art. 7 del Codice mediante l´inoltro di un idoneo interpello preventivo che contenesse riferimenti atti ad ingenerare nel destinatario della richiesta la consapevolezza di dover fornire un riscontro nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dal Codice;

RITENUTO tuttavia che, come richiamato dagli stessi ricorrenti nel ricorso introduttivo, i diritti di cui all´art. 7 del Codice possono essere fatti comunque valere con ricorso proposto in via d´urgenza ai sensi dell´art. 146, comma 1, del Codice quando sussiste il pericolo che il decorso del termine previsto per l´interpello preventivo di cui all´art. 8 del Codice possa esporre taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile; ritenuto sussistente, nel caso di specie, tale pericolo, posto che, come rilevato dai ricorrenti, la normativa in materia di conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi dai concessionari privati prevede che le stesse debbano essere conservate solo per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi (art. 20 l. 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato") e che già alla data del 10 febbraio 2007 le citate registrazioni avrebbero potuto essere lecitamente distrutte, precludendosi così ai ricorrenti l´esercizio stesso del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice;

RITENUTO pertanto ammissibile ai sensi degli artt. 146, comma 1, e 147, comma 1, lett. b), del Codice il ricorso proposto da XY e XZ e ritenuto, quindi, di dover valutare nel merito le istanze con esso fatte valere;

RILEVATO che, a seguito dell´esame delle registrazioni fatte pervenire dalla resistente, questa Autorità ha potuto verificare che alcuni dei servizi giornalistici trasmessi dal "Giornale Orario" fanno riferimento al possibile coinvolgimento nella vicenda, insieme ad altri, di "due magistrati", senza aggiungere i loro nominativi;

RILEVATO, tuttavia, che i servizi in questione hanno fornito particolari suscettibili di rendere identificabili gli odierni ricorrenti (quali il tribunale presso cui operavano "i magistrati" che sarebbero stati coinvolti nella vicenda, la collaborazione avuta con il magistrato arrestato nell´ambito della citata indagine giudiziaria, magistrato che aveva esercitato il ruolo di presidente di sezioni e di collegi del citato tribunale); rilevato il limitato numero di magistrati che operano presso il tribunale in questione e che altre testate giornalistiche (tra le quali agenzie di stampa, come verificabile dalla documentazione allegata in atti) hanno diffuso direttamente e nello stesso contesto temporale i nominativi dei ricorrenti, indicandoli come gli altri "due magistrati" implicati nella vicenda giudiziaria;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione che siano identificati o "identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione"; ciò, sia se tale altra informazione è trattata direttamente dal medesimo titolare del trattamento, sia se la stessa è altrimenti disponibile, tenuto anche conto dell´insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare detta persona (cfr. direttiva n. 95/46/Ce, considerando n. 26);

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, la combinazione nel medesimo contesto di diversi elementi identificativi (attività professionale; limitata estensione del centro abitato in cui ha sede il luogo di lavoro degli interessati; collaborazione svolta con altra persona identificata e, soprattutto, i nominativi facilmente e liberamente disponibili presso altre fonti informative) può consentire, seppure non alla generalità degli utenti, ad un numero comunque significativo di persone di identificare i ricorrenti con i "due magistrati" di cui ai servizi giornalistici trasmessi dal "Giornale Orario" di Radio Rtl 102.500; ritenuto pertanto di dover accogliere il ricorso e di ordinare a Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l. di comunicare ai ricorrenti, entro il termine del 30 maggio 2007, i dati personali che li riguardano contenuti nei servizi giornalistici trasmessi dal citato "Giornale Orario", dando comunicazione dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA anche la decisione adottata dal Garante l´8 marzo 2007, su analogo ricorso proposto dai medesimi ricorrenti nei riguardi di altro titolare del trattamento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso ed ordina a Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l. di comunicare ai ricorrenti, entro il termine del 30 maggio 2007, i servizi giornalistici nella parte in cui contengono dati personali che li riguardano, trasmessi dal "Giornale Orario" nei giorni 10 e 11 novembre 2006, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 4 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli