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Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte di soggetti che effettuano attività di commercio al minuto - 12 aprile 2007 [1402655]

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[doc. web n. 1402655]

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte di soggetti che effettuano attività di commercio al minuto - 12 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate del 12 marzo 2007 (prot. n. 2007/43183), relativa allo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia in materia di "Definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dell´ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai sensi dell´articolo 37, comma 34 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge del 4 agosto 2006, n.  248 e dalla legge del 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

L´Agenzia delle entrate ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di provvedimento che deve definire le modalità tecniche e i termini sulla base dei quali determinati soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o equiparate (presso pubblici esercizi, alberghi, locali aperti al pubblico ecc.: v. art. 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e art. 1, commi 429 e seguenti, l. 30 dicembre 2004, n. 311), devono trasmettere telematicamente alla medesima Agenzia l´ammontare complessivo di determinati corrispettivi giornalieri di cessioni di beni e di prestazioni di servizi (artt. 2 e 3 d.P.R. n. 633 del 1972).

Nello schema in esame si prevede che i dati da trattare siano esclusivamente di natura anagrafica o reddituale e debbano riguardare, nello specifico:

  • dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto obbligato (persona fisica o non), del punto vendita o luogo di esercizio dell´attività;
  • informazioni relative ai corrispettivi realizzati (data, importo delle operazioni e aliquote applicate).

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati, lo schema prevede che si utilizzi il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), anche tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (art. 3, commi 2-bis e 3, d.P.R. n. 322/1998). La trasmissione telematica dei dati verrebbe effettuata previa verifica, da eseguirsi mediante prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall´Agenzia, della congruenza dei medesimi dati con quanto previsto dalle specifiche tecniche indicate nell´allegato allo schema.

Quest´ultimo prevede che i dati e le notizie oggetto della comunicazione all´anagrafe tributaria siano raccolti e ordinati su scala nazionale al fine di valutare la capacità contributiva, e siano poi trattati al fine di individuare i soggetti che possiedono i requisiti fissati per l´esecuzione dei controlli fiscali, utilizzando prevalentemente sistemi di elaborazione ("data warehouse") volti ad eseguire analisi selettive.

I dati verranno inseriti in una specifica area dedicata dell´anagrafe tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi.

Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell´Agenzia verrà riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni saranno tracciate compiutamente.

Nello schema si prevede anche che le misure di sicurezza per la trasmissione dei dati si basino su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell´utente abbinato ad una password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l´inserimento di un ulteriore codice pin (personal identification number) dell´utente, non utilizzabile da altri soggetti. É previsto inoltre che le credenziali di autenticazione siano personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati verrebbe assicurata da un meccanismo basato su chiavi "asimmetriche" funzionali alla cifratura. Da ultimo, per la consultazione degli archivi informativi dell´anagrafe tributaria lo schema prevede un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

OSSERVA

Allo stato degli atti, e sulla base di quanto attestato dall´Agenzia in ordine all´efficacia delle misure di sicurezza che verranno predisposte, il Garante non ha rilievi da formulare sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate in materia di "Definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dell´ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai sensi dell´articolo 37, comma 34 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge del 4 agosto 2006, n.  248 e dalla legge del 27 dicembre 2006, n. 296".

Roma, 12 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


Vedi anche (10)