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Provvedimento del 29 marzo 2007 [1402677]

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[doc. web n. 1402677]

[v. anche Provv. 30 maggio 2007]


Provvedimento del 29 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione del 9 luglio 2006 con la quale Giorgio Bertazzo ha lamentato anche a questa Autorità l´attivazione non richiesta del servizio di preselezione automatica da parte di Tiscali Italia s.r.l.;

VISTA la richiesta di informazioni rivolta da questa Autorità a Tiscali Italia s.r.l. il 22 novembre 2006;

VISTA la nota di riscontro dell´11 dicembre 2006 nella quale la società ha dichiarato di aver stipulato "in data 13 settembre 2005 un contratto di appalto di servizi con la società e800, fornitrice di servizi di costumer care e direct marketing con sede operativa in via del Fangario 29, 09100 Cagliari […], avente ad oggetto attività di teleselling in modalità di outbound";

RILEVATO che e800 era tenuta, per contratto, ad effettuare "un contatto telefonico e una registrazione vocale della richiesta di attivazione del servizio voluto dal cliente", oltre che del "consenso al trattamento dei dati personali … necessari per l´attivazione del servizio da parte di Tiscali";

RILEVATO che da verifiche sulla posizione anagrafica Tiscali Italia s.r.l. avrebbe riscontrato che i dati del segnalante erano stati forniti alla medesima società da e800 s.r.l., la quale "aveva promosso il servizio e registrato la volontà del cliente in data 5 aprile 2006";

RILEVATO che e800 s.r.l., rispondendo ad una richiesta di Tiscali Italia s.r.l. volta ad ottenere la prova della registrazione vocale della richiesta di attivazione del servizio, avrebbe affermato che "inspiegabilmente nessuna registrazione vocale relativa alla anagrafica [in questione] risultava essere presente nei loro archivi";

VISTA la richiesta di informazioni rivolta da questa Autorità a e800 s.r.l. il 9 gennaio 2007;

VISTA la nota di riscontro del 30 gennaio 2007 nella quale tale società ha dichiarato, allegando l´estratto di una pagina web, che "l´anagrafica [del segnalante] è stata estratta dal sito di Pagine bianche e risulta essere un´anagrafica con autorizzazione al contatto";

RILEVATO che e800 s.r.l. ha precisato che l´informativa di cui all´art. 13 del Codice viene resa, nel momento in cui avviene l´"acquisizione" del cliente, seguendo uno "script" fornito da Tiscali Italia s.r.l.;

VISTO che e800 s.r.l. ha dichiarato in atti che, "nell´ambito dei rapporti instaurati con Tiscali, opera in qualità di responsabile del trattamento" di cui è titolare Tiscali Italia s.r.l., come emerge anche dal testo dell´informativa resa agli interessati e riportata nella predetta nota del 30 gennaio 2007;

RILEVATO che e800 s.r.l. dichiara di svolgere preliminarmente nel corso delle chiamate un´attività, denominata "trattativa", nella quale viene pubblicizzato il prodotto o il servizio; rilevato che tale trattativa comporterebbe "diverse chiamate, che possono verificarsi solo dietro accettazione del cliente cui segue l´invio di materiale informativo relativo all´offerta stessa, a mezzo fax o e-mail";

RILEVATO che la medesima società ha attestato che, in caso di accettazione dell´offerta, l´"acquisizione" del cliente avviene "tramite una registrazione vocale" effettuata nell´ambito di "una conversazione a tre, tra l´operatore, il cliente e un server di Tiscali incaricato della registrazione vera e propria"; che, "in caso affermativo, la chiamata viene conclusa e, conseguentemente alla memorizzazione in formato digitale della registrazione sui server Tiscali (che avviene in maniera automatizzata), a e800 viene inviata una mail contenente i riferimenti per poter recuperare e quindi riascoltare tale registrazione";

RILEVATO che e800 s.r.l. ha altresì dichiarato che "spesso non avviene il ritorno [tramite e-mail] di tutte le registrazioni vocali", le quali non risultano pertanto presenti negli archivi di Tiscali Italia s.r.l. nonostante il server confermi l´avvenuta registrazione in maniera corretta;

VISTO l´art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell´abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori e, in particolare, per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se effettuato con il consenso specifico ed espresso degli interessati;

VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (doc. web n. 1032381 in www.garanteprivacy.it) con il quale l´Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici "alfabetici" del servizio universale, in qualsiasi forma realizzati, in rapporto alle diverse finalità sopraindicate;

VISTO, in particolare, quanto prescritto ai sensi dell´art. 154 del Codice ai titolari del trattamento interessati, in ordine agli specifici simboli grafici da utilizzare per evidenziare negli elenchi le scelte operate dagli interessati. Ciò, con specifico riferimento all´eventuale manifestazione di consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali effettuate tramite chiamate da parte di un operatore, ovvero tramite invio di posta all´indirizzo di abitazione dell´interessato (cfr. allegato I, punto 4.2.2 e allegato III, punto 7, del provvedimento sopra citato);

VISTO che, diversamente da quanto dichiarato in atti da e800 s.r.l., non è presente nell´elenco elettronico di Pagine Bianche (reperibile tramite collegamento al sito Internet www.paginebianche.it), lo specifico simbolo grafico ("cornetta" o "bustina") rappresentativo della volontà dell´odierno segnalante di essere contattato per finalità pubblicitarie (cfr. stampa della pagina web contenente l´anagrafica del segnalante, allegata da e800 s.r.l. alla nota di riscontro del 30 gennaio 2007);

VISTO, pertanto, che la chiamata promozionale al medesimo segnalante risulta essere stata effettuata da e800 s.r.l. in assenza di un suo consenso specifico ed informato (artt. 13, 23 e 129 del Codice);

CONSIDERATO che la violazione degli artt. 23 e 129 del Codice configura un trattamento illecito di dati (art. 167 del Codice) e che la violazione dell´art. 13 in tema di informativa determina l´applicazione di una sanzione amministrativa (art. 161 del Codice);

VISTO il provvedimento del 16 febbraio 2006 relativo ai servizi telefonici non richiesti (doc. web n. 1242592, in www.garanteprivacy.it), con il quale l´Autorità ha prescritto ai titolari del trattamento interessati di adottare le misure necessarie per rendere conformi al Codice i trattamenti di dati personali effettuati per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica;

RILEVATO che, dalle dichiarazioni rese in atti sia da Tiscali Italia s.r.l., sia da e800 s.r.l., non risulta provato che il segnalante abbia manifestato il proprio preventivo consenso informato all´attivazione del servizio di preselezione automatica da parte dell´operatore Tiscali;

RILEVATO che non risulta provato che siano state fornite al segnalante le indicazioni previste dal predetto provvedimento del 16 febbraio 2006 sull´origine dei dati, che va indicata al soggetto chiamato durante la conversazione a prescindere da una sua richiesta;

RISERVATA inoltre, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´informativa (artt. 13, comma 4 e 161 cit.);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Tiscali Italia s.r.l. e di e800 s.r.l. un divieto ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati; considerato che anche l´interessato può, quindi, far valere tale inutilizzabilità nei riguardi della società rispetto all´attivazione del predetto servizio;

RISERVATA l´adozione di ogni ulteriore atto e provvedimento all´esito di eventuali altri accertamenti preliminari;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Tiscali Italia s.r.l. e a e800 s.r.l., nella loro qualità, rispettivamente, di titolare e di responsabile il trattamento illecito dei dati personali del segnalante, estratti da elenchi telefonici "alfabetici" del servizio universale e utilizzati per effettuare chiamate di carattere pubblicitario, promozionale o commerciale in assenza di un preventivo consenso informato.

Roma, 29 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli