g-docweb-display Portlet

Invio di fax pubblicitari e consenso dell'interessato - 3 maggio 2007 [1410276]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1410276]

Invio di fax pubblicitari e consenso dell´interessato - 3 maggio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da Arco Sempione s.r.l. (già Sambuco 87 s.r.l.) a Verzeri s.a.s. con la quale l´interessata, nel contestare la ricezione di un fax non sollecitato (relativo alla promozione di attrezzature per ufficio), ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota la società interessata si è opposta, altresì, al trattamento dei dati che la riguardano a fini pubblicitari e promozionali;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 gennaio 2007 da Arco Sempione s.r.l. nei confronti di Verzeri s.a.s., con il quale l´interessata, nel lamentare l´inidoneità del riscontro ricevuto, ha ribadito esclusivamente la propria opposizione al trattamento dei dati a fini promozionali e commerciali, chiedendo di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTI anche gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 12 marzo 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note inviate il 20 febbraio e il 28 marzo 2007 con le quali la società ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha segnalato di aver ricevuto il 28 gennaio 2007 un nuovo "fax pubblicitario (…) successivo al ricorso ex art. 145";

VISTE le note inviate via fax il 31 gennaio 2007 ed il 14 marzo 2007 con le quali la resistente ha sostenuto, tra l´altro, che l´invio dell´ulteriore fax sarebbe stato frutto di un errore determinato dalla somiglianza del nome della società ricorrente con quello di un altro cliente interessato alla ricezione di comunicazioni pubblicitarie; rilevato che il titolare del trattamento ha peraltro evidenziato di aver "provveduto a risolvere definitivamente il problema" rimuovendo il numero di fax della società resistente dai propri database;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 130 del Codice è richiesto il necessario consenso preventivo degli interessati anche per l´invio, a fini promozionali, di una sola comunicazione a mezzo fax;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta formulata dalla società ricorrente, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver adottato misure idonee ad impedire l´ulteriore inoltro di comunicazioni promozionali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico di Verzeri s.a.s.;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Verzeri s.a.s. che dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

Roma, 3 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli