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Provvedimento del 30 maggio 2007 [1419945]

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[doc. web n. 1419945]

Provvedimento del 30 maggio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Alberto De Monaco, rappresentato e difeso dall´avv. Oriana Martellucci presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Acqualatina S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Paparo e Fabrizio Pietrosanti presso il cui studio ha eletto domicilio;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Con nota del 20 agosto 2005 l´interessato contestava le fatture e i solleciti di pagamento per l´utilizzo del servizio idrico ricevuti da Acqualatina S.p.A. Ciò, sostenendo di non aver mai stipulato con la società  il contratto di somministrazione di tale servizio e, ritenendo, al contrario, che fosse ancora in corso il rapporto contrattuale inizialmente instaurato con il Comune di Aprilia nel quale risiede. Secondo l´interessato, il medesimo contratto non poteva ritenersi instaurato neppure per fatti concludenti, non avendo l´interessato mai pagato alcuna fattura ad Acqualatina S.p.A. L´interessato ha anche precisato di aver sempre contestato la legittimazione della società alla gestione del servizio e di aver versato le somme derivanti dal consumo idrico su un conto corrente postale intestato al predetto Comune.

Successivamente, l´interessato, il quale non aveva ricevuto alcuna risposta alla propria nota, sarebbe stato contattato più volte, telefonicamente e per iscritto, da una società che effettua il recupero dei crediti per conto di Acqualatina S.p.A..

Dopo aver nuovamente invitato Acqualatina S.p.A. ad interrompere l´invio al proprio indirizzo di solleciti, comunicazioni e bollette, l´interessato, con nota datata 7 novembre 2006, ha esercitato i diritti di cui all´art. 7 del Codice chiedendo alla medesima società la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, se designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L´interessato ha inoltre chiesto la cancellazione e il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l´attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro cui i dati erano stati eventualmente comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro ulteriore trattamento, anche per scopi promozionali.

Con il ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice, proposto in data 22 febbraio 2007, il ricorrente ha ribadito esclusivamente le richieste di cancellazione e di blocco dei dati che lo riguardano, con relativa attestazione nei confronti dei terzi cui i dati erano stati comunicati o diffusi, nonché l´istanza di ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano, ferma restando la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento. In particolare, l´interessato ha sostenuto che Acqualatina S.p.A. non avrebbe titolo per gestire il servizio idrico integrato (s.i.i.) nell´ambito territoriale ottimale n. 4–Lazio meridionale-Latina (a.t.o. n. 4) di cui il Comune di Aprilia fa parte, in quanto la convenzione con cui è stata affidata ad Acqualatina S.p.A. la gestione del s.i.i., stipulata il 2 agosto 2002 tra la Provincia di Latina, in rappresentanza dell´Autorità dell´a.t.o. n. 4 e Acqualatina S.p.A., non sarebbe esecutiva non essendo mai stata ratificata dal Comune di Aprilia (il quale, con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 24 febbraio 2006, avrebbe anzi deciso espressamente di non approvare la convenzione di gestione).

A seguito dell´invito ad aderire inviato dall´Autorità il 2 marzo 2007, Acqualatina S.p.A. ha risposto con memoria depositata il 23 marzo 2007 sostenendo:

- di essere legittima titolare della concessione per la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Aprilia in forza di una convenzione di gestione sottoscritta dal Presidente della Provincia di Latina in data 2 agosto 2002;

- che, in quanto attuale gestore del servizio idrico integrato, Acqualatina S.p.A. è subentrata alle precedenti gestioni in economia (svolte direttamente dagli enti locali) e nei relativi rapporti giuridici, "ivi compresi pertanto anche quelli relativi ai rapporti di fornitura con gli utenti" (artt. 150 e 173 del d.lg. n. 152/2006);

- che la deliberazione del Consiglio comunale di Aprilia n. 2 del 24 febbraio 2006, richiamata dal ricorrente, è stata recentemente dichiarata illegittima con sentenza del Tar Lazio- Sezione distaccata di Latina;

- che la consegna delle reti e degli impianti del Comune di Aprilia è avvenuta il 1° luglio 2004 e che tuttavia "il trasferimento delle banche dati-utenti avveniva solo più tardi consentendo al gestore di procedere all´invio della prima fattura solo nell´estate del 2005";

- che, in ogni caso, il contratto, inizialmente stipulato con il Comune di Aprilia, deve essere "di per sé attivo e produttivo di effetti, pur in mancanza di un consenso formalmente espresso, in virtù di fatti concludenti, quali la stessa fruizione del servizio, del quale non è mai stata chiesta la disdetta";

- che, a seguito dei numerosi reclami (circa 5.000) pervenuti dopo l´invio delle prime fatture, Acqualatina S.p.A. ha inviato ai cittadini di Aprilia circa 600 lettere raccomandate, oltre a pubblicare su alcuni quotidiani locali una risposta cumulativa, in cui venivano anche fornite indicazioni in ordine al trattamento dei dati personali, precisando che la cancellazione dei dati degli utenti ("dati intestatario, tipologia di fornitura, domiciliazione fatture, ecc.") comporterebbe "la risoluzione d´ufficio del contratto e dunque l´interruzione della fornitura" del servizio idrico;

- che le fatture ricevute dal ricorrente (una delle quali allegata al ricorso) riportano una seppur breve (per motivi di spazio) informativa sul trattamento dei dati personali nella quale sono indicati gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, nonché i diritti che l´utente può esercitare ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

- che gli unici dati personali trattati in relazione al ricorrente "sono quelli necessari a garantire la fornitura" (codice fiscale, indirizzo di fornitura e spedizione, qualificazione del contratto utenza domestica); tali dati sono stati trasmessi ad Acqualatina S.p.A. dal precedente gestore del servizio (Comune di Aprilia).

Nell´audizione tenutasi il 28 marzo 2007 il ricorrente e Acqualatina S.p.A. si sono rispettivamente richiamati alle considerazioni formulate nell´atto di ricorso e nella memoria difensiva.

Con memoria pervenuta il 20 aprile 2007, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso, il ricorrente, nel precisare come siano tuttora sub iudice le questioni riguardanti la legittimazione della società resistente a gestire il servizio idrico integrato, nonché la validità delle fatture inviate agli utenti del servizio, ha ribadito le proprie richieste sostenendo che:

- la sentenza del Tar Lazio-Sezione distaccata di Latina, richiamata dalla resistente nella propria memoria difensiva, pur avendo disposto l´annullamento della delibera del Consiglio comunale di Aprilia del 24 febbraio 2006, avrebbe comunque sancito che il medesimo Consiglio comunale ha il potere di approvare o meno la convenzione di gestione del servizio;

- dal punto di vista del diritto sostanziale si sarebbe verificata una successione nel rapporto di somministrazione inizialmente instaurato con il Comune di Aprilia per effetto di una cessione di contratto, cui il ricorrente, come debitore ceduto, non avrebbe acconsentito e della quale non sarebbe stato informato;

- allo stato, tra le parti non sarebbe in essere alcun rapporto contrattuale e non potrebbe, pertanto, trovare applicazione l´art. 24, comma 1, lett. b), del Codice.

Con memoria depositata il 3 maggio 2007 Acqualatina S.p.A., nel riaffermare la propria legittimazione a gestire il servizio idrico integrato nel Comune di Aprilia, ha sostenuto:

- di essere una società mista con prevalente capitale pubblico, costituita all´esito di una procedura comunitaria ad evidenza pubblica, obbligata ex lege alla gestione integrata del servizio idrico per tutto il territorio dell´a.t.o. n. 4;

- che, in tale veste, superando la frammentarietà delle gestioni in economia dei singoli comuni, è subentrata, sempre ex lege, nei rapporti attivi e passivi facenti capo agli stessi, ivi compresi i rapporti con l´utenza; pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si tratterebbe non di una cessione del contratto quanto di una successione ex lege del gestore nei rapporti con l´utenza;

- che in favore di Acqualatina S.p.A. opera la clausola di esclusiva ai sensi dell´art. 1567 del codice civile, pertanto, in caso di interruzione del rapporto contrattuale con Acqualatina S.p.A., il ricorrente non potrebbe stipulare un contratto di somministrazione con un altro gestore.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da Acqualatina S.p.A. che gestisce attualmente il servizio idrico integrato (s.i.i.) nel Comune di Aprilia dove il ricorrente risiede.

Tale servizio è gestito secondo i principi fissati dalla specifica disciplina di settore (legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"-c.d. "legge Galli" e art. 147 e ss. d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" ).

In particolare, Acqualatina S.p.A. gestisce il s.i.i. nell´ambito territoriale ottimale (ato) n. 4 (Lazio meridionale–Latina) sulla base della convenzione di gestione stipulata il 2 agosto 2002. Come unico gestore ed erogatore del servizio nel citato a.t.o. è pertanto subentrata al Comune di Aprilia (che gestiva precedentemente in economia il servizio). In forza della convenzione la società ha preso in carico nel 2004 gli impianti e, nel 2005, ricevuta anche la banca dati utenti, ha potuto procedere all´invio delle prime fatture relative al pagamento della tariffa di cui all´art. 154 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152.

Il trattamento dei dati attualmente svolto da Acqualatina S.p.A. (che è subentrata al Comune di Aprilia in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli con l´utenza), nel rispetto del principio di unicità della gestione (art. 150, comma 1, d.lg. n. 152/2006), risulta allo stato degli atti lecito e giustificato in rapporto al corretto esercizio del servizio idrico. Il consenso dell´interessato per il trattamento dei dati strettamente indispensabili all´erogazione (e alla fatturazione) di tale servizio non è richiesto in quanto il medesimo trattamento "è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato" (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice.

La società ha peraltro comunicato agli interessati il subentro alla gestione comunale sia con una breve informativa riportata sulle stesse fatture inviate agli utenti, sia con comunicati pubblicati sui quotidiani locali.

Le richieste di cancellazione e di blocco dei dati riferiti al ricorrente e di relativa attestazione risultano quindi, allo stato degli atti, infondate.

In ordine alla restante richiesta del ricorrente volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito sufficiente riscontro in merito.

Sussistono infine giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alle richieste volte ad ottenere la cancellazione, il blocco dei dati e la relativa attestazione;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla restante richiesta;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 30 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1419945
Data
30/05/07

Tipologie

Decisione su ricorso