g-docweb-display Portlet

Carte di credito

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Carte di credito

Il soggetto che chiede il rilascio di una carta di credito ha diritto di accedere a tutti i dati personali detenuti dalla società emittente ivi compresi quelli espressi all´ interno di valutazioni anche in forma di punteggio o classifiche sul suo grado di affidabilità o solvibilità. Pertanto deve essere parzialmente accolto il ricorso nel caso in cui l´istituto di credito, titolare del trattamento, in risposta all´invito ad aderire formulatogli dal Garante, si limiti a comunicare solo i dati riportati nel modulo di richiesta della carta e quelli inseriti nel documento di identità del ricorrente, omettendo di trasmettere tutti gli altri, sul presupposto che gli stessi rientrerebbero tra i dati interni e riservati sottratti all´accesso.

  • Garante 14 novembre 2003 [doc. web n. 1082980]