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Informazioni commerciali e diritti dell'interessato - 23 gennaio 2008 [1490183]

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[doc.web n. 1490183]

Informazioni commerciali e diritti dell´interessato - 23 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), avanzata il 31 maggio 2007 da XY s.r.l. nei confronti di Arcobaleno s.r.l., con la quale la società interessata (cui era stata rifiutata la fornitura di materiale per l´edilizia in quanto ritenuta "non affidabile"), aveva chiesto di accedere alle informazioni personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscerne l´origine e le modalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 16 ottobre 2007 da XY s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Valeria Albano, nei confronti di Arcobaleno s.r.l., con il quale la società ricorrente, nel rilevare di non aver ricevuto alcun riscontro, ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice chiedendo, altresì, di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, nonché la cancellazione o il blocco dei dati personali eventualmente trattati in violazione di legge e, infine, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata, nonché l´ulteriore nota del 12 dicembre 2007 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 novembre 2007 con la quale Arcobaleno s.r.l. ha comunicato che "il Sig ..., responsabile del trattamento, ottenuti i dati relativi al cliente utili per valutarne il grado di affidabilità sul mercato, provvede ad archiviarli" e che "le informazioni commerciali e finanziarie riguardanti XY s.r.l.sono state fornite dalla società specializzata A.R.C. s.r.l. Servizi per la Tutela del Credito";

VISTO che nella medesima nota la società resistente ha precisato che "in ogni caso, è necessario far rilevare che i dati acquisiti da Arcobaleno s.r.l. al fine di concludere un accordo commerciale con la dovuta prudenza e cautela, sono dati contenuti in un atto pubblico, quale il bilancio della società ricorrente dell´anno 2005";

VISTE le memorie datate 14 novembre 2007 e 20 dicembre 2007 con le quali la società ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha espresso alcune perplessità in ordine alla completezza del riscontro ottenuto e ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RILEVATO che con il ricorso al Garante possono essere fatte valere esclusivamente le specifiche posizioni giuridiche tutelate dall´art. 7 del Codice, già oggetto di previa istanza rivolta al titolare o al responsabile del trattamento;

RILEVATO che nell´istanza del 31 maggio 2007 la società interessata aveva chiesto esclusivamente di accedere alle informazioni personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscerne l´origine e le modalità del relativo trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato;

RILEVATO che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in ordine alle istanze non formulate nell´interpello preventivo di cui all´art. 146 del Codice e relative alla richiesta di cancellazione e blocco dei dati e a quella di conoscere i soggetti cui gli stessi sono stati comunicati;

RITENUTO che il ricorso deve invece essere accolto limitatamente alla richiesta di conoscere tutti i dati personali riguardanti la società (con specifico riferimento a quelli attinenti alla sua affidabilità economica e commerciale) comunque detenuti dal titolare del trattamento, non avendo la ricorrente ricevuto un sufficiente riscontro al riguardo;

RILEVATO, infatti, che la società titolare del trattamento si è limitata, in proposito, a trasmettere copia del bilancio (e della relativa nota integrativa) della società XY s.r.l. relativo all´anno 2005, senza chiarire in modo inequivocabile se, oltre a tali specifici dati, esistano e siano tuttora conservate ulteriori informazioni commerciali (anche relative a punteggi, giudizi di affidabilità, ecc. redatti dalla citata A.R.C. s.r.l.); rilevato che anche tali informazioni rientrano nell´ampia nozione di dato personale di cui all´art. 4 del Codice e che nei confronti delle stesse, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, può essere legittimamente proposta, come avvenuto nel caso di specie, un´istanza di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RITENUTO che il titolare del trattamento dovrà pertanto integrare i riscontri già forniti e comunicare alla ricorrente, entro il 29 febbraio 2008, le altre "informazioni commerciali" detenute in riferimento a XY s.r.l. o precisare in modo inequivoco di conservare al riguardo le sole informazioni di cui al bilancio 2005 di tale società, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

RITENUTA infine la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle altre richieste (nonché in ordine ai dati personali già oggetto di comunicazione) avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle stesse, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Arcobaleno s.r.l., nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alle richieste volte a ottenere la cancellazione e il blocco dei dati e a conoscere i soggetti cui gli stessi sono stati comunicati;

b) accoglie il ricorso e ordina a Arcobaleno s.r.l. di comunicare alla ricorrente le altre "informazioni commerciali" detenute in riferimento alla società interessata o precisare in modo inequivoco di conservare al riguardo le sole informazioni di cui al bilancio 2005 di tale società, entro il 29 febbraio 2008, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Arcobaleno s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

Roma, 23 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli