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Profili generali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Spese del procedimento > Profili generali

Nel caso in cui, all´esito della definizione del procedimento, risultino soccombenti più titolari del trattamento, il Garante, nel liquidare le spese e i diritti in favore del ricorrente, può porre direttamente una parte di essi a carico di ciascun soccombente.

  • Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 32 [doc. web n. 1063549]


Le somme liquidate dal Garante, all´esito del procedimento instaurato con ricorso, possono riguardare soltanto l´ammontare delle spese, comprensive dei diritti di segreteria versati. Conseguentemente, nel caso in cui l´interessato abbia scelto di farsi rappresentare da un difensore, non possono essere liquidati onorari ed altre indennità eventualmente riconoscibili in sede civile, né somme relative all´Iva o ai contributi previdenziali integrativi.

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 97 [doc. web n. 1065899]


Il mancato riscontro del titolare del trattamento alle richieste dell´interessato determina, oltre l´accoglimento del ricorso, anche la condanna alla integrale rifusione al ricorrente delle spese del procedimento (nel caso in questione il titolare non ha dato risposta neppure all´invito ad aderire formulato dal Garante).

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 94 [doc. web n. 1066299]


Il riscontro non tempestivo, anche se completo, alle richieste del ricorrente comporta la rifusione, anche parziale, delle spese del procedimento avanti al Garante da parte del titolare del trattamento.

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 106 [doc. web n. 1066319]


Il non completo riscontro del titolare del trattamento alle richieste del ricorrente comporta la rifusione, anche parziale, delle spese del procedimento avanti al Garante.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 103 [doc. web n. 1066315]


Il parziale accoglimento del ricorso determina la condanna, seppur parziale, del titolare del trattamento al rimborso delle spese in favore del ricorrente.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067199]


Nel determinare le spese del procedimento da porre a carico del titolare del trattamento, il Garante tiene conto della eventuale limitazione che lo stesso ricorrente abbia posto all´importo delle spese di cui chieda il rimborso.

  • Garante 27 febbraio 2003 [doc. web n. 1068029]


Il mancato riscontro alle richieste dell´interessato determina l´accoglimento del ricorso e l´obbligo del titolare del trattamento di rimborsare le spese del procedimento (nel caso di specie, il resistente non fornito alcun riscontro alla richiesta del ricorrente volta, tra l´altro, a veder interrotta l´utilizzazione del proprio indirizzo di posta elettronica).

  • Garante 18 giugno 2003 [doc. web n. 1140386]


Rientra nel potere discrezionale del Garante, in esito al procedimento attivato con ricorso, porre a carico del resistente solo una parte delle spese liquidate, compensandole nel resto tra le parti, ove ne ravvisi giusti motivi nel contenuto dei riscontri inviati, seppure non tempestivamente.

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079053]
  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1079030]
  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1079046]


Può essere tenuto al pagamento, seppur parziale, delle spese del procedimento il soggetto nei cui confronti è proposto ricorso al Garante e che, pur estraneo al trattamento dei dati, abbia fornito tardivo riscontro all´istanza dell´interessato.

  • Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1079902]


Vanno totalmente poste a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento instaurato con ricorso dall´interessato a cui il titolare, benché ritualmente contattato presso la sede legale sia dal ricorrente, sia dal Garante, non abbia fornito alcun riscontro.

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081443]


Costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento, instaurato con il ricorso al Garante, la definizione dello stesso con pronunce tutte differenziate in relazione alle varie domande proposte ed ai riscontri offerti nel tempo dal titolare del trattamento (nel caso di specie una domanda era stata dichiarata inammissibile, una era stata respinta sul rilievo della liceità del trattamento, una era stata accolta in virtù di un riscontro solo parziale da parte del titolare e tutte le altre si erano concluse con una declaratoria di non luogo a provvedere, in ragione dei riscontri offerti sia prima che dopo la proposizione del ricorso).

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1084363]


Il titolare del trattamento è tenuto a rispondere a tutte le domande ritualmente formulate con il ricorso al Garante. Ove risponda solo ad alcune delle richieste, omettendo un esauriente riscontro ad altre, il ricorso deve essere definito solo in parte con una declaratoria di non luogo a provvedere, mentre, nel resto, deve essere accolto. Anche in tali ipotesi, tuttavia, rientra nella discrezionalità del Garante la facoltà di compensare una parte delle spese del procedimento, valorizzando il comportamento del resistente che, seppure parzialmente, ha risposto ad alcune delle domande formulate nel ricorso (nel caso di specie il resistente aveva corrisposto adeguatamente alle domande relative all´origine dei dati, alla logica ed alle finalità del trattamento, comunicando altresì gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, mentre aveva omesso qualunque riscontro alla domanda di accesso ai dati personali ed all´opposizione per finalità promozionali e/o commerciali).

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083419]


Il mancato riscontro alle richieste dell´interessato comporta l´accoglimento del ricorso presentato al Garante e la condanna del titolare del trattamento al rimborso totale delle spese del procedimento.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084873]

Scheda

Doc-Web
1507236
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario