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Non luogo a provvedere sul ricorso e condanna alle spese

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Spese del procedimento > Non luogo a provvedere sul ricorso e condanna alle spese

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento è tenuto al rimborso al ricorrente delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 19 aprile 1999, in Bollettino n. 8, pag. 29 [doc. web n. 41774]
  • Garante 3 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 5 [doc. web n. 40017]
  • Garante 3 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 15 [doc. web n. 41139]
  • Garante 17 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 11 [doc. web n. 30959]
  • Garante 4 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 12 [doc. web n. 40791]
  • Garante 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 21 [doc. web n. 40241]
  • Garante 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 25 [doc. web n. 41958]
  • Garante 27 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 33 [doc. web n. 42240]
  • Garante 4 luglio 2001, in Bollettino n. 22, pag. 22 [doc. web n. 39488]
  • Garante 25 luglio 2001, in Bollettino n. 22, pag. 70 [doc. web n. 42180]
  • Garante 1 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 62 [doc. web n. 38993]
  • Garante 11 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 66 [doc. web n. 40639]
  • Garante 11 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 78 [doc. web n. 39576]
  • Garante 17 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 65 [doc. web n. 40727]
  • Garante 31 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 126 [doc. web n. 40461]


L´adesione intervenuta solo dopo l´invito ad aderire formulato dal Garante ai sensi dell´art. 20, comma 1 del d.P.R. n. 501/1998 alle richieste avanzate dall´interessato con il ricorso proposto ex art. 29 della legge n. 675/1996, comporta per il titolare del trattamento il pagamento delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 27 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 38 [doc. web n. 38937]


Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante ai sensi dell´art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento è tenuto al rimborso delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie relativa all´accoglimento della richiesta dell´interessato diretta ad ottenere la rettifica, da parte della società con la quale egli aveva stipulato un contratto per registrare alcuni nomi a dominio, dei dati relativi all´assegnazione di un dominio Internet, a causa dell´erronea indicazione, come registrant, della società e non del ricorrente).

  • Garante 7 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 5 [doc. web n. 39021]


Nell´ipotesi di riscontro non tempestivo alle richieste dell´interessato formulate con l´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, il titolare del trattamento è tenuto al rimborso al ricorrente delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 10 aprile 2001, inedito


Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo alla presentazione del ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il titolare del trattamento è tenuto al rimborso al ricorrente delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 33 [doc. web n. 39200]
  • Garante 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 124 [doc. web n. 40233]
  • Garante 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 128 [doc. web n. 42252]
  • Garante 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 130 [doc. web n. 40915]
  • Garante 19 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 103 [doc. web n. 40867]


Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante, il titolare del trattamento è tenuto al rimborso delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (nell´occasione, il Garante ha posto le spese, nella misura di metà per ciascuno, a carico dei due titolari del trattamento).

  • Garante 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 29 [doc. web n. 1064303]


Il titolare del trattamento è comunque tenuto a fornire tempestiva risposta – seppur negativa – all´istanza di accesso dell´interessato, nel caso in cui non detenga – o non detenga più – dati che lo riguardano. In caso di risposta successiva alla proposizione del ricorso al Garante, il titolare è pertanto tenuto al rimborso, anche parziale, all´interessato, che le abbia richieste, delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 5 [doc. web n. 1065269]


Anche ove il procedimento instaurato dal ricorso dell´interessato si concluda con declaratoria di non luogo a provvedere, per avere il titolare del trattamento fornito esauriente risposta alle richieste avanzate, il Garante conserva il discrezionale potere di porre a carico del titolare, anche parzialmente, le spese del procedimento (nella specie, a motivo della tardività del riscontro, fornito solo dopo la proposizione del ricorso).

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 37 [doc. web n. 1065582]


Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo alla proposizione del ricorso al Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 5 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 30 [doc. web n. 1063582]
  • Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 7 [doc. web n. 1063460]
  • Garante 27 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 35 [doc. web n. 1063430]
  • Garante 17 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 35 [doc. web n. 1065107]
  • Garante 23 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 47 [doc. web n. 1065091]
  • Garante 16 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 59 [doc. web n. 1064763]
  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067628]
  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067528]


Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 11 [doc. web n. 1063476]
  • Garante 17 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 9 [doc. web n. 1065154]


Nell´ipotesi in cui il riscontro, sia pure esauriente, alle richieste dell´interessato venga fornito successivamente alla presentazione del ricorso al Garante, il titolare del trattamento è tenuto al rimborso al ricorrente delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie relativa alla richiesta di accesso ai dati da parte dell´interessata cui una società aveva inviato un´offerta promozionale).

  • Garante 6 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 53 [doc. web n. 1064421]


Nell´ipotesi in cui il riscontro, sia pure esauriente, alle richieste dell´interessato venga fornito successivamente all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto al rimborso al ricorrente delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato ha ottenuto da un´azienda ospedaliera la comunicazione dei dati personali riferiti agli interventi diagnostici, clinici e chirurgici cui era stato sottoposto).

  • Garante 12 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 62 [doc. web n. 1065698]


Ove il riscontro alle richieste dell´interessato intervenga dopo la presentazione del ricorso al Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rifondere al ricorrente che le abbia richieste, anche parzialmente, le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 87 [doc. web n. 1066286]


Può essere condannato al pagamento, seppur parziale, delle spese del procedimento, definito con declaratoria di non luogo a provvedere, il resistente che, pur estraneo al contestato trattamento dei dati dell´interessato, abbia fornito riscontro dopo l´invito ad aderire formulato dal Garante (nella specie la società resistente ha affermato di essersi limitata a commissionare una campagna pubblicitaria ad altra società, esclusiva titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti contattati mediante e-mail, sconosciuti ad essa committente).

  • Garante 11 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 125 [doc. web n. 1066354]


Ove il riscontro alle richieste dell´interessato intervenga dopo la proposizione del ricorso al Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rifondere le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere; in ogni caso, resta salva la facoltà dell´Autorità di disporre una compensazione, anche parziale, delle spese in ragione delle circostanze concrete del caso.

  • Garante 16 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 120 [doc. web n. 1066346]


Il riscontro non tempestivo, anche se completo, alle richieste dell´interessato comporta il pagamento, seppur parziale, delle spese del procedimento da parte del titolare del trattamento.

  • Garante 10 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 101 [doc. web n. 1066638]


Anche nel caso in cui il procedimento sia definito con una declaratoria di non luogo a provvedere per avere il resistente dichiarato, sotto la sua responsabilità anche penale, di essere estraneo al trattamento dei dati oggetto del ricorso, il Garante può condannare il resistente anche solo in parte al pagamento delle spese in considerazione della tardività del riscontro offerto.

  • Garante 25 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 64 [doc. web n. 1066565]


Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo alla proposizione del ricorso al Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 1132152]
  • Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1132365]
  • Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1132372]
  • Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1132379]
  • Garante 18 dicembre 2003 [doc. web n. 1085500]


Può essere condannato al pagamento, seppur parziale, delle spese del procedimento il resistente che, pur non avendo effettuato alcun trattamento dei dati dell´interessato, abbia fornito riscontro dopo l´invito ad aderire formulato dal Garante.

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067785]


La risposta alle richieste dell´interessato, pervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la condanna del resistente al pagamento, anche solo parziale, delle spese del procedimento.

  • Garante 16 gennaio 2003 [doc. web n. 1067836]
  • Garante 23 gennaio 2003 [doc. web n. 1067859]


Anche ove il procedimento avanti al Garante si concluda con la declaratoria di non luogo a provvedere, il riscontro fornito alle richieste dell´interessato solo dopo l´invito ad aderire formulato dall´Ufficio determina il rimborso, anche parziale, delle spese a carico del titolare del trattamento.

  • Garante 12 febbraio 2003 [doc. web n. 1067978]


Nell´ipotesi in cui fornisca riscontro alle richieste dell´interessato solo dopo la ricezione dell´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto al rimborso, anche parziale, delle spese del procedimento in favore del ricorrente.

  • Garante 27 febbraio 2003 [doc. web n. 1068040]


Nell´ipotesi di riscontro non tempestivo alle richieste dell´interessato, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068233]


La tardività del riscontro, fornito all´interessato solo dopo la presentazione del ricorso, determina il pagamento, anche parziale, delle spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

  • Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1079981]


Il riscontro tardivo, perché offerto dopo l´invito ad aderire formulato dal Garante, seppur completo alle richieste dell´interessato, comporta la condanna del titolare al rimborso, anche parziale, delle spese del procedimento, conclusosi con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie relativa alla comunicazione al ricorrente da parte di una "centrale rischi" privata dei dati in proprio possesso che lo riguardavano e della loro origine).

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080338]


Anche nel caso in cui sia esauriente, va considerato tardivo il riscontro da parte del titolare del trattamento all´istanza di accesso, ove la risposta venga fornita prima dell´invito ad aderire formulato dal Garante, ma successivamente all´arrivo all´Autorità del ricorso proposto dall´interessato. Il titolare deve quindi farsi carico, anche parzialmente, delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080332]
  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080290]


Il riscontro alle richieste dell´interessato fornito solo dopo la presentazione del ricorso al Garante comporta la condanna del titolare del trattamento al rimborso, anche parziale, delle spese del procedimento conclusosi con pronuncia di non luogo a provvedere (una società di recupero crediti solo a seguito della presentazione del ricorso ha comunicato all´interessato i dati che lo riguardano, la loro origine e le finalità del trattamento).

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081432]
  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081388]


Il riscontro, seppure esauriente, fornito all´interessato solo dopo l´invito ad aderire formulato dal Garante comporta la condanna del titolare del trattamento al rimborso, anche se parziale, delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082465]
  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082612]


Il riscontro alle richieste dell´interessato, seppure esauriente, ma reso solo dopo la presentazione del ricorso al Garante, comporta la condanna del titolare del trattamento al rimborso, anche solo parziale, delle spese del procedimento conclusosi con declaratoria di non luogo a provvedere (nella specie, una società operante nel settore del marketing diretto ha adempiuto alle richieste del ricorrente di conoscere i dati personali detenuti e la loro origine, la logica, le finalità e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché di cancellare i dati dai propri archivi).

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082569]


Il titolare del trattamento deve non solo adempiere senza ritardo ed in maniera esauriente alle – fondate – richieste dell´interessato (ad esempio, di rettifica, aggiornamento o cancellazione dei dati), ma è tenuto anche a dargliene riscontro tempestivo, entro il termine previsto per la risposta all´istanza preventiva (o, quantomeno, prima della proposizione del ricorso al Garante). Ove l´interessato non riceva il riscontro dell´avvenuto adempimento, è giustificato il successivo ricorso all´Autorità, e la conseguente condanna del titolare al rimborso, anche parziale, delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082666]


Il titolare del trattamento deve non solo adempiere senza ritardo ed in maniera esauriente alle – fondate – richieste dell´interessato (nella specie, di cancellazione dei dati), ma è tenuto anche a dargliene riscontro tempestivo, entro il termine previsto per la risposta all´istanza preventiva (o, quantomeno, prima della proposizione del ricorso al Garante). Ove l´interessato non riceva il riscontro dell´avvenuto adempimento, è giustificato il successivo ricorso all´Autorità, e la conseguente condanna del titolare al rimborso, anche parziale, delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 2 dicembre 2003 [doc. web n. 1084570]


Anche nel caso in cui il procedimento introdotto dal ricorso dell´interessato si concluda con la pronuncia di non luogo a provvedere, il riscontro fornito tardivamente dal titolare del trattamento comporta il rimborso a suo carico, anche solo parziale, delle spese del procedimento in favore del ricorrente (nella fattispecie una società di assicurazioni ha riscontrato solo dopo la presentazione del ricorso la richiesta dell´interessato di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi ai premi corrisposti in ordine ad un contratto di assicurazione r.c. auto).

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. web n. 1084636]


L´adempimento tardivo, anche se esauriente, alle richieste dell´interessato determina il pagamento, anche se parziale, da parte del titolare del trattamento delle spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 29 dicembre 2003 [doc. web n. 1084847]

Scheda

Doc-Web
1507256
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

Documenti citati