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Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali

L´art. 1, comma 62 della legge n. 662/1996 stabilisce che le amministrazioni possono effettuare ispezioni e verifiche, avvalendosi dei propri servizi ispettivi, per accertare il rispetto da parte dei soggetti interessati delle norme in materia di incompatibilità. È quindi legittimo il trattamento dei dati personali che le aziende sanitarie locali effettuano nel compiere ispezioni e controlli, anche mediante accertamenti presso studi medici privati, per verificare l´osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità nell´esercizio dell´attività medica, rientrando tali trattamenti tra quelli che le aziende possono svolgere per esercitare le funzioni istituzionali ad esse attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (art. 27, comma 1 della legge n. 675/1996).

  • Garante 30 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 79 [doc. web n. 30931]