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Invalidità civile

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Lavoro e previdenza > Invalidità civile

Premesso che la legge n. 675/1996 non ha abrogato le disposizioni contenute nella legge n. 135/1990 (recante un programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l´A.I.D.S.), ai fini dell´iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non è richiesta la specificazione della diagnosi risultante dalla visita per il riconoscimento dell´invalidità civile - e, in particolare, dell´eventuale presenza dell´infezione da H.I.V. -, essendo sufficiente l´indicazione della percentuale di invalidità riscontrata, fermo restando che la certificazione della specifica patologia può essere richiesta al momento dell´inserimento nel posto di lavoro dell´interessato, il quale è anche tenuto a fornire indicazioni dell´eventuale presenza dell´affezione da H.I.V. in vista dello svolgimento di attività che comportino un serio rischio di contagio della malattia a terzi (cfr. Corte Cost., sent. n. 218/1994).

  • Garante 19 dicembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 60 [doc. web n. 39168]


Le disposizioni della legge n. 135/1990 - la cui vigenza è stata confermata dalla legge n. 675/1996 (art. 43, comma 2) - che sanciscono, tra l´altro, l´obbligo per gli operatori sanitari che vengono a conoscenza di un caso di A.I.D.S. o di infezione da H.I.V. di comunicare i risultati degli accertamenti diagnostici esclusivamente alle persone cui tali esami sono riferiti (art. 5), prevalgono sulle norme regolamentari contenute nel d.m. n. 187/1997, che (art. 6) prevede che la commissione medica competente ad accertare lo stato di inabilità a svolgere un´attività lavorativa debba redigere un processo verbale, comprensivo del giudizio diagnostico, da trasmettere all´amministrazione o all´ente che abbia richiesto l´accertamento. Ne consegue che la commissione deve adottare ogni misura necessaria per tutelare la riservatezza della persona interessata (es.: indicando la diagnosi relativa all´A.I.D.S. o all´H.I.V. in un documento riservato anziché nel verbale).

  • Garante 31 luglio 1998, in Bollettino n. 5, pag. 40 [doc. web n. 39172]


Poiché a seguito dell´entrata in vigore del d.lg. n. 135/1999 sono lecite (art. 4) le sole operazioni di trattamento dei dati sensibili - inclusa la comunicazione - da parte dei soggetti pubblici strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, non può più ritenersi ammissibile comunicare taluni dati ad associazioni ed enti che tutelano le diverse categorie di invalidi in base ai compiti previsti dal proprio assetto istituzionale o statutario, salvo che tale comunicazione non sia ritenuta indispensabile per il raggiungimento della rilevante finalità pubblica perseguita dalle competenti amministrazioni.

  • Garante 1 dicembre 1999, in Bollettino n. 11/12, pag. 14 [doc. web n. 40731]


A seguito dell´entrata in vigore del d.lg. n. 135/1999, le amministrazioni pubbliche, nel trattare i dati sensibili, sono tenute non solo a verificare il costante rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, ma anche a provvedere affinché i dati idonei a rivelare lo stato d´invalidità siano trattati solo quando non sia possibile effettuare altrimenti i singoli adempimenti o passaggi procedurali volti al riconoscimento dei benefici. Nello svolgimento dei compiti in materia di invalidità civile, anche per ciò che riguarda verifiche e controlli, le amministrazioni non incontrano alcun ostacolo nella normativa sui dati personali: esse, però, sono tenute a modulare con particolare attenzione la raccolta, la custodia e i flussi di dati, individuando anche nei riguardi di quali fasi e di quali documenti o soggetti sia realmente essenziale menzionare in tutto o in parte alcune informazioni sullo stato di salute.

  • Garante 1 dicembre 1999, in Bollettino n. 11/12, pag. 14 [doc. web n. 40731]