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Sperimentazione dei farmaci

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > Sperimentazione dei farmaci

Al fine di individuare i limiti all´accesso da parte delle aziende farmaceutiche, che sponsorizzano la sperimentazione dei farmaci, alle cartelle cliniche dei pazienti interessati, è essenziale verificare quale rapporto intercorre tra l´azienda ospedaliera presso cui si svolge la sperimentazione e l´azienda farmaceutica stessa. Ove, infatti, quest´ultima svolga unicamente il ruolo di collaboratore "esterno" del trattamento dei dati, le cui scelte di fondo - e le relative responsabilità - competono all´azienda ospedaliera, quest´ultima costituisce l´esclusivo titolare del trattamento, che ha la facoltà di designare l´azienda sponsor quale "responsabile del trattamento". L´azienda farmaceutica assume, invece, la veste di autonomo titolare o contitolare del trattamento, ove ne individui le finalità e le modalità di svolgimento in condizioni di autonomia rispetto alla struttura ospedaliera.

  • Garante 18 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 32 [doc. web n. 30935]