Consiglio superiore della magistratura
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Anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dal Consiglio Superiore della Magistratura deve essere operata una puntuale distinzione fra trattamenti operati per scopi "amministrativi" e quelli che, avendo riflessi diretti sul piano giudiziario, debbono essere considerati svolti "per ragioni di giustizia" (art. 4, comma 1 della legge n. 675/1996). Questi ultimi sono assoggettati alle sole disposizioni della legge n. 675/1996 indicate nell´art. 4, comma 2, mentre i primi sono inclusi per intero nell´ambito applicativo della legge.
- Garante 2 dicembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 35 [doc. web n. 38929]
Nella nozione di trattamento di dati personali dell´interessato svolto per ragioni di giustizia (art. 4, comma 1, lett. d),della legge n. 675/1996) rientra anche quello effettuato dagli uffici giudiziari e dal Consiglio superiore della magistratura attinente alla responsabilità disciplinare di un magistrato in relazione ad una vicenda giudiziaria che coinvolga l´interessato stesso. Pertanto, nei confronti di tale trattamento non possono essere esercitati i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996, né può essere proposto il ricorso di cui all´art. 29, ferma restando la possibilità per l´interessato di inviare al Garante una segnalazione o un reclamo per chiedere la verifica della rispondenza del trattamento ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32 della legge n. 675/1996, in relazione all´art. 4, comma 2 della legge).
- Garante 25 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 31 [doc. web n. 39845]