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Attività giornalistica

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Titolare, responsabile, incaricato > Casi particolari > Attività giornalistica

Il giornalista che, operando in una condizione di completa autonomia dall´editore ed al di fuori di quelle particolari modalità di lavoro previste dal contratto collettivo con riferimento alla struttura editoriale, crei una distinta base di dati destinati alla diffusione, assume in prima persona la veste di titolare del trattamento, ed è tenuto ad effettuare una notificazione una tantum al Garante.

  • Garante 24 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 50 [doc. web n. 41822]


Poiché la disposizione sulla notificazione in forma semplificata da parte dei giornalisti, dei pubblicisti e dei praticanti pone l´accento soprattutto sul piano funzionale anziché su quello soggettivo, ai fini dell´individuazione della figura del titolare in ambito giornalistico, cui spettano le decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, è necessario appurare se le scelte di ordine generale sulle complessive modalità dei trattamenti competano ai singoli giornalisti ovvero all´editore. All´esito di un´analisi del modo d´esplicazione dell´attività giornalistica e del rapporto giornalisti-editori, deve ritenersi corretto identificare nell´editore il titolare del complesso dei dati che ruota attorno all´impresa editoriale e che, pertanto, è tenuto ad effettuare la notificazione semplificata, senza che a ciò possa ritenersi di ostacolo la prassi adottata nel settore per effetto del contratto di lavoro giornalistico concluso tra la Federazione italiana editori giornali (F.i.e.g.) e la Federazione nazionale della stampa italiana (F.n.s.i.), che ribadisce soltanto alcuni principi a garanzia della sfera soggettivo-professionale del giornalista.

  • Garante 24 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 50 [doc. web n. 41822]


L´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 può essere proposta, oltre che al direttore responsabile della testata giornalistica, nella qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, anche al titolare del trattamento per il tramite di una articolazione centrale o periferica della struttura che fa capo a quest´ultimo (nella specie, una redazione periferica del quotidiano). L´istanza, infatti, deve presumersi conosciuta dal titolare ove giunga in un luogo che rientra nella sua sfera di dominio e controllo.

  • Garante 25 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 19 [doc. web n. 40739]

 

Vedi anche
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Attività giornalistica