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Fondo nazionale di garanzia nel settore dei valori mobiliari

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITA´ DEL TRATTAMENTO > Consenso > Esclusione > Fondo nazionale di garanzia nel settore dei valori mobiliari

Ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, le operazioni di trattamento dei dati personali comuni necessarie per lo svolgimento delle attività d´indennizzo espletate dal Fondo nazionale di garanzia nel settore dei valori mobiliari, non necessitano della preventiva acquisizione del consenso degli intermediari aderenti al Fondo e degli investitori (creditori) interessati, trattandosi di attività riconducibile ai casi di esclusione del consenso che la legge n. 675/1996 prevede in riferimento all´adempimento di obblighi di legge o di regolamento (nel caso di specie i decreti del Ministero del tesoro del 30 settembre 1991 e del 14 settembre 1997, n. 485) o, comunque, derivanti dalla normativa comunitaria. Restano, invece, soggetti al rilascio del consenso e, in genere, agli ulteriori obblighi stabiliti dalla legge n. 675/1996 i trattamenti di dati connessi alle ordinarie attività di funzionamento dell´ente (es.: dati relativi al personale dipendente, ai fornitori ed ai professionisti).

  • Garante 23 gennaio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 25 [doc. web n. 41047]