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Accesso agli atti delle imprese assicuratrici derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti - 30 aprile 2008 [1514729]

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[doc. web n. 1514729]

Accesso agli atti delle imprese assicuratrici derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti - 30 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento volto a disciplinare il diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese esercenti l´assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (art. 146 d.lg. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private).

Il decreto deve individuare la tipologia degli atti soggetti ed esclusi dall´accesso e determinare gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l´esercizio del diritto di accesso (art. 146, comma 4, d.lg. n. 209/2005); sostituirà il d.m. 20 febbraio 2004, n. 74 adottato in attuazione della normativa in materia di regolazione dei mercati nel settore assicurativo (l. 5 marzo 2001, n. 57), introducendo alcune modifiche che intendono tener "conto dell´esperienza maturata dall´Isvap nella gestione dei reclami inoltrati all´Istituto stesso dai danneggiati e dagli assicurati" (v. relazione illustrativa).

OSSERVA

1. Il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione è distinto dal coesistente diritto di accesso ai dati personali disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 7, comma 1, d. lg. n. 196/2003).

La distinzione fra le due forme di accesso non emerge più, nettamente, dallo schema. Si evidenzia pertanto la necessità di non alterare la formulazione di alcune disposizioni del d.m. vigente che risultano più chiare al riguardo (art. 5, commi 1 e 2, d.m. n. 74/2004). Ci si riferisce in particolare all´esigenza di:

a) prevedere che l´accesso agli atti sia consentito (e possa essere escluso parzialmente) "con riferimento alle parti del documento" contenenti notizie e informazioni relative alla parte istante (oppure, rispettivamente, relative a terzi: art. 1, comma 4, dello schema, erroneamente indicato come 3, in rif. all´art. 5, comma 1, del d.m. n. 74/2004);

b) mantenere nella forma attuale (art. 5, comma 2, d.m. n. 74/2004) il riferimento alle questioni concernenti i dati di carattere non oggettivo, modificando la parte iniziale dell´articolo 1, comma 4 dello schema (erroneamente indicato come 3) che, come al momento formulato, è erroneamente riferito ai dati personali, anziché, come necessario, agli "atti".

2. La medesima disposizione dello schema (il predetto comma 4), nella parte in cui disciplina l´esclusione del diritto di accesso, deve essere adeguata ai princìpi relativi al trattamento di dati sensibili e giudiziari e al bilanciamento tra il diritto di accesso del richiedente e il diritto alla riservatezza dei terzi, desumibili dal Codice in materia di protezione dei dati personali come pure, su un piano generale, dalla disciplina sulla trasparenza.

La predetta disposizione deve essere pertanto integrata prevedendo che, qualora le informazioni riguardanti persone diverse dal richiedente consistano in dati sensibili o giudiziari, l´accesso agli atti che contengono tali dati sia consentito nei limiti in cui esso sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell´interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (cfr., in particolare, art. 24, comma 7, l. 241/1990 e art. 60 del Codice). Tale bilanciamento dovrebbe essere previsto anche in caso di richieste di accesso a perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente (art. 1, comma 3, dello schema).

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE

  1. esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in materia di diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese esercenti l´assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, a condizione che, nei termini di cui in motivazione:
  2. sia modificato l´articolo 1, comma 4 (erroneamente indicato quale comma 3) prevedendo che l´accesso agli atti sia consentito (e possa essere escluso parzialmente) "con riferimento alle parti del documento" contenenti notizie e informazioni relative alla parte istante (oppure, rispettivamente, relative a terzi) (punto 1);
  3. sia mantenuto il vigente riferimento (art. 5, comma 2, d.m. n. 74/2004) alle questioni concernenti i dati di carattere non oggettivo, modificando la parte iniziale dell´art. 1, comma 4, dello schema (erroneamente indicato come 3);
  4. lo schema sia integrato consentendo l´accesso ad atti e documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente nei limiti in cui esso sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell´interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (punto 2).

Roma, 30 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli