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Tecnologie per la formazione a distanza e controllo a distanza dei lavoratori - 2 aprile 2008 [1519695]

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[doc. web n. 1519695]

Tecnologie per la formazione a distanza e controllo a distanza dei lavoratori - 2 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il reclamo del 30 agosto 2007 (in atti), con cui l´Unione Piloti ha contestato la violazione di talune disposizioni in materia di protezione dei dati personali, e segnatamente gli artt. 11, 13 e 23 del Codice, per ciò che concerne la fornitura ai piloti, da parte di Alitalia S.p.A., di computer portatili idonei non solo all´invio di comunicazioni aziendali in formato elettronico, ma anche a svolgere funzioni ulteriori, prima fra tutte la formazione tecnico-specialistica del personale (c.d. "e-flight bags");

RILEVATO che tale fornitura, a detta dell´organizzazione sindacale reclamante, sarebbe avvenuta, stanti le potenzialità di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori insite nello strumento, senza l´osservanza delle procedure a tal fine richieste dall´art. 4 della l. n. 300/1970, oltre che in assenza della prescritta informativa agli interessati in ordine al trattamento di dati personali connesso all´utilizzo dello strumento e al relativo consenso (v. reclamo, cit., pp. 1 e 2);

TENUTO CONTO che, con particolare riferimento agli asseriti profili di violazione testé richiamati, l´organizzazione sindacale reclamante ha chiesto l´intervento di questa Autorità onde valutare la conformità dell´utilizzo dell´e-flight bag alla vigente disciplina di protezione dei dati;

VISTA la nota di risposta dell´8 novembre 2007 (in atti), con cui Alitalia S.p.A. ha confutato quanto ex adverso dedotto, asserendo in particolare che tramite l´utilizzo dell´e-flight bag "non vengono assolutamente effettuati "controlli occulti" sull´attività del lavoratore" (cfr. nota di risposta, cit., p. 2);

TENUTO CONTO di quanto affermato dalla società nella predetta nota, secondo cui l´introduzione dell´e-flight bag: sarebbe stata resa possibile a seguito di appositi accordi intercorsi con alcune organizzazioni sindacali/associazioni professionali di categoria; avrebbe consentito una maggiore flessibilità nell´erogazione della formazione professionale; avrebbe permesso una semplificazione nella gestione degli aspetti contrattuali funzionali al rapporto di lavoro (v. nota di risposta, cit., p. 1);

TENUTO CONTO altresì che, nel merito delle contestazioni mosse, la società ai sensi dell´art. 168 del Codice ha dichiarato, in particolare: di aver fornito regolarmente l´informativa a tutto il personale, oltre che un´apposita comunicazione sulle modalità di utilizzo dello strumento; di aver opportunamente pubblicato sulla rete Intranet aziendale un "Manuale di sicurezza" contenente le linee guida in materia di utilizzo di Internet e della posta elettronica da parte dei dipendenti (v. nota di risposta, cit., p. 2);

VISTA la documentazione prodotta da Alitalia S.p.A. a sostegno delle proprie deduzioni, anche a mezzo della nota integrativa del 18 dicembre 2007 (in atti), con cui la società ha fornito copia: della predetta informativa resa al personale e della comunicazione sull´utilizzo dell´e-flight bag, limitatamente al corso "Air Carrier Security Training" (cfr. all. nn. 1 e 2 alla nota di risposta, cit.); dell´estratto dell´Accordo di rinnovo del contratto collettivo per i piloti del 14 settembre 2004, afferente l´introduzione dell´istituto della "formazione a distanza" (FAD) per il personale navigante (cfr. all. n. 1 alla nota integrativa, cit.); dei successivi verbali di riunione tra la società e le organizzazioni sindacali per l´implementazione della FAD (cfr. all. nn. 2 e 3 alla nota integrativa, cit.); dell´estratto della normativa internazionale JAR OPS in tema di manuali operativi per il personale navigante (cfr. all. n. 4 alla nota integrativa, cit.);

ESAMINATA la documentazione in atti;

RILEVATO che l´e-flight bag, contrariamente a quanto sostenuto da Alitalia S.p.A. (cfr. nota di risposta, cit., p. 2) risulta idoneo, limitatamente all´impiego effettuatone per finalità formative nell´ambito del corso "Air Carrier Security Training", a determinare un controllo a distanza dell´attività lavorativa dei dipendenti attraverso un sistema di registrazione degli accessi al corso di formazione e della relativa durata (cfr. all. n. 2 alla nota di risposta, cit., ove si legge che "nella pagina dell´indice verrà visualizzato […] un report sulla situazione di fruizione (ultimo accesso, durata totale di fruizione: ore, minuti, secondi; % del corso completata)" e che "la fruizione del corso verrà tracciata con un apposito sistema, per permettere di monitorare l´andamento del processo di formazione ed i dati saranno tenuti in Azienda a disposizione delle Autorità competenti");

RILEVATO che, con riferimento a tale funzionalità (pur compatibile con le esigenze organizzative dell´azienda: art. 4, comma 2, l. n. 300/1970), non è stata prodotta idonea documentazione utile a comprovare l´avvenuto espletamento, da parte di Alitalia S.p.A., delle procedure di cui all´art. 4 della l. n. 300/1970 (tali non sono né l´estratto del già citato Accordo di rinnovo del contratto collettivo dei piloti, né i verbali di accordo prodotti sub all. n. 2 e 3 alla nota integrativa, cit.: cfr., in tal senso, anche la risposta ad istanza di interpello del Ministero del lavoro, Direz. gen. attività ispettiva, 5 dicembre 2005, prot. n. 2975, p. 2; Trib. Roma, 4 giugno 2005 e Trib. Milano, 11 aprile 2005, in Riv. giur. lav., 2005, p. 763);

RITENUTO pertanto che, allo stato degli atti, non risulta essere stata rispettata, limitatamente al suddetto profilo, la normativa di settore prevista per i controlli a distanza dell´attività dei lavoratori, presupposto indefettibile per la liceità e correttezza del trattamento di dati (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice);

RILEVATO conseguentemente che il predetto trattamento di dati personali, limitatamente ai profili di utilizzo dello strumento per finalità formative nell´ambito del corso "Air Carrier Security Training", non risulta allo stato degli atti conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti di Alitalia S.p.A., il blocco dell´ulteriore trattamento dei dati personali dei piloti limitatamente alle informazioni personali connesse all´utilizzo dello strumento per finalità formative nell´ambito del corso "Air Carrier Security Training", nelle more dell´eventuale espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del provvedimento di blocco, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento, dispone nei confronti di Alitalia S.p.A. il blocco dell´ulteriore trattamento dei dati personali dei piloti limitatamente a quelli connessi all´utilizzo dello strumento per finalità formative nell´ambito del corso "Air Carrier Security Training" fino all´eventuale espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970.

Roma, 2 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

ILSEGRETARIO GENERALE
Buttarelli