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Provvedimento del 2 ottobre 2008 [1557455]

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[doc. web n. 1557455]

Provvedimento del 2 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in via d´urgenza il 5 agosto 2008 nei confronti di Rcs quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito Internet "www.corriere.it", con il quale XY, in relazione alla ripubblicazione nella sezione di tale sito Internet dedicata all´archivio storico del quotidiano "Il Corriere della Sera" di un articolo del ZH dal titolo "KK", che contiene dati personali che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione dal medesimo sito, nonché l´eliminazione "del predetto articolo dall´indicizzazione del motore di ricerca Google o qualsivoglia motore di ricerca"; ciò, tenuto conto che la ripubblicazione, a quindici anni di distanza, dell´articolo in questione –nel quale si narrava di alcune telefonate minatorie effettuate dal ricorrente per impedire la messa in scena di un´opera teatrale per amore di un´artista che dalla rappresentazione sarebbe stata esclusa– sarebbe lesiva del  suo onore, della sua reputazione e della sua dignità, dal momento che tale ripubblicazione non tiene conto "del diritto dell´interessato a vedere rispettata la propria attuale dimensione sociale, professionale e affettiva che, (…) nel caso di specie, risulta essere ora molto diversa rispetto al momento dei fatti"; rilevato che tale lesione risulterebbe favorita dal fatto che, essendo l´articolo indicizzato dai motori di ricerca esterni al sito (che consentono di  riportare "a vita notizie che i vecchi giornali avrebbero dopo un po´ di tempo confinato negli archivi polverosi delle società editrici e di qualche biblioteca"), lo stesso è facilmente rinvenibile anche mediante la sola digitazione del suo nominativo; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 agosto 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 1° settembre e la memoria dell´8 settembre 2008 con le quali la resistente, dopo aver eccepito l´inammissibilità del ricorso ritenendo non validamente autenticata la sottoscrizione del ricorrente apposta in calce al ricorso  depositato presso il Garante, ha negato di poter dar corso alle richieste del ricorrente, sostenendo che il trattamento effettuato è lecito; secondo la resistente la richiesta di cancellazione dei dati non può essere accolta facendo riferimento a un articolo (che peraltro "riferiva di fatti veri") contenuto nell´archivio storico del quotidiano che, "per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni" e non può subire "amputazioni" a pena di perdere tale carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché è effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all´atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova iniziativa giornalistica"), ma "a fini documentaristici, nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato più diffusi, i motori di ricerca"; sempre ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe altresì lesivo tenuto conto che "la particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L´utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione"; rilevato che, rispetto alla richiesta di rendere l´articolo non indicizzabile dai motori di ricerca esterni al sito, la resistente ha considerato che "garantire a un comune motore di ricerca la possibilità di avere, tra i propri "siti sorgente", l´archivio del "Corriere della sera" significa consentire una consultazione più agevole e, per così dire, diretta dei dati legittimamente conservati", mentre "un ordine di cancellazione dalla indicizzazione dei motori di ricerca costituirebbe una grave compressione, per di più ingiustificata, della libertà di studio e di acquisizione dei dati di interesse";

VISTE le memorie del 18 agosto, del 2, dell´8 e del 13 settembre 2008  con le quali il ricorrente, nel precisare di non aver avuto conoscenza dell´articolo in questione prima di averlo rinvenuto, tramite i motori di ricerca, sull´archivio storico del Corriere, "ragion per cui non furono elevate allora contestazioni in merito", ha insistito nelle proprie richieste rilevando che "la riproposizione in un archivio digitale in Internet dell´articolo in questione" risulterebbe "illegittima e ingiustificata in assenza di un reale interesse pubblico da soddisfare stante la evidente inattualità della notizia, ormai acquisita dalla collettività, costituendo vera e propria "gogna elettronica" a danno del ricorrente", nonché una lesione del "diritto all´oblio";

VISTA la memoria del 10 settembre 2008 con la quale la resistente, nel replicare alle osservazioni del ricorrente, ha richiamato la precedente memoria;

RITENUTO di dover disattendere l´eccezione di inammissibilità del ricorso rilevato che lo stesso, essendo stato presentato e sottoscritto presso l´Ufficio del Garante (come attestato sia dal timbro dell´Ufficio posto sull´atto, sia dalla dichiarazione posta in calce allo stesso da un funzionario che si è accertato dell´identità del ricorrente che presentava il ricorso), non necessita, ai sensi dell´art. 147, comma 4, dell´autenticazione della sottoscrizione nelle forme previste dall´art. 30 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

RITENUTO, tuttavia, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 146, comma 1, del medesimo (interpello preventivo rivolto al titolare del trattamento ai sensi dell´articolo 8, comma 1, oppure comprovata presenza di un pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima); ciò, tenuto anche conto che la valutazione circa la sussistenza di tali presupposti può formare oggetto di valutazione da parte del Garante sia prima dell´inoltro del ricorso alla controparte, sia nel corso del procedimento;

RITENUTO infatti che, sulla base della documentazione in atti, non risulta allo stato comprovato il pregiudizio "imminente e irreparabile" che sarebbe potuto derivare al ricorrente dal decorso del breve termine previsto dall´art. 146, comma 2, del Codice per il corretto esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice, considerato che l´ipotizzato pregiudizio alla data di presentazione del ricorso (che è stato proposto a mesi di distanza dalla ripubblicazione on-line dell´articolo oggetto di contestazione, ripubblicazione che, come ricordato dal ricorrente medesimo, risale al febbraio 2008) non poteva qualificarsi come "imminente", atteso che lo stesso, per il tipo e l´entità del danno invocato, doveva considerarsi, semmai, già configurato;

RILEVATO che la presente dichiarazione di inammissibilità preclude la possibilità di esaminare in questa sede il ricorso nel merito, lasciando tuttavia impregiudicata la possibilità per il ricorrente di esercitare nuovamente, nelle forme e nei modi di cui alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i diritti di cui all´art. 7 del Codice e di tutelare nelle sedi competenti, se del caso, i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori o altrimenti lesivi degli stessi;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 2 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1557455
Data
02/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso