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Marketing via e-mail: comunicazioni promozionali solo con il consenso preventivo dell'interessato - 19 febbraio 2009 [1597146]

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[doc. web n. 1597146]
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Marketing via e-mail: comunicazioni promozionali solo con il consenso preventivo dell´interessato -19 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione fatta pervenire il 1° settembre 2008 dall´impresa J.R.K. di Kinzel John Robert, con la quale è stata lamentata la ricezione di un messaggio di posta elettronica indesiderato da parte di Pagine-mail Italia, contenente la richiesta di verificare la posizione dell´impresa segnalante all´interno di un non meglio specificato "elenco nazionale" gestito da tale società e, in particolare, di verificare l´indirizzo di posta elettronica, che risulterebbe alla predetta società "non comunicato – errato";

VISTA la nota inviata in data 13 novembre 2008, a seguito di una specifica richiesta di informazioni dell´Autorità, con la quale Smart s.n.c. di Milia Cristian & Marchese Ragona Carmelo (cui è riconducibile il marchio Pagine-mail Italia) ha affermato, riguardo alle modalità di raccolta dei dati personali, che l´indirizzo e-mail e i dati aziendali della suindicata ditta provengono dalle "pagine gialle e più precisamente dal link: http://valfenera.paginegialle.it/piemonte/valfenera/materie_plastiche_articoli_tecnici.html";

RILEVATO che, dalle verifiche effettuate dall´Ufficio, su tale pagina web non risulta viceversa pubblicato nessun indirizzo di posta elettronica dell´impresa segnalante;

RILEVATO che, nella medesima nota, la società ha dichiarato che l´indirizzo di posta elettronica della suindicata ditta "è stato utilizzato unicamente ed esclusivamente per l´invio della e-mail "richiesta di consenso" in oggetto" per il trattamento dei dati a fini di marketing;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale questa Autorità ha individuato procedure semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), prescrivendo anche alcune misure che devono essere adottate in riferimento alle modalità di acquisizione e inserimento dei dati personali e all´informativa agli interessati;

RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori emergente da tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell´ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate nei modi di cui all´art. 130 del Codice (uso di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, ecc.);

RILEVATO che l´art. 130, comma 2 del Codice prevede per l´invio di messaggi mediante posta elettronica il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

CONSIDERATO che tale garanzia non può essere elusa inviando un primo messaggio che, nel richiedere il consenso, abbia già un contenuto promozionale (v. Provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840);

RILEVATO che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nel caso di specie, sia stato richiesto, prima dell´inizio del trattamento dei dati, uno specifico consenso all´interessato per l´inoltro delle comunicazioni mediante posta elettronica, necessario ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;

CONSIDERATO che l´invio di comunicazioni promozionali mediante posta elettronica effettuato da Smart s.n.c. senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare al predetto titolare del trattamento la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare al predetto titolare del trattamento l´illecito penale concernente la falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Smart s.n.c. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni promozionali per mezzo della posta elettronica senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RILEVATA, altresì, la necessità di adottare nei confronti di Smart s.n.c. un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è  altresì  applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RILEVATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Smart s.n.c., con sede legale in Milano, Via Torino, 2, l´ulteriore trattamento illecito di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo della posta elettronica per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Smart s.n.c. di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nel precedente punto a), fornendone adeguata documentazione al Garante entro il giorno 27 marzo p.v.

Roma, 19 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli