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Provvedimento del 12 marzo 2009 [1604456]

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[doc. web n. 1604456]

Provvedimento del 12 marzo 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali con e-mail del 14 giugno 2007 con la quale Luca Bosi, a seguito della ricezione di alcuni messaggi di posta elettronica relativi alle attività poste in essere da Cepu, ha chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che l´interessato ha manifestato, altresì, la propria opposizione al trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTA l´e-mail del 22 agosto 2007 con la quale Cesd s.r.l. ha fornito riscontro alle richieste formulate, dichiarando di aderire alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 2 dicembre 2008 da Luca Bosi nei confronti di Cesd s.r.l. con il quale l´interessato, nel contestare la ricezione di due messaggi di posta elettronica da parte della società successivi al riscontro dalla stessa fornito al proprio interpello preventivo, ha ribadito la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano per scopi promozionali e la correlata richiesta di cancellazione dei medesimi; rilevato che, con il medesimo ricorso, il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 dicembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 30 gennaio 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 23 dicembre 2008 con la quale la resistente ha rappresentato che le due comunicazioni di posta elettronica ricevute dal ricorrente dopo il riscontro all´interpello preventivo fornito dalla società nel 2007 sarebbero state determinate dalla compilazione, in data 29 settembre e 13 novembre 2008, di due distinti form "di tipologia business" presenti su un sito Internet (di cui la resistente ha fornito gli estremi) con i dati relativi al ricorrente e tra essi, in particolare, con l´indirizzo di posta elettronica, utilizzato poi al solo fine di fornire le informazioni richieste con la compilazione dei predetti form; rilevato che la resistente ha inviato copia della documentazione relativa a tale compilazione, indicando anche l´indirizzo IP dal quale la stessa sarebbe stata effettuata;

VISTA la memoria pervenuta il 6 gennaio 2009 nonché l´ulteriore fax del 16 febbraio 2009 con i quali il ricorrente ha contestato la veridicità del riscontro ottenuto, dichiarando di non aver compilato i form indicati dalla resistente e ha sostanzialmente insistito nella propria richiesta di cancellazione dei dati;

VISTA la memoria inviata via fax il 27 gennaio 2009 con la quale la resistente ha ribadito di aver trattato i dati relativi al ricorrente solo a seguito di "due differenti richieste di informazioni (…) certamente non provenienti da Cesd s.r.l.", ma più verosimilmente dal ricorrente o comunque da un suo conoscente, e ha dichiarato di aver comunque cancellato i dati in questione;

RILEVATO che il trattamento dei dati personali relativi al ricorrente effettuato dalla società resistente dopo l´agosto 2007 (data del riscontro fornito all´interpello preventivo posto a base dell´odierno ricorso), alla luce della documentazione acquisita in atti, non risulta essere stato effettuato per le finalità di tipo promozionale per le quali lo stesso aveva manifestato la propria opposizione, dal momento che la società risulta (con attestazioni e documentazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") averlo contattato al solo scopo di fornire le informazioni richieste mediante la compilazione di due form con i dati personali che lo riguardano (trattamento per il quale non è necessario il consenso alla luce del disposto di cui all´art. 24, comma 1, lett. b), del Codice);

RILEVATO che la resistente ha provveduto comunque alla cancellazione dei dati in questione, prendendo atto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dal ricorrente, il quale (rispondendo, analogamente alla controparte, della veridicità delle proprie attestazioni ai sensi del predetto art. 168 del Codice) ha affermato di non aver compilato i predetti form;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono, nel caso di specie, giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 12 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1604456
Data
12/03/09

Tipologie

Decisione su ricorso