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Siti web della PA e privacy dei cittadini - 7 ottobre 2009 [1669620]

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[doc. web n. 1669620]

vedi anche
[Linee guida del 19 aprile 2007]
[doc. web n. 1053395]

Siti web della PA e privacy dei cittadini - 7 ottobre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY si è rivolta al Comune di San Felice Circeo - che, con delibera della Giunta comunale adottata il 2 agosto 2007, le aveva concesso il patrocinio morale per la realizzazione di un sito Internet dedicato all´enogastronomia del Circeo (www....it) - per chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che la riguardano (con particolare riferimento all´indirizzo di residenza) dal testo della predetta deliberazione pubblicata on-line sul sito internet del Comune medesimo ed attualmente reperibile anche mediante i comuni motori di ricerca;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 21 maggio 2009 con il quale XY, nel comunicare di non aver ricevuto riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice, ha ribadito le richieste formulate con l´interpello preventivo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 maggio 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 13 luglio 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità il 19 giugno 2009 nel corso della quale l´interessata, oltre a ribadire le proprie richieste, ha chiesto la condanna della controparte alle spese del procedimento;

VISTA la memoria datata 11 agosto 2009 con la quale il Comune resistente, nel sottolineare che "in questa sede si sta parlando di dati la cui conoscibilità è prevista per espressa disposizione di legge", ha affermato che "la pubblicazione sul sito internet del Comune di San Felice Circeo degli atti amministrativi risponde a precisa esigenza di pubblicità e trasparenza come richiesto dalla legge (d.lgs. 267/2000) e rappresenta una forma tecnologicamente avanzata di albo pretorio, ove le informazioni tratte dalla documentazione ufficiale vengono necessariamente messe a disposizione della ricerca telematica. Il fatto che i motori di ricerca indicizzino le pagine interne del sito ne è una mera conseguenza tecnica (…)";

VISTA la nota pervenuta via fax l´8 settembre 2009 con la quale la ricorrente, nel precisare che "oggetto del ricorso (…) è la visibilità dell´indirizzo completo della mia residenza abitativa nell´agorà telematica", ha sottolineato come "tutti gli internauti hanno la possibilità di accedere al documento oggetto del ricorso sulla base di una banale ricerca legata alla mia persona, al giornale WZ e a tutte le parole e frasi contenute nel suddetto file indicizzato"; visto che nella medesima nota la ricorrente ha precisato che "l´indicizzazione delle parole contenute in un file si può evitare e non costituisce una mera conseguenza tecnica come rilevato dal Comune di San Felice Circeo" ed ha altresì osservato che "il principio di trasparenza di un atto pubblico telematico non si vanifica allorquando si oscura il dato relativo alla residenza di un cittadino";

RILEVATO che il testo unico sull´ordinamento degli enti locali (d. lg. n. 267/2000) prevede che le deliberazioni comunali debbano essere pubblicate mediante affissione all´albo pretorio, salvo specifiche disposizioni di legge (art. 124, d.lg. n. 267/2000);

RILEVATO che le necessarie forme di pubblicità degli atti deliberativi devono indurre le amministrazioni interessate a selezionare con particolare attenzione i dati personali, specie se di carattere sensibile o attinenti a dati giudiziari, la cui menzione negli atti da pubblicare deve risultare, caso per caso, realmente necessaria per le finalità perseguite dai singoli provvedimenti, nel rispetto dei princìpi di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 11 del Codice (e in applicazione del bilanciamento previsto dall´art. 10, comma 1, del citato d.lg. n. 267/2000 tra il diritto alla riservatezza e la pubblicità degli atti dell´amministrazione comunale) (cfr. provvedimento di questa Autorità del 12 gennaio 2004, doc. web n. 1053395);

RILEVATO altresì che, come affermato da questa Autorità (cfr. provv. del 19 aprile 2007, doc. web n. 1407101), la previsione normativa di cui all´art. 124 del d.lg. 267/2000 se da un lato non autorizza, di per sé, l´amministrazione comunale a trasporre tutte le deliberazioni affisse all´albo pretorio in una sezione del sito Internet dell´ente liberamente consultabile, al tempo stesso non preclude all´ente medesimo di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, purché sempre sulla base di una valutazione responsabile e attenta che tenga conto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, della necessità di non diffondere dati personali ulteriori rispetto a quelli necessari alle finalità perseguite (quali ad esempio indirizzi, codici fiscali) e di individuare modalità idonee per soddisfare l´esigenza di trasparenza dell´azione amministrativa "riducendo al minimo l´utilizzazione di dati personali" (art. 3 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, la pubblicazione integrale sul sito Internet del comune resistente della delibera contenente l´indirizzo di residenza della ricorrente (che risulta accessibile attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca) comporta un sacrificio sproporzionato dei diritti della stessa, consentendo l´ingiustificata ed indifferenziata diffusione, tramite web, di specifiche informazioni e dettagli ininfluenti rispetto alle finalità perseguite (ciò in contrasto con i principi di cui all´art. 11, comma 1, lett. d);

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso e di ordinare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, al Comune di San Felice Circeo di provvedere, entro il 15 dicembre 2009, alla cancellazione dell´indirizzo di residenza della ricorrente dalla deliberazione pubblicata on-line sul sito Internet del comune medesimo, e di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del comune resistente nella misura di euro 500, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, al Comune di San Felice Circeo di provvedere alla cancellazione dell´indirizzo di residenza della ricorrente dalla deliberazione pubblicata on-line sul sito Internet del comune medesimo, entro il 15 dicembre 2009, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) determina nella misura forfettaria di euro 400 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 500 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della parte resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 7 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi