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Illecite alcune foto di George Clooney [1686747]

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Illecite alcune foto di George Clooney

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata in data 12 e 13 agosto 2009 dall´avv. Maria Grazia Mantelli, nell´interesse del sig. George Clooney, in relazione ad alcune fotografie pubblicate sui settimanali Novella 2000 (edizioni n. 33 del 13 agosto 2009 e n. 34 del 20 agosto) e Chi (edizioni n. 32 del 12 agosto 2009 e n. 33 del 19 agosto 2009) riprodotte anche sulla rubrica on line "Corriere TV" del Corriere della Sera.;

VISTE le deduzioni formulate in data 21 e 24 agosto 2009 da Rcs Periodici S.p.A., Rcs Quotidiani S.p.A e da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. –editori delle predette testate giornalistiche- nonché quelle formulate dai fotografi Pierpaolo Ferreri, Marco Vicino, Massimo Sestini, rispettivamente in data 29 agosto, 31 agosto e 29 settembre e quelle delle agenzie fotografiche Mistral S.r.l., Spyone Group S.r.l.,Clicphoto S.a.s., pervenute rispettivamente il 31 agosto, 2 e 3 settembre 2009;

VISTE le controdeduzioni e la documentazione inviate dall´avv. Maria Grazia Mantelli in data 26, 27 e 31 agosto 2009 e gli ulteriori documenti e osservazioni inviati da Rcs Periodici S.p.A. e Rcs Quotidiani S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Mistral S.r.l. e Clicphoto S.a.s. in data 29 settembre 2009;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale l´avv. Maria Grazia Mantelli ha prospettato un illecito trattamento di dati personali in relazione all´acquisizione e alla pubblicazione di immagini che ritraggono l´attore George Clooney, da solo o in compagnia di suoi ospiti, all´interno della propria abitazione ("Villa Oleandra", sita in Laglio -Como), o in altri luoghi di privata dimora; in particolare, all´interno del parco di pertinenza della sua villa.

Le doglianze riguardano specificamente alcune fotografie pubblicate sul settimanale Novella 2000, edizione n. 33 del 13 agosto 2009, (in particolare, n.7 fotografie in pagina di copertina e in pagg. 9, 11 e 15) ed edizione n. 34 del 20 agosto, (in particolare n.6 fotografie in pagg. 8-15); nonché sul settimanale Chi, edizione n. 32 del 12 agosto 2009 (in particolare, n.14 fotografie in copertina e pagg. 17, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57 e 58 ed edizione n. 33 del 19 agosto (in particolare, n. 13 fotografie in pagg. 24-31) riprodotte anche sulla rubrica on line "Corriere TV" del Corriere della Sera.

Il legale del sig. Clooney sostiene che le predette immagini sono state raccolte abusivamente in quanto "ottenute in violazione di norme poste a tutela della persona e del domicilio, in particolare del d.lgs. 39 giugno 2003, n. 196, nonché in violazione degli artt. 614 e/o 615 bis, primo e secondo comma, c.p. atteso che sono state ottenute con l´uso di potenti teleobiettivi, impiegati attraverso varchi nella recinzione della villa, e con riprese aeree". Il legale aggiunge che quanto lamentato è documentato da tre riprese video allegate alla segnalazione.

Ricevuta la segnalazione, il Garante ha avviato un´istruttoria preliminare inviando richieste di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") agli editori dei settimanali oggetto della segnalazione.

Rcs Periodici S.p.A. e Rcs Quotidiani S.p.A., rispettivamente editori di Novella 2000 e del Corriere della Sera, rispondono eccependo preliminarmente l´inammissibilità dell´istanza in quanto non corredata della procura del sig. Clooney al suo legale. Obiettano inoltre che l´istanza deve essere qualificata come "ricorso" e non come segnalazione e che è parimenti inammissibile per la mancata proposizione dell´interpello preventivo di cui all´art. 146 del Codice. Rilevano infine la carenza di legittimazione attiva del segnalante in ordine al trattamento delle immagini che ritraggono persone diverse dal medesimo.

Nel merito i suddetti editori affermano di aver deciso di acquistare e pubblicare tali immagini dopo aver verificato, anche su conferma degli autori degli scatti, che le immagini stesse erano state riprese fuori dalla proprietà del segnalante e che i soggetti ritratti si trovavano in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, "visibili senza l´uso di tecniche invasive". In relazione alle fotografie che ritraggono il sig. Clooney e i suo ospiti all´interno del parco, gli editori rilevano poi che "i luoghi di privata dimora non vengono protetti tout court, ma soltanto se e quando la loro conformazione ed il contesto consentono a chi li occupa di fare affidamento sul fatto di potervi godere assoluta discrezione" e tali presupposti –secondo le società RCS- non ricorrono nel caso di specie alla luce delle modalità di "protezione" che caratterizzano la villa di Clooney. Gli editori affermano ancora che le finestre della villa e il parco sono visibili dal lago "con una qualunque imbarcazione, ma soprattutto con i battelli turistici a due piani…utilizzando gli apparecchi di cui qualunque turista medio è dotato". I medesimi editori aggiungono che talune fotografie "sono state realizzate da postazione diversa" ma comunque "senza il ricorso a strumenti invasivi e senza eludere barriere compatte"; altre sono fotografie di repertorio.

Rcs Periodici S.p.A. e Rcs Quotidiani S.p.A. (di seguito "RCS S.p.a.") rilevano infine che la pubblicazione delle fotografie costituisce legittimo esercizio di attività giornalistica riguardo a personaggi notori –il sig. Clooney e la sig.ra Elisabetta Canalis- da alcuni tempi oggetto di attenzione della cronaca per essere stati colti più volte insieme facendo ipotizzare subito una relazione sentimentale tra i due. Gli editori aggiungono che gli stessi personaggi, d´altra parte, in varie occasioni avrebbero implicitamente acconsentito ad essere oggetto di attenzione da parte della stampa.

Anche Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. –editore di Chi- afferma di aver acquistato le immagini pubblicate da alcuni fotografi dopo aver valutato la liceità della loro natura. In particolare, dichiara che "al momento dell´acquisizione alla Direzione di testata risultava assolutamente plausibile che gli scatti fossero stati effettuati da posizioni esterne alla privata dimora e dalle quali le medesime immagini ritratte fossero visibili ad occhio nudo o comunque inquadranti punti dell´abitazione agevolmente visibili da eventuali spettatori esterni…senza far ricorso ad artifizi né all´uso scorretto di tecniche invasive".

L´Autorità ha interpellato anche i fotografi e le agenzie fotografiche che gli editori hanno indicato quali autori e/o fornitori delle fotografie oggetto di pubblicazione chiedendo loro chiarimenti in merito alle fotografie medesime e, in particolare, in merito alla posizione dalla quale le avevano realizzate e alle modalità tecniche utilizzate.

I soggetti interpellati (le agenzie Clicphoto S.a.s., Spyone Group S.r.l., Mistral S.r.l. e i fotografi Pierpaolo Ferreri, Marco Vicino, Massimo Sestini) hanno specificato di quali fotografie, tra quelle pubblicate, ciascuno era stato autore o intermediario ai fini della vendita ai due settimanali, dichiarando che le immagini erano state raccolte mediante l´utilizzo di normali teleobiettivi, da punti esterni alla proprietà del sig. Clooney (dal lago, dalle strade, dal parcheggio confinanti con la villa e da "altre postazioni"), punti dai quali i soggetti ripresi erano facilmente visibili, anche a occhio nudo.

L´avv. Mantelli, nell´interesse del sig. Clooney, contesta le affermazioni degli editori, delle agenzie fotografiche e dei fotografi, inviando al Garante una planimetria nonché numerose fotografie volte a dimostrare che la recinzione della villa, con la relativa siepe, sia sul fronte-strada che sul fronte-lago sarebbe molto più alta dell´altezza media di una persona e che costituirebbe una barriera visiva compatta, tale dunque da non rendere visibile l´interno del parco. Il predetto legale contesta, nello specifico, le argomentazioni di RCS in merito all´inammissibilità dell´istanza, affermando che esse si fondano sull´erroneo convincimento che l´esposto presentato al Garante sia da qualificarsi come un "ricorso" ai sensi dell´art. 145 del Codice. Il legale ribadisce invece di aver inteso sollecitare un intervento del Garante mediante una "segnalazione" che, ai sensi degli artt. 141, comma 1, lett. b e 144, non deve soddisfare particolari requisiti di forma e di sostanza.

Anche alla luce dell´ulteriore documentazione fornita dall´avv. Mantelli, il Garante ha invitato le parti a fornire, se del caso, ulteriori elementi di valutazione.

Gli editori, le agenzie fotografiche e i fotografi, nel ribadire le proprie posizioni, hanno ritenuto opportuno integrare la documentazione prodotta. In particolare, è stata prodotta della documentazione fotografica volta a sostenere –ciascuno con riferimento alle fotografie a loro riferibili- come le situazioni e le persone riprese fossero comunque agevolmente visibili da qualunque passante, attraverso la siepe di recinzione o dal lago. Al riguardo hanno evidenziato che, proprio in ragione di tale agevole visibilità, si erano verificati spesso assembramenti di turisti e passanti interessati a vedere il noto attore; al punto da indurre il sindaco del comune di Laglio ad emettere un´ordinanza volta a inibirli. In tale quadro è stato fornito ulteriore materiale fotografico ritraente il sig. Clooney e i suoi ospiti, analogo a quello oggetto di doglianza per i contenuti e per le circostanze in cui sarebbe stato raccolto.

Nelle more dell´istruttoria, Arnoldo Mondadori S.p.a. ha manifestato autonomamente l´impegno "a non pubblicare, su richiesta del Sig. Clooney, ulteriormente le fotografie contestate dal sig. Clooney o altre immagini dello stesso all´interno di Villa Oleandra". Analogo impegno è stato assunto anche dall´agenzia Clicphoto s.a.s.

Da ultimo, Rcs S.p.a., Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., Mistral S.r.l. hanno rappresentato che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell´istruttoria, emergerebbe un sistema di videosorveglianza della villa del sig. Clooney non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e in particolare, al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

1. La fattispecie in esame richiede preliminarmente una valutazione delle eccezioni di forma e di procedura sollevate da alcuni dei soggetti interessati dalla segnalazione (di seguito "i resistenti").

Al riguardo, in merito alla qualifica da attribuirsi all´esposto, il Garante ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto da Rcs S.p.a., esso possa essere correttamente qualificato come "segnalazione" ai sensi dell´art.141 Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"). Anche mediante tale tipo di istanza, infatti, può essere attivato un controllo del Garante su un determinato trattamento di dati personali al fine di verificare se esso sia conforme alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché eventualmente di promuovere un provvedimento del Garante ai sensi dell´art. 143 del Codice. A differenza del ricorso e del reclamo, il Codice tuttavia non prevede che la segnalazione soddisfi particolari requisiti di sostanza e/o di forma. Peraltro, nel caso di specie, nella segnalazione si fa riferimento a una procura rilasciata dal sig. Clooney all´avv. Mantelli, con gli estremi (notaio rogante e numero di repertorio) che consentono comunque una verifica di tale circostanza.

Erroneamente, poi Clicphoto s.a.s. afferma che trattasi nel caso di specie di un "reclamo" e in quanto tale inammissibile poiché -come si legge nella memoria della citata società- "in forza dell´art. 146 d. lgs. 196/03, che richiama espressamente l´art. 8, punto 1 del Reg. n./07, il reclamo può essere proposto solo dopo l´interpello preventivo…". Dalla lettura delle norme si evince infatti che il predetto interpello preventivo è richiesto solo per il "ricorso" (a cui peraltro si riferiscono le norme citate dalla società) e in tal senso è il costante orientamento del Garante.

2. Venendo al merito della questione, essa concerne la raccolta e la successiva pubblicazione a fini giornalistici di fotografie e notizie riguardanti personaggi noti del mondo cinematografico e televisivo.

In particolare, nella segnalazione si sostiene l´illiceità del trattamento consistente nella raccolta e nella pubblicazione di immagini che ritraggono il noto attore George Clooney insieme a Elisabetta Canalis (anch´essa persona conosciuta nel mondo dello spettacolo), da soli o insieme ad altre persone, mentre si trovano all´interno della villa dell´attore o comunque in luoghi qualificati "di privata dimora".

Va dunque precisato che non rientrano nelle valutazioni dell´Autorità le fotografie -pur presenti nelle edizioni dei settimanali allegati alla segnalazione- che ritraggono il sig. Clooney e la signora Canalis in luoghi pubblici (es. in una pubblica via, in visita a un santuario nei pressi del Lago di Como ecc.) o aperti al pubblico (es. al ristorante).

3. L´esame dell´Autorità si è incentrato sulle foto che ritraggono George Clooney ed Elisabetta Canalis in momenti di relax e di scambio di affettuosità in piscina, in giardino, appoggiati alla ringhiera della scalinata di accesso alla villa dal lago, nonché quelle che li ritraggono con amici, in momenti di relax e di gioco, sempre all´interno del parco di Villa Oleandra (cfr. Novella 2000 n.33 pag 15, Novella 2000 n.34 copertina e pagg. 10, 11; Chi n.32 riquadri nella pagina di copertina e a pag.17, pagg. 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57 e 58 e Chi n.33 copertina e pagg. 24, 25, 26, 27, 29 e 31).

Come sintetizzato in premessa, i resistenti sostengono la liceità del trattamento delle predette immagini rilevando di aver ripreso situazioni agevolmente visibili dall´esterno della proprietà del sig. Clooney: dalla strada, aprendo dei varchi tra le foglie della siepe o alzandosi in punta di piedi in prossimità del muro di cinta; oppure dal lago, dalla sommità di un battello a due piani; o, infine, affacciandosi dai balconi delle abitazioni vicine.

È opportuno premettere che in questa sede non si procede alla verifica della sussistenza di reati connessi alla tutela del domicilio (art. 614 e 615 bis cod. pen.) -ipotesi pure prospettata nella segnalazione- essendo questo un profilo di competenza dell´autorità giudiziaria. Al Garante spetta invece di valutare se, nel caso di specie, vi sia stato un trattamento di dati personali non conforme alla vigente disciplina in materia (Codice in materia di protezione dei dati personali-d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" e allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica).

4. Sotto tale specifico profilo e alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell´istruttoria, questa Autorità ritiene che alcune delle fotografie indicate nella segnalazione – in particolare quelle che riprendono George Clooney e i suoi ospiti all´interno del giardino di pertinenza della villa (Novella 2000 n.33 pag 15, Novella 2000 n.34 un riquadro in copertina e pagg. 10, 11; Chi n.32 riquadro nella pagina di copertina e due riquadri a pag.17 e pagg. 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57 e 58 e Chi n.33 copertina e pagg. 24, 25, 29 e 31)- sono state acquisite con modalità che contrastano con quelle garanzie di trasparenza e di correttezza che devono caratterizzare la raccolta di dati personali, anche quando effettuata nell´esercizio dell´attività giornalistica (artt. 11 del Codice e art. 2 e 3 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica); ciò a prescindere da ogni valutazione in ordine alla notorietà degli interessati e all´interesse pubblico della notizia.

A tali conclusioni si perviene, esaminata la documentazione fotografica dei luoghi e le informazioni fornite dalle parti, muovendo anche dalla giurisprudenza richiamata da alcuni dei resistenti.

La Cassazione (n. 40577/2008) afferma infatti che "La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all´art. 615-bis, cod. pen., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall´esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l´azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza". Il caso su cui si è pronunciata la Suprema Corte riguardava una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall´esterno. Analoghi principi sono stati affermati dalla stessa Corte in relazione a un caso in cui con una videocamera posizionata su un balcone veniva ripresa l´area di accesso di un´abitazione limitrofa (Cass. Pen. Sez. V, sent. 21 ottobre 2008, n.44156).

Muovendo dai principi espressi dalla giurisprudenza non può, ad avviso di questa Autorità, ritenersi "normalmente" osservabile un luogo se, per vedere ciò che in esso avviene, è necessario superare, fisicamente o con strumenti tecnologici, una barriera visiva. La delimitazione di un luogo di privata dimora attraverso muri e/o siepi ha infatti,  in linea di principio, lo scopo di escludere o comunque di limitare la visibilità dall´esterno di ciò che in esso avviene e può ragionevolmente fondare un´aspettativa di intimità e riservatezza in chi si trovi in tale luogo.

Di recente il Garante –deliberando su altra vicenda- ha ritenuto non illecita la raccolta di immagini relative a luoghi "per loro natura esposti alla visibilità di terzi" riferendosi ad aree (una spiaggia, un pontile) comunque non delimitate da siepi, muri o altre barriere visive (comunicato stampa dell´11 settembre 2009).

Va inoltre rilevato che la disponibilità mostrata in talune circostanze dai medesimi personaggi di sottoporsi ai "riflettori mediatici" non vale di per sé, come sostenuto invece da RCS S.p.a., a legittimare qualsiasi forma di raccolta e di utilizzo di dati e immagini che li riguardano, dovendosi invece caso per caso valutare la sussistenza dei presupposti che rendono lecito il trattamento.

5. Muovendo dai principi sopra richiamati si ritiene invece di poter escludere l´illiceità della raccolta delle immagini che ritraggono Elisabetta Canalis affacciata al balcone della villa (Novella 2000 n.34, pagina di copertina e pag. 9) e quelle che ritraggono Clooney e la Canalis appoggiati alla ringhiera della scalinata di accesso alla villa dal lago (Chi n.33 copertina e pagg. 26 e 27) atteso che tali immagini riguardano luoghi per loro natura esposti alla visibilità da parte di terzi.

Per gli stessi motivi è infine da escludere l´illiceità dell´acquisizione delle immagini che ritraggono una finestra della villa (copertina e pag. 9 di Novella 2000 n. 33 del 13 agosto 2009) in cui peraltro non compare alcuna persona.

6. Sulla base delle argomentazioni rappresentate, questa Autorità dichiara l´illiceità del trattamento delle immagini che ritraggono il sig. Clooney e i suoi ospiti all´interno del parco di Villa Oleandra indicate al punto 4 della premessa (Novella 2000 n.33 pag 15, Novella 2000 n.34 un riquadro in copertina e pagg. 10, 11; Chi n.32 riquadro nella pagina di copertina e due riquadri a pag.17 e pagg. 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57 e 58 e Chi n.33 pagg. 24, 25, 29 e 31) e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Rcs Periodici S.p.A. e Rcs Quotidiani S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., nonché alle agenzie Clicphoto S.a.s., Spyone Group S.r.l., Mistral S.r.l. e ai fotografi Pierpaolo Ferreri, Marco Vicino, Massimo Sestini ogni trattamento e, in particolare, l´ulteriore diffusione delle stesse. Il divieto opera altresì con riferimento alle ulteriori immagini, analoghe a quelle ora indicate per i contenuti e per le circostanze in cui sono state raccolte, di cui i soggetti predetti abbiano la disponibilità.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice.

L´Autorità inoltre prescrive ai soggetti sopra individuati di comunicare il presente provvedimento a coloro a cui le immagini oggetto di divieto siano state cedute e di dare riscontro all´Autorità dell´avvenuta comunicazione entro il 30 gennaio 2010.

In relazione ai trattamenti di cui al punto 5 la segnalazione deve invece essere dichiarata infondata.

L´Autorità infine si riserva, con una separata istruttoria, di valutare gli aspetti relativi al sistema di videosorveglianza oggetto della menzionata segnalazione di Rcs S.p.a., Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. e Mistral S.r.l..

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara l´illiceità del trattamento delle immagini che ritraggono il sig. Clooney e i suoi ospiti all´interno del parco di Villa Oleandra nei termini di cui al punto 4 della premessa (Novella 2000 n.33 pag 15, Novella 2000 n.34 un riquadro in copertina e pagg. 10, 11; Chi n.32 riquadro nella pagina di copertina e due riquadri a pag.17 e pagg. 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57 e 58 e Chi n.33 pagg. 24, 25, 29 e 31) e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali vieta a Rcs Periodici S.p.A. e Rcs Quotidiani S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., nonché alle agenzie Clicphoto S.a.s., Spyone Group S.r.l., Mistral S.r.l. e ai fotografi Pierpaolo Ferreri, Marco Vicino, Massimo Sestini ogni trattamento e, in particolare, l´ulteriore diffusione delle stesse;

b) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali vieta ai predetti soggetti ogni trattamento e, in particolare, la diffusione delle ulteriori immagini, analoghe a quelle indicate alla precedente lettera a) per i contenuti e per le circostanze in cui sono state raccolte, di cui gli stessi soggetti abbiano la disponibilità;

c) prescrive ai soggetti sopra individuati di comunicare il presente provvedimento a coloro a cui le immagini oggetto del presente divieto siano state cedute e di dare riscontro all´Autorità dell´avvenuta comunicazione entro il 30 gennaio 2010;

d) dichiara infondata la segnalazione con riferimento alle immagini che ritraggono Elisabetta Canalis affacciata al balcone della villa (Novella 2000 n.34, pagina di copertina e pag. 9) e a quelle che ritraggono Clooney e la Canalis appoggiati alla ringhiera della scalinata di accesso alla villa dal lago (Chi n.33 copertina e pagg. 26 e 27), nonché alle immagini che ritraggono una finestra della villa (copertina e pag. 9 di Novella 2000 n. 33 del 13 agosto 2009).

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi