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Marketing: necessario il consenso per l'invio di comunicazioni promozionali via e-mail - 26 marzo 2010 [1727662]

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[doc. web n. 1727662]

Marketing: necessario il consenso per l´invio di comunicazioni promozionali via e-mail - 26 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione del 13 maggio 2009, inviata dalla società Inoxveneta spa, con la quale è stata lamentato l´invio di una e-mail indesiderata da parte della società One srl, contenente la promozione di un servizio di allestimento fieristico;

VISTA la richiesta di informazioni formulata dall´Ufficio a One srl il 29 maggio 2009, rispetto alla quale non sono pervenuti gli elementi richiesti, e la successiva richiesta ex art. 157 del Codice del 16 luglio 2009;

VISTA la nota di riscontro di One srl del 29 luglio 2009, nella quale la società ha affermato di essersi "limitata a trattare i dati relativi alla Inoxveneta spa e che da quest´ultima sono stati direttamente forniti e diffusi" sul sito www.expopage.net di Fiera Milano Editore S.p.a.;

VISTO che, nella medesima nota, One srl ha rappresentato - riguardo all´informativa per il trattamento dei dati personali propria di detto sito - che la sottoscrizione del modulo del consenso al trattamento dei dati personali, da parte delle aziende, inserite sul detto sito, autorizzerebbe "con ciò solo, al trattamento dei relativi dati non solo l´ente organizzatore….ma anche terzi, aziende e/o società che svolgono attività promozionale e di marketing";

RILEVATO  che la sottoscrizione del modulo del consenso al trattamento dei dati personali, da parte delle aziende inserite sul detto sito, non autorizza "con ciò solo, al trattamento dei relativi dati…. anche terzi, aziende e/o società che svolgono attività promozionale e di marketing", qual è One srl;

RILEVATO, altresì, che dalla citata nota di riscontro è emerso che One srl non ha fornito la previa informativa ex art. 13, comma 4 del Codice a Inoxveneta S.p.a. e non ha acquisito dalla medesima il consenso per l´invio di comunicazioni promozionali;

RILEVATO che l´art. 130, comma 2 del Codice prevede, per l´invio di messaggi di natura promozionale mediante posta elettronica, il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

CONSIDERATO che l´invio di comunicazioni promozionali mediante posta elettronica effettuato da One srl senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico, come risulta, a esempio, dal tenore del messaggio e-mail del 15 maggio 2009 riportato in atti;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di One srl un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni promozionali per mezzo della posta elettronica senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RILEVATA, altresì, la necessità di adottare nei confronti di One srl un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni, e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è  altresì  applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RILEVATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare al predetto titolare del trattamento le violazioni amministrative concernenti l´omesso rilascio dell´informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4 e 161; 23 e 162 comma 2 bis del Codice);

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per   l´eventuale adozione di un provvedimento inibitorio e prescrittivo nei confronti di Fiera Milano Editore S.p.a., in relazione  all´inidonea informativa del sito www.expopage.net, e per l´eventuale contestazione delle conseguenti violazioni amministrative;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati come sopra descritto;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta alla società One srl, con sede legale in San Donato (Milano), Via Per Civesio n. 2, il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo della posta elettronica per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

c) invita la società One srl, come sopra identificata, ad adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nella precedente lettera b), fornendone adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Roma,  26 marzo  2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli