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Ordinanze di custodia cautelare on line: sì, ma solo con dati essenziali - 29 settembre 2010 [1763096]

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[doc. web n. 1763096]

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Ordinanze di custodia cautelare on line: sì, ma solo con dati essenziali - 29 settembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA la segnalazione con la quale l´architetto XY lamenta l´illecita diffusione di dati "di natura riservata e personale" - quali i numeri delle utenze telefoniche oggetto di intercettazione da parte dell´Autorità giudiziaria - in relazione alla pubblicazione, in forma integrale, sui siti internet "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org" dell´ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 9 dicembre 2008 nei confronti del segnalante dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;

VISTA la richiesta del 13 luglio 2009 con la quale questa Autorità, al fine di definire l´istruttoria preliminare sulla segnalazione, ha chiesto al sig. Christian Abbondanza, presidente dell´associazione "Casa della legalità e della cultura", titolare dei siti (d´ora in avanti: "Associazione"), di far pervenire ogni informazione utile al fine della valutazione della liceità del trattamento dei dati personali effettuato con la pubblicazione dell´ordinanza e di comunicare l´eventuale adesione spontanea alla richiesta avanzata dal segnalante di cessazione del trattamento dei dati effettuato attraverso la diffusione del provvedimento;

VISTA la nota del 30 luglio 2009 a mezzo della quale l´Ufficio di Presidenza dell´Associazione ha dato riscontro alla richiesta, sottolineando che "la pubblicazione integrale e senza alcuna modifica dell´ordinanza di custodia cautelare emessa il 9 dicembre 2008 ( … ) a carico dell´arch. XY non rappresenta minimamente alcuna violazione della privacy";

VISTA la richiesta di informazioni del 1° settembre 2009 formulata dall´Autorità al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, in relazione allo stato del procedimento giudiziario nel quale il segnalante risulta indagato, al fine di verificare l´ottemperanza a quanto disposto dall´art. 114 c.p.p.;

VISTA la nota del 14 settembre 2009 con la quale il Procuratore della Repubblica ha rappresentato che "l´ordinanza in esame costituisce atto del quale non è imposto alcun riserbo o segreto posto che tali ultime guarentigie non assistono documenti che siano portati formalmente a conoscenza della persona indagata";

VISTA la comunicazione del 24 novembre 2009 con la quale è stato dato avviso all´Associazione e all´architetto XY dell´avvio del procedimento amministrativo, funzionale all´adozione di un provvedimento del Collegio del Garante, con specifico riferimento alla diffusione dei dati personali del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell´ordinanza, costituiti da luoghi e date di nascita, indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio, codici fiscali e numeri di utenze telefoniche;

VISTE le ulteriori deduzioni del 10 febbraio 2010 con le quali l´Associazione ha ribadito la legittimità della diffusione del provvedimento;

RILEVATO che il trattamento in questione, manifestandosi nella forma dell´esercizio del diritto di cronaca e di critica con riferimento ad una vicenda di interesse per la collettività, ricade nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del Codice, che estende l´ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche a ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamento di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l´attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c) del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

CONSIDERATO che il trattamento dei dati per finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato in assenza delle garanzie previste dall´art. 27 per i dati giudiziari e senza il consenso dell´interessato previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto comunque dei principi di essenzialità dell´informazione, pertinenza e non eccedenza (art. 137, commi 1, lett. b), 2 e 3 del Codice);

CONSIDERATO che la menzionata ordinanza, pubblicata integralmente sui siti internet "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org", nel riferire i testi delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini, riporta i numeri delle utenze telefoniche, nonché l´indicazione degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e i codici fiscali  delle persone che hanno in uso dette utenze;

RITENUTO che, fermo restando il diritto alla manifestazione del pensiero da parte dell´Associazione – che può esplicarsi anche mediante la pubblicazione di documentazione a supporto delle argomentazioni e delle tesi sostenute –, la diffusione dei menzionati dati del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell´ordinanza, effettuata attraverso la  pubblicazione in forma integrale del provvedimento, travalica la finalità informativa perseguita e non trova giustificazione sul piano del rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione previsto dall´art. 137, comma 3, del Codice e dall´art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A1 al Codice), nonché del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, di natura strettamente personale, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda giudiziaria in esame;

RITENUTA, alla luce delle considerazioni svolte, l´illiceità del trattamento effettuato dall´Associazione "Casa della legalità e della cultura" attraverso la diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org" dei dati personali contenuti nella menzionata ordinanza del 9 dicembre 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, costituiti dai numeri delle utenze telefoniche, dagli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dai codici fiscali del segnalante e delle altre persone citate nel testo del provvedimento;

RITENUTO che va, quindi, disposto nei confronti dell´Associazione "Casa della legalità e della cultura", ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice, il divieto dell´ulteriore trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org";

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2ter del medesimo Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il  dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara illecito il trattamento effettuato dall´Associazione "Casa della legalità e della cultura" attraverso la diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org" dei dati personali contenuti nell´ordinanza citata in motivazione, costituiti dai numeri delle utenze telefoniche, dagli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dai codici fiscali del segnalante e delle altre persone citate nel testo del provvedimento giudiziario;

b) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone nei confronti dell´Associazione "Casa della legalità e della cultura" il divieto dell´ulteriore trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org";

c) dispone che l´Associazione dia conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Roma, 29 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli