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[doc. web n. 1851772]

Parere al Ministero dell´economia e delle finanze su uno schema di regolamento di concerto con il Ministro della giustizia concernente il contenuto e le modalità di iscrizione nonché i casi e le modalità di cancellazione dal Registro dei revisori legali - 10 novembre 2011

Registro deli provvedimenti
n. 418 del 10 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´economia e delle finanze;

Visto l´art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il Ministero dell´economia e delle finanze  ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento di concerto con il Ministro della giustizia concernente il contenuto e le modalità di iscrizione nonché i casi e le modalità di cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell´articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

L´Amministrazione intende disciplinare la materia in questione anche mediante altri due regolamenti, previsti dal medesimo decreto legislativo (recanti, rispettivamente, la disciplina dei requisiti per l´iscrizione al Registro e del tirocinio), i cui schemi sono stati anch´essi trasmessi, per completezza ed analogia di materia, a questa Autorità e in ordine ai quali si esprime separato parere.

Dopo aver previsto alcune disposizioni generali, lo schema di regolamento disciplina, al capo secondo, l´iscrizione delle persone fisiche e delle società, al capo terzo l´istruttoria della domanda di iscrizione al Registro ed infine, al capo quarto, la cancellazione dal Registro.

Gli articoli 3 e 4 precisano il contenuto della domanda di iscrizione tanto per le persone fisiche che per le società di revisione, tenuto conto di quanto disposto dall´articolo 7 del decreto legislativo 39/2010 ("Contenuto informativo del Registro") che prevede il contenuto minimo di tale registro.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano le modalità di presentazione della domanda di iscrizione sia per le persone fisiche, che per le società. Essa deve essere redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell´economia e delle finanze, ed inviata anche per via telematica o digitale ai sensi del codice dell´amministrazione digitale (d. lg. n. 82/2005), allegando copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento di identità. Al riguardo, il Ministero dell´economia e delle finanze dovrà disciplinare con propri atti, sentito il Garante, le modalità di presentazione, trasmissione e gestione delle domande di iscrizione "mediante l´utilizzo delle tecnologie dell´informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l´identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato".

Lo schema precisa che, nell´ambito dell´istruttoria, il Ministero dell´economia e delle finanze compie accertamenti sul possesso dei requisiti richiesti per l´iscrizione al Registro nei confronti delle persone fisiche e delle società, acquisendo, ai sensi della normativa vigente, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione.

Si prevede poi che il provvedimento di iscrizione sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale oltre che comunicato al richiedente (articolo 8, comma 4).

Infine, il capo quarto disciplina la cancellazione dal registro dei revisori sia su richiesta dell´interessato che d´ufficio.

RILEVATO

Il parere è reso su di una versione dello schema di regolamento che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici dell´Amministrazione interessata nel corso di riunioni e contatti informali, volti a perfezionare il testo e a rendere effettivo il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati nell´ambito dei trattamenti previsti dal regolamento.

Le osservazioni dell´Ufficio hanno riguardato, in particolare, la pertinenza delle informazioni comunque raccolte dall´Amministrazione per l´iscrizione nel Registro dei revisori legali; la distinzione fra le informazioni che devono essere inserite nel registro pubblico e gli ulteriori dati pure acquisiti dal Ministero, in quanto strumentali alla tenuta del registro, che però non possono essere pubblicati (oggetto specifico di disciplina nell´altro regolamento concernente i requisiti per l´iscrizione al Registro e sottoposto, anch´esso, a parere del Garante); la previsione espressa del parere del Garante sui provvedimenti di attuazione del regolamento, concernenti le modalità di presentazione, trasmissione e gestione delle domande di iscrizione e la sicurezza dei flussi di dati.

CONSIDERATO

La materia oggetto del presente schema di regolamento è di particolare delicatezza sotto il profilo della protezione dei dati personali in quanto può comportare il trattamento di "dati giudiziari" (come definiti dall´articolo 4, comma 1, lett. e), del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lg. n. 196/2003, d´ora innanzi "Codice"), per il quale sono previste particolari garanzie (artt. 20, 21 e 22 del Codice).

In particolare tale trattamento può rendersi necessario in sede di accertamenti compiuti dal Ministero dell´economia e delle finanze sul possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l´iscrizione al Registro, attraverso l´acquisizione, tra l´altro, del certificato del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e di quello relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione.

Il trattamento di tali dati è autorizzato da norme di legge che specificano le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´articolo 21 del Codice, in quanto, da un lato, la fattispecie in questione riguarda un´iscrizione prevista "dalla legge, da un regolamento  o dalla normativa comunitaria" (articolo 68, comma 2, lett. g), del Codice), e, dall´altro, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione, degli archivi dell´amministrazione certificante "finalizzata…al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini" si considera operata per una finalità di rilevante interesse pubblico (art. 43, comma 2, d.P.R. n. 445/2000).

Nondimeno, per conformare pienamente la disciplina prevista dal provvedimento in esame alle garanzie sancite dal Codice e consentire, così, all´Amministrazione interessata di trattare i predetti dati giudiziari in maniera legittima, è necessario prevedere una disposizione che, in ossequio ai requisiti previsti dal medesimo articolo 21 del Codice, individui i tipi di dati e di operazioni che l´amministrazione è autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare.

L´Amministrazione potrà curare l´adeguamento della base normativa in questione mediante integrazione del decreto del Ministro dell´economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255, recante regolamento di attuazione degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Al riguardo, l´Autorità prende atto che uno schema di integrazione del citato decreto n. 255 del 2007 è stato trasmesso al Garante per il prescritto parere.

IL GARANTE

a) esprime parere favorevole sullo schema di regolamento concernente il contenuto e le modalità di iscrizione nonché i casi e le modalità di cancellazione dal Registro dei revisori legali e delle società di revisione, in applicazione dell´articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

b) si riserva di esprimere il prescritto parere di competenza sullo schema di integrazione del decreto del Ministro dell´economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255, già trasmesso all´Autorità, e volto a prevedere un´adeguata base normativa al trattamento di dati giudiziari effettuato in applicazione del presente regolamento, mediante individuazione dei tipi di dati e di operazioni che l´amministrazione interessata è autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare.

Roma, 10 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1851772
Data
10/11/11

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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