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Impiego di sistemi di videosorveglianza presso una casa di riposo - 10 novembre 2011 [1859539]

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Impiego di sistemi di videosorveglianza presso una casa di riposo - 10 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 421 del 10 novembre  2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTA la segnalazione con cui si lamentava il trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso la "Casa di riposo San Petronio", con sede in Bologna, gestita da San Petronio s.r.l. (di seguito, la società), ritenendolo in violazione della normativa di settore in materia di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300), nonché della disciplina di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che presso la Casa di riposo – nella quale i servizi di infermierato professionale, di assistenza agli anziani, di pulizia dei locali, di preparazione dei pasti, di animazione, di fisioterapia, di manutenzione, di giardinaggio e di guardia notturna nonché di segreteria e di amministrazione sono forniti dal personale della "HJ" (cfr. all. 2 verbale 7 giugno 2011) –soggiornano anche "persone affette da Alzheimer [e] da demenza senile" (cfr. verbale 7 giugno 2011, p. 2);

VISTE le informazioni acquisite in loco il 7 giugno 2011, su delega di questa Autorità, dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza – che ha altresì provveduto a notificare la contestazione della violazione amministrativa per inosservanza dell´art. 157 del Codice nonché, all´esito degli accertamenti effettuati, a contestare la violazione degli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice –, dalle quali è emerso che:

- il sistema di videosorveglianza, sempre attivo, è composto complessivamente di 17 telecamere, delle quali (cfr. verbale 7 giugno 2011, p. 2):

o dieci trasmettono immagini a colori ad un unico monitor munito di joystick e di selettore situato presso la reception; due di queste telecamere (con possibilità di zoom delle immagini) "sono posizionate nell´area esterna della casa di riposo, [… una] viene utilizzata per riprendere l´unico ingresso alla struttura, mentre la seconda […] riprende il retro della struttura ivi comprese tutte le uscite di emergenza. Un´altra telecamera di tipo dome è situata all´interno della struttura e precisamente presso la reception ove è dislocato anche il monitor";

o altre sette, situate all´interno della struttura, sono "fisse senza possibilità di zoom delle immagini" (che sono trasmesse al monitor già menzionato), sei delle quali "sono posizionate in maniera tale da poter riprendere i corridoi della struttura dove sono ospitati i pazienti";

o "un´ultima telecamera fissa senza possibilità di zoom, […] invia anch´essa immagini a colori al citato monitor e come tutte le altre telecamere è anche a visione notturna, è installata in modo da riprendere l´area adibita ai cartellini delle presenze degli operatori e il relativo orologio marcatempo". Rispetto ad essa il rappresentante della società ha dichiarato che "non è mai stata utilizzata allo scopo di controllare i dipendenti e non si è mai proceduto ad effettuare richiami agli stessi utilizzando le immagini riprese dalla telecamera. […] è intenzione della società rimuovere il prima possibile la predetta telecamera";

o il monitor nel quale confluiscono tutte le immagini riprese "visibile dalla reception è sempre acceso ed è utile di giorno per controllare soprattutto l´ingresso alla struttura e di notte viene visionato dagli operatori socio-sanitari anche per controllare i corridoi della struttura";

- il sistema, come si desume dall´avviso affisso (cfr. all. 3 al verbale 7 giugno 2011), è stato istallato "per ragioni di sicurezza" (cfr. verbale 1° luglio 2011, p. 2);

- l´avviso, presente solo in talune delle aree riprese, è altresì sprovvisto dell´indicazione del titolare del trattamento (cfr. verbale 1° luglio 2011, p. 2), profili per i quali la Guardia di Finanza ha provveduto a contestare la violazione amministrativa di cui all´art. 161 del Codice (cfr. verbale 1° luglio 2011, p. 2);

- il rappresentante della società può accedere alle immagini registrate e conservate per un tempo massimo di 48 ore, previo utilizzo di credenziali, "visionandole dal monitor posto presso la reception";

- "il locale dove è posizionato l´hard disk [contenente le registrazioni delle immagini riprese] è accessibile solo a persone autorizzate e il monitor è sempre controllato dal personale della reception";

- "l´hard disk è collegato al modem/router adsl ma l´impianto di videosorveglianza, attivo da tre anni, non è stato […] mai configurato per la visione delle immagini da remoto";
- le persone operanti presso la società autorizzate ad accedere alle immagini non risultano essere state designate incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. h) e 30 del Codice, profilo per il quale è stata già contestata dalla Guardia di Finanza la violazione di cui all´art. 162, comma 2 bis del Codice (cfr. verbale 1° luglio 2011, p. 2);

RILEVATO che la telecamera (anche a visione notturna) installata nell´area che ospita i cartellini delle presenze degli operatori e il relativo orologio marcatempo – che la società ha già manifestato l´intendimento di rimuovere (ancorché nessuna comunicazione in tal senso sia finora pervenuta all´Autorità) – consente il controllo a distanza dell´attività dei lavoratori vietato dall´art. 4, comma 1, l. n. 300/1970;

RITENUTO che risulta violata la normativa di settore prevista per i controlli a distanza dell´attività dei lavoratori (art. 4, comma 1, l. n. 300/1970), presupposto indefettibile per la liceità e correttezza del trattamento di dati personali (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il divieto del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti della società il divieto dell´ulteriore trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza nell´area che ospita i cartellini delle presenze degli operatori e il relativo orologio marcatempo;

RILEVATO inoltre che altre telecamere risultano dislocate in aree ulteriori della Casa di riposo – in particolare, in corrispondenza degli accessi all´edificio e nei corridoi ai piani della struttura – suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con conseguente possibilità di riprenderne l´attività;

RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l´installazione delle videocamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RILEVATO inoltre che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), né per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice) (cfr. Provv.ti 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO, nelle more dell´eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, l. n. 300/1970, di dover disporre nei confronti della società il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in grado di riprendere l´attività dei lavoratori, invitando la stessa ad adottare, medio tempore, adeguate misure alternative per garantire l´incolumità dei pazienti ospitati nella struttura (cfr. Provv. 24 giugno 2010, cit.);

CONSIDERATO inoltre che gli avvisi sintetici affissi nei locali della Casa di riposo risultano sprovvisti dell´indicazione del titolare del trattamento e sono presenti solo in talune delle aree riprese, né consta che sia stato reso disponibile un testo dell´informativa completo, contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13, comma 1, del Codice secondo le modalità previste dal provvedimento dell´8 aprile 2010;

CONSIDERATO, altresì, che "il locale dove è posizionato l´hard disk è accessibile solo a persone autorizzate e il monitor è sempre controllato dal personale della reception", senza tuttavia che tali soggetti siano stati designati incaricati del trattamento (cfr. verbale 7 giugno 2011, p. 3);

CONSIDERATO che, in base alle dichiarazioni rese, "per ulteriori operazioni sulle immagini […] è necessario l´intervento del tecnico della XY s.r.l. di Monte San Pietro, società attraverso la quale San Petronio s.r.l. ha in atto un contratto di noleggio e manutenzione del sistema di videosorveglianza", senza tuttavia che vi siano "nomine a responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati con il sistema di videosorveglianza" (cfr. verbale 7 giugno 2011, p. 3);

RITENUTO pertanto di dover prescrivere alla società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, l´adozione di misure e accorgimenti a garanzia degli interessati (fatti salvi quelli eventualmente già adottati, anche in conformità al provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010), e segnatamente:

a. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, una volta espletate le procedure previste dall´art. 4, l. n. 300/1970, di designare quali "incaricati" del trattamento connesso al funzionamento del sistema di videosorveglianza (art. 30 del Codice) i dipendenti che risulteranno legittimati a trattare le immagini rilevate dallo stesso (cfr. Provv. 8 aprile 2010, cit., punto 3.2.2; v. altresì Provv. 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522), salve le misure che potranno essere prescritte ai sensi dell´art. 169 del Codice;

b. di designare quale responsabile ai sensi dell´art. 29 del Codice XY s.r.l., con riferimento alle operazioni che possono richiedere il trattamento di dati personali (quali quelle di manutenzione e, se del caso, di estrazione di copia delle immagini registrate);

c. di integrare gli avvisi recanti l´informativa "semplificata" con le informazioni indicate nel provvedimento generale dell´8 aprile 2010 (al punto 3.1.), con formato e posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale (anche notturna), nonché di rendere disponibile un avviso circostanziato che riporti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice secondo le modalità previste dallo stesso provvedimento generale;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di "San Petronio s.r.l.":

1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice;

2. dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice:

a. il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo di videosorveglianza nell´area che ospita esclusivamente i cartellini delle presenze degli operatori e il relativo orologio marcatempo;

b. il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo di videosorveglianza nelle aree interne della struttura e in corrispondenza degli accessi al luogo di lavoro, nelle more dell´espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, invitando la stessa ad adottare, medio tempore, adeguate misure alternative per garantire l´incolumità dei pazienti ospitati nella struttura;

c. l´obbligo di dare comunicazione al Garante delle misure adottate in merito entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

3. prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, senza ritardo, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dandone contestuale comunicazione al Garante, di:

a. designare quali incaricati ai sensi dell´art. 30 del Codice il personale operante presso la Casa di riposo, in particolare i soggetti autorizzati a visionare il monitor presso la reception;

b. di designare quale responsabile ai sensi dell´art. 29 del Codice XY s.r.l., con riferimento alle operazioni che possono richiedere il trattamento di dati personali;

c. integrare gli avvisi recanti l´informativa "semplificata" con le informazioni indicate nel provvedimento generale dell´8 aprile 2010 (al punto 3.1.), con formato e posizionamento tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale (anche notturna), nonché di rendere disponibile un avviso circostanziato che riporti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice secondo le modalità previste dallo stesso provvedimento generale.

Ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione avverso il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua notificazione, avanti al tribunale ordinario del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento.

Roma, 10 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1859539
Data
10/11/11

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni e divieto del Garante