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Illecita la pubblicazione sul sito web di un ateneo dei dati relativi alla revoca di un contratto di insegnamento - 12 aprile 2012 [1896533]

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Illecita la pubblicazione sul sito web di un ateneo dei dati relativi alla revoca di un contratto di insegnamento - 12 aprile 2012

Registro dei provvedimenti
n. 143 del 12 aprile 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la segnalazione con la quale XY chiede al Garante l´adozione di "ogni meglio visto provvedimento", lamentando l´illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla Libera Università della Sicilia Centrale "Kore" di Enna – consistente nella pubblicazione sul sito internet di Ateneo del decreto del Presidente dell´Università datato 1° marzo 2011, n. 49, avente ad oggetto "l´annullamento del conferimento del contratto di diritto privato di insegnamento" della materia di Diritto internazionale dello sport per l´anno accademico 2010-2011 ai sensi dell´art. 10, comma 4, lett. c), del "Regolamento concernente il conferimento di insegnamenti in affidamento con contratti di diritto privato a tempo determinato o con chiamata diretta" (in http://www.unikore.it/images/stories_archivio_2/doc-home/reg-comntratti-finale.pdf);

VISTE le dichiarazioni rese dal segnalante, dalle quali emerge che:

a. a seguito della partecipazione ad una selezione bandita sul sito internet dell´Università, gli veniva conferito, con contratto di diritto privato sottoscritto in data 14 febbraio 2011, un incarico per l´insegnamento presso la Facoltà di Scienze Motorie e del benessere;

b. in data 25 febbraio 2011 il segnalante impugnava, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, una delle previsioni contenute nel bando (relativa alle condizioni di svolgimento dell´insegnamento) ed in conseguenza di ciò veniva adottato nei suoi confronti, con il menzionato decreto del Presidente dell´Università, provvedimento di annullamento e revoca del contratto d´insegnamento; il decreto veniva pubblicato sul sito web dell´Università;

c. detta forma di pubblicità del provvedimento violerebbe il proprio diritto alla riservatezza, pregiudicando altresì il "proprio curriculum accademico e scientifico";

VISTE le dichiarazioni rese dall´Università con nota del 30 novembre 2011, con le quali, limitatamente ai profili che rilevano nel caso in esame, si è affermato che:

a. la pubblicità di tutti gli atti relativi alla procedura selettiva deriverebbe dalla previsione legislativa contenuta nella disciplina al tempo vigente, segnatamente l´art. 1, comma 10, l. 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), secondo cui il conferimento di incarichi da parte delle Università deve avvenire "previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti";

b. al riguardo, presso l´Ateneo troverebbe applicazione il "Regolamento concernente il conferimento di insegnamenti in affidamento con contratti di diritto privato a tempo determinato o con chiamata diretta" (in http://www.unikore.it/images/stories_archivio_2/doc-home/reg-comntratti-finale.pdf), adottato sulla base del menzionato art. 1, comma 10, l. n. 230/2005;

c. inoltre, la pubblicazione sul sito internet dell´Università, è avvenuta nella sola sezione relativa ai bandi e sarebbe giustificata dal fatto che "tutti i candidati, in particolare coloro i quali non hanno ottenuto alcun incarico, hanno diritto di conoscere gli esiti del procedimento e di avere piena contezza di come esso sia stato svolto" (p. 7);

VISTE le controdeduzioni fatte pervenire dal segnalante con nota del 12 dicembre 2011, nella quale, contestando le ragioni fatte valere dal titolare del trattamento e insistendo nelle proprie richieste, si evidenzia che:

a. l´atto di annullamento non avrebbe nulla "a che vedere sia con gli esiti, che con lo svolgimento della procedura comparativa"; il profilo della pubblicità degli atti riguarderebbe, infatti, i soli verbali della procedura comparativa e di valutazione dei candidati;

b. la pubblicazione del provvedimento di revoca "si configura evidentemente indebita e ultronea, non detenendo alcun interesse gli altri candidati ad averne lettura";

c. per altro verso, si stigmatizza la circostanza che l´Università avrebbe disatteso l´obbligo di pubblicazione in internet dei verbali inerenti la procedura di valutazione;

d. sarebbe irrilevante la sezione del sito internet nella quale la pubblicazione del decreto è in concreto avvenuta, atteso che la mera pubblicazione in qualsivoglia pagina del sito di Ateneo sarebbe comunque accessibile al pubblico;

RILEVATO che né l´avviso pubblico di conferimento della docenza (emanato con Decreto presidenziale del 19 settembre 2010, n. 167), né il menzionato Regolamento, con particolare riferimento all´art. 10 relativo ai "Casi di non conferimento, di ridimensionamento o di revoca", prevedono che debba procedersi alla pubblicazione sul sito web dell´Università degli eventuali provvedimenti di revoca o annullamento degli incarichi conferiti;

RILEVATO altresì che, al contrario, il citato Regolamento attuativo dell´art. 1, comma 10, l. n. 230/2005 contempla forme di pubblicità delle procedure selettive per il conferimento di insegnamenti in affidamento con contratti di diritto privato o con chiamata diretta:

a. con riguardo alla pubblicità degli avvisi della procedura selettiva, prevedendone l´affissione all´Albo del Rettorato e sul sito internet dell´Università (cfr. art. 4.4 e 4.5), nonché

b. in relazione agli esiti della procedura comparativa espletata dalla competente commissione dell´Università (art. 6.7), disponendone la pubblicazione "mediante affissione all´Albo centrale dell´Università ove ha sede il Rettorato. La notifica ai candidati idonei è effettuata a cura della Presidenza dell´Università via email";

RITENUTO pertanto che l´avvenuta pubblicazione sul sito internet d´Ateneo del provvedimento di annullamento oggetto della segnalazione non è conforme alla disciplina regolamentare attuativa del menzionato art. 1, comma 10, l. n. 230/2005 e, quindi, si pone in violazione del principio di liceità del trattamento previsto dall´art. 11, comma 1, lett. a), del Codice;

RITENUTO inoltre che la pubblicazione in internet del provvedimento del 1° marzo 2011 (tuttora presente sul sito web), contenente le ragioni inerenti l´annullamento del contratto sia comunque eccedente rispetto alle finalità che l´Università dichiara di aver perseguito ai sensi dell´art. 11, comma 1, lett. d), del Codice, risultando lo stesso visibile ad una cerchia assai più ampia rispetto ai soli soggetti (che si ritengono) interessati dalla procedura selettiva, nonché in ragione dell´arco temporale di sua pubblicazione, atteso che è riferita ad un insegnamento che avrebbe dovuto svolgersi durante l´anno accademico 2010-2011;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO di dover disporre nei confronti dell´Università il divieto del trattamento dei dati personali effettuato tramite la pubblicazione sul proprio sito web del provvedimento di revoca del contratto di insegnamento stipulato con il segnalante;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti della Libera Università della Sicilia Centrale "Kore" di Enna":

1. dichiara illecito il trattamento dei dati personali riferiti al segnalante effettuato nelle forme della pubblicazione mediante il sito internet d´ateneo del decreto del Presidente dell´Università del 1° marzo 2011, n. 49;

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta il trattamento dei dati personali riferiti al segnalante effettuato nelle forme della pubblicazione sul sito web dell´Università del menzionato decreto.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli