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Newsletter del 7 giugno 2012

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Lecito filmare pubblici ufficiali e funzionari pubblici,  ma attenzione all´uso delle immagini

 

I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o  avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall´Autorità pubblica. L´uso  delle immagini e delle riprese deve però rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Lo precisa l´Ufficio del Garante privacy rispondendo ad un quesito del Ministero dell´interno relativo alla liceità dell´acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati  nel corso di controlli della polizia stradale. Le immagini e i filmati  - osserva il Garante - rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy.

Il Garante ritiene generalmente lecita l´acquisizione e l´uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell´esercizio delle loro funzioni, esclusi  solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l´Autorità pubblica lo vieti.

Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l´utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone,  diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia.

Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti  possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall´ordinamento sia in sede civile che penale. 

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Ondate di calore e misure di prevenzione

Sì del Garante alla trasmissione alle Ausl da parte dei Comuni degli elenchi della popolazione a rischio

 

Le aziende sanitarie locali avranno uno strumento in più per predisporre misure e iniziative volte a prevenire o monitorare le persone a rischio in caso di ondate di caldo eccesivo. Il Garante ha dato il via libera allo schema di Accordo  tra il Ministero della salute, enti locali, province  e regioni che prevede la trasmissione alle Ausl, da parte delle amministrazioni comunali, degli elenchi aggiornati della popolazione residente di età pari o superiore ai 65 anni iscritte nelle anagrafi.
In estate non sono infrequenti anomale condizioni climatiche che possono creare danni gravi e irreversibili alle persone più esposte agli effetti delle ondate di calore a causa dell´età, delle condizioni di salute o della solitudine. L´Accordo ha come obiettivo proprio quello di consentire l´individuazione delle persone più bisognose di aiuto e di attivare un´azione di prevenzione e monitoraggio.
 
Nel motivare il parere favorevole reso sullo schema di Accordo, che recepisce le indicazioni già formulate dall´Ufficio del Garante in contatti informali, l´Autorità ha ricordato che il Codice privacy stabilisce che la comunicazione di dati personali da un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è consentita quando essa sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Tale requisito è soddisfatto dalla normativa di settore in ambito anagrafico laddove stabilisce che l´ufficiale di anagrafe possa rilasciare, anche periodicamente, alle amministrazioni pubbliche "che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità" elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.

 

 



Marketing evoluto e  garanzie per i clienti

Sì del Garante privacy a nuovi strumenti di profilazione, ma nel rispetto di precisi limiti

 

Una compagnia telefonica potrà avviare una innovativa forma di profilazione della propria clientela, senza doverne prima acquisire il consenso. Tale attività dovrà però essere sottoposta a precise regole e controlli a tutela dei dati personali degli interessati. Questa la decisione del Garante che ha accolto un´istanza di verifica preliminare in cui la società chiedeva di poter realizzare un "arricchimento" del proprio database, integrando informazioni sui clienti e sulle rispettive abitudini di consumo con statistiche di tipo socio-demografico sull´area di residenza e lavoro.

Nella richiesta, la compagnia sottolineava che tale arricchimento dei dati era particolarmente importante sia per definire nuove offerte commerciali, sia per la progettazione e lo sviluppo della propria rete. Chiedeva quindi, in base al principio di bilanciamento degli interessi, e garantendo l´adozione di adeguate cautele, di poter essere esonerata dall´obbligo di acquisire il consenso delle persone interessate. L´Autorità, nell´accogliere l´istanza, ha tuttavia rilevato che la nuova attività di profilazione, anche se effettuata sulla base di dati aggregati, senza puntuali indicazioni anagrafiche, grazie all´incrocio di informazioni personali e statistiche (riferite anche a microzone di circa 50 famiglie), potrebbe in teoria consentire di risalire all´identità dell´utente. Ha quindi prescritto alla società di adottare precise misure di sicurezza e ogni accorgimento affinché l´anonimato del cliente venga comunque rigorosamente tutelato.

La società dovrà, in particolare, fare in modo che i codici utente utilizzati per l´attività di profilazione siano diversi da quelli già adottati per la gestione del servizio telefonico. I dati clienti utilizzati per la profilazione potranno essere impiegati esclusivamente per la definizione delle nuove offerte commerciali e dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi appena elaborate le nuove promozioni. Anche i cosiddetti "dati arricchiti" dovranno essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile entro 12 mesi dalla loro creazione. La società dovrà poi aggiornare l´informativa fornita agli utenti integrandola con precise indicazioni sul nuovo tipo di trattamento realizzato con i loro dati. Il Garante ha infine prescritto alla società di telecomunicazioni di far pervenire, prima di avviare l´attività di arricchimento del database clienti, la documentazione tecnica e legale che dimostri l´adozione delle misure indicate. Trascorso un anno dall´inizio delle operazioni, la compagnia telefonica dovrà produrre anche un dossier relativo a tutte le campagne marketing effettuate con il nuovo sistema in tale arco temporale, al fine di verificare che non siano stati posti in essere trattamenti non autorizzati o comunque illeciti.

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L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


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