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Sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute - 15 maggio 2013 [2475383]

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[doc. web n. 2475383]

Sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute - 15 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 243 del 15 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), di seguito "Codice";

ESAMINATE le istanze pervenute all´Autorità da parte di organismi sanitari in merito alla possibilità di installare sistemi di videosorveglianza all´interno dei propri servizi igienici per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario effettuato dai medesimi organismi a fini certificatori e di cura della salute;
VISTO il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010 (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTO il provvedimento generale adottato dal Garante il 9 novembre 2005 che individua le misure necessarie ed opportune "per garantire il rispetto della dignità della persona e il massimo livello di tutela degli interessati in ambito sanitario" (doc. web n. 1191411);

VISTO lo schema tipo aggiornato di regolamento per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome, predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole il 26 luglio 2012 (doc. web n. 1915390);

VISTO l´art. 85, comma 1, lett. d), del Codice che considera quale finalità di rilevante interesse pubblico le attività certificatorie proprie del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici;

VISTA, in particolare, la scheda n. 23 dell´allegato B) del predetto schema tipo aggiornato di regolamento che, nel quadro delle finalità di rilevante interesse pubblico (artt. 85, comma 1, lett. a), b), d) e g) e 86, comma 1, lett. b) del Codice) perseguite dagli organismi sanitari pubblici, disciplina il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato nell´ambito delle attività amministrative correlate alle dipendenze (tossicodipendenze e alcooldipendenze);

VISTA, altresì, la scheda n. 33 dell´allegato B) del predetto schema tipo aggiornato di regolamento, che, nel quadro delle finalità di rilevante interesse pubblico (art. 85, comma 1, lett. a), b), d) e e) del Codice) perseguite dagli organismi sanitari pubblici, disciplina il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato nella sfera dell´attività medico-legale inerente l´accertamento del possesso di particolari requisiti previsti per l´accesso a specifici impieghi;

VISTI gli artt. 75 e ss. del Codice relativi al trattamento dei dati personali effettuato in ambito sanitario;

VISTO, in particolare, il punto 4 del predetto parere del 26 luglio 2012 sullo schema tipo aggiornato di regolamento, nel quale l´Autorità ha previsto che "le modalità del trattamento dei dati mediante l´utilizzo di "supporti video" potrà avvenire nel rispetto delle garanzie che saranno individuate dal Garante con autonomo provvedimento a tutela della dignità e della riservatezza degli interessati";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

La normativa in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza prevede che gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi siano "sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell´ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell´assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici" (art. 125, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Nell´ambito di tali accertamenti le strutture sanitarie devono assicurare una correlazione univoca tra il campione urinario e il soggetto sottoposto ad accertamento.

Sul punto, l´Autorità è stata interpellata da alcuni organismi sanitari, i quali hanno evidenziato che, al fine di garantire la sicura appartenenza del campione urinario al soggetto sottoposto ad accertamento, le procedure in atto prevedono che il soggetto non venga lasciato solo durante la raccolta del campione urinario, bensì sia osservato da un operatore sanitario qualificato. Alla luce dell´esperienza maturata al riguardo, le strutture sanitarie hanno rilevato che risulterebbe necessario, in luogo dell´osservazione diretta da parte dell´operatore sanitario, l´impiego di sistemi di videosorveglianza quali strumenti per assicurare la corretta raccolta -sotto il profilo dell´inalterabilità e della provenienza- del campione urinario del soggetto obbligato ai fini di legge all´accertamento dell´assenza di dipendenze. Infatti, in molteplici casi, i soggetti sottoposti ad accertamento hanno manifestato il proprio disagio nel raccogliere il campione urinario sotto la diretta osservazione di un operatore sanitario.

Tale tematica è stata sollevata anche da numerose regioni nel corso dei lavori di aggiornamento dello schema tipo di regolamento per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome.

L´esigenza di garantire una correlazione univoca tra il campione urinario e il soggetto che lo conferisce è stata espressa dai medesimi organismi sanitari anche con riferimento ai controlli effettuati su soggetti affetti da dipendenze per finalità di cura della loro salute.

Anche in tali casi, infatti, l´uso del sistema di videosorveglianza risulterebbe necessario al fine di assicurare l´inalterabilità e la provenienza del campione urinario del soggetto che si sottopone ad accertamenti sul proprio stato di dipendenza; ciò per somministrare allo stesso una corretta terapia medica e farmacologica sia in termini di tipologia che di dosaggio.

OSSERVA

1. Sistemi di videosorveglianza all´interno dei servizi igienici per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario effettuato a fini certificatori.

L´utilizzo di sistemi di videosorveglianza all´interno dei servizi igienici delle strutture sanitarie per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario effettuato dai medesimi organismi a fini certificatori rientra nei trattamenti di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da soggetti pubblici per il perseguimento di finalità amministrative correlate alla cura, nel caso di specie, di tipo certificatorio. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice, tali trattamenti devono essere posti in essere senza il consenso dell´interessato, ma nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottati dalle regioni in conformità al predetto schema tipo aggiornato di regolamento (sul quale il Garante ha formulato il parere di conformità il 26 luglio 2012) e previa informativa all´interessato (artt. 13 e 20 del Codice).

Nell´ambito dei lavori del tavolo tecnico interregionale di aggiornamento dello schema tipo di regolamento per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari, cui ha partecipato l´Ufficio del Garante, le regioni hanno evidenziato, al riguardo, che tale modalità di trattamento non risultava contemplata nelle schede dello schema tipo di regolamento approvato nel luglio 2006 (doc. web n. 1272225) relative alle attività amministrative correlate alle dipendenze e alle attività medico-legali inerenti l´accertamento dell´idoneità in ambito di diritto al lavoro (schede nn. 23 e 33, allegato B)).

In tale quadro, pertanto, nel predetto parere del 26 luglio 2012 sullo schema tipo aggiornato di regolamento, il Garante ha previsto che, per ciò che concerne le attività medico-legali di competenza degli organismi sanitari inerenti l´accertamento dell´idoneità in ambito di diritto al lavoro e le attività amministrative correlate alle dipendenze, nelle schede nn. 23 e 33 dell´Allegato B), le modalità di trattamento dei dati siano integrate attraverso l´indicazione della modalità denominata "supporto video". Nel medesimo parere l´Autorità ha poi demandato ad un autonomo provvedimento l´individuazione delle garanzie a tutela della dignità e della riservatezza degli interessati da porre in essere nell´ambito di tali trattamenti (cfr. punto 4).

Con il presente provvedimento l´Autorità provvede, quindi, all´individuazione, nei termini riportati nel successivo paragrafo 3, delle predette garanzie che gli organismi sanitari devono adottare qualora intendano fare uso di sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario.

2. Sistemi di videosorveglianza all´interno dei servizi igienici per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario effettuato a fini di cura della salute.

L´utilizzo di sistemi di videosorveglianza all´interno dei servizi igienici delle strutture sanitarie per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini di cura della salute dell´interessato costituisce una peculiare modalità di trattamento strettamente necessaria per assicurare l´inalterabilità e la provenienza di tale campione, elementi indispensabili per garantire una corretta somministrazione della terapia medica all´interessato medesimo.

Il trattamento dei dati personali connesso alla procedura di raccolta del campione urinario, riconducibile ad un trattamento di dati effettuato da soggetti pubblici in ambito sanitario per la tutela della salute e dell´incolumità fisica dell´interessato, può essere effettuato previa manifestazione del consenso informato dell´interessato (artt. 13 e 75 e ss. del Codice). Tuttavia, l´utilizzo dei citati sistemi di videosorveglianza, costituendo -come sopra richiamato- una peculiare modalità di detto trattamento, non richiede l´acquisizione da parte dell´organismo sanitario di uno specifico e autonomo consenso al riguardo, essendo sufficiente la manifestazione di volontà resa, con un´unica dichiarazione, dall´interessato in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità di cura (art. 81 del Codice). Ciò affinché sia assicurato un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione (art. 2, comma 2 del Codice).

3. Cautele e accorgimenti.

Nei casi sopra descritti, la particolare natura dei dati trattati (immagini della persona ripresa durante il conferimento del campione urinario), il luogo ove viene effettuata la raccolta dei dati (servizio igienico) e le modalità del trattamento (tramite installazione di una telecamera che rende visibili le immagini in remoto) rendono necessario individuare specifiche cautele ed accorgimenti a tutela, in particolare, della dignità degli interessati (cfr. -per i trattamenti di cui al punto 1 del presente provvedimento-il parere del 26 luglio 2012 citato), anche in conformità alle misure prescritte dal Codice per le strutture sanitarie nel predetto provvedimento generale del 9 novembre 2005 (art. 83 del Codice).

Con il presente provvedimento il Garante intende, pertanto, definire un quadro unitario di cautele e accorgimenti che gli organismi sanitari, qualora intendano utilizzare un sistema di videosorveglianza all´interno dei propri servizi igienici per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario effettuato dai medesimi organismi ai soli fini certificatori e di cura della salute, sono tenuti ad applicare. In particolare, tali soggetti devono prevedere che:

1) all´interessato sia data preventivamente la facoltà di scegliere se avvalersi dell´osservazione diretta di un operatore sanitario o della rilevazione delle immagini attraverso un sistema di videosorveglianza;

2) sia garantito che le immagini rilevate attraverso l´impianto di videosorveglianza in questione non siano registrabili;

3) il servizio igienico attrezzato con il sistema di videosorveglianza ove avviene la raccolta del campione urinario sia dedicato in via esclusiva a tali controlli; qualora non sia possibile garantire tale esclusività, siano introdotte idonee cautele e accorgimenti affinché sia preclusa la possibilità di funzionamento dei predetti sistemi di videosorveglianza qualora il servizio igienico sia utilizzato da soggetti diversi da quelli che devono essere sottoposti ai menzionati controlli;

4) l´abilitazione a visionare le immagini rilevate attraverso il sistema di videosorveglianza sia fornita solo al personale sanitario preposto al controllo della procedura di raccolta del campione urinario, preventivamente designato per iscritto quale incaricato del trattamento dei dati, anche in relazione ai profili di sicurezza (artt. 30-34 e Allegato B) al Codice); tale personale deve, preferibilmente, appartenere allo stesso sesso della persona sottoposta al controllo;

5) sia precluso, comunque, al predetto personale, anche attraverso idonee e puntuali istruzioni, la registrazione delle immagini che appaiono sullo schermo durante la procedura di raccolta del campione, anche tramite l´utilizzo di dispositivi elettronici di ripresa, inclusi telefoni cellulari abilitati.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Garante (www.garanteprivacy.it) e, considerata la sua valenza generale, è inviato alle regioni e province autonome affinché provvedano a divulgarlo presso le strutture sanitarie competenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive agli organismi sanitari che intendono fare uso di sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori, nonché di cura della salute di rispettare le cautele e gli accorgimenti individuati nel paragrafo 3 del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia