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Impianto di videosorveglianza collocato in prossimità dell'apparecchio di rilevazione delle presenze - 18 aprile 2013 [2483269]

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[doc. web n. 2483269]

Impianto di videosorveglianza collocato in prossimità dell´apparecchio di rilevazione delle presenze - 18 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 200 del 18 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il d.l. 14 novembre 1992, n. 433 (Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali) convertito nella legge 14 gennaio 1993, n. 4;

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTA la segnalazione del 2 luglio 2012 di XY, dipendente in servizio del Ministero per i beni e le attività culturali − Archivio di Stato di Messina, con la quale lamentava il trattamento di dati personali effettuato dal datore di lavoro mediante un impianto di videosorveglianza, con particolare riferimento alla rilevazione delle immagini in prossimità dell´"apparecchio di rilevazione delle presenze", ritenendolo in violazione della disciplina di protezione dei dati personali nonché della normativa di settore in materia di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300);

VISTI gli elementi acquisiti in loco nei giorni 28 e 29 novembre 2012, su delega di questa Autorità, dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di Finanza dai quali emerge che:

-  il sistema di videosorveglianza – attivo dal 1° luglio 2010 e costituito da ventidue "telecamere a colori a focale fissa non brandeggiabili" (dotate di capacità di definizione delle immagini tale da consentire l´identificazione dei soggetti ripresi), quattro monitor e due registratori digitali – è stato installato "al fine di salvaguardare le persone ed i beni custoditi nello stabile", anche alla luce dell´art. 1, d.l. 14 novembre 1992, n. 433 (Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali) conv. in l. 14 gennaio 1993, n. 4 (cfr. verbale 29 novembre 2012, p. 1 s.; verbale 28 novembre 2012, p. 2);

-  le telecamere, posizionate "in luoghi comuni dei locali dell´Archivio di Stato […], in due ambienti adibiti a consultazione da parte di utenti esterni ed a eventuale spazio per l´allestimento di mostre" (cfr. verbale 28 novembre 2012, p. 3), sono in particolare installate nel numero di:

sei, esternamente al fine di inquadrare i due ingressi principali ed un´area esterna in prossimità di un´uscita di sicurezza dello stabile;

otto, al piano terra dello stabile, rispettivamente ai quattro angoli del perimetro della sala convegni e della sala studio;

sei, lungo i corridoi del primo piano;

due, in modo da inquadrare l´accesso al primo piano dalle scale e un ingresso all´edificio (cfr. verbale 28 novembre 2012 p. 4 nonché la pianta dello stabile, all. n. 2 al verbale);

-  a seguito dei rilievi formulati dal segnalante, è stato modificato l´angolo di ripresa di quelle insistenti sull´area occupata dal rilevatore di presenze (cfr. verbale 28 novembre 2012, p. 3 e p. 4);

- ancorché le telecamere siano "installate in luoghi dove transitano anche dipendenti" ‒ in particolare nelle sale convegni e studio (sì da "inquadrare anche i dipendenti che effettuano il servizio di sorveglianza nelle predette sale": cfr. verbale 28 novembre 2012 p. 4) nonché nei luoghi adibiti alla consultazione dei documenti ed alla visione dei beni archivistici da parte degli utenti ("costantemente presidiati durante l´orario di servizio, da personale preposto": cfr. verbale 29 novembre 2012, p. 3) ‒, il rappresentante dell´Archivio di Stato ne ha escluso l´impiego ai fini di "controllo a distanza dei lavoratori anche in ragione del fatto che le registrazioni vengono cancellate automaticamente trascorse 48 ore e che nessun dipendente […] è in possesso delle password di accesso alle immagini registrate essendo le stesse affidate esclusivamente alla ditta manutentrice";

- le immagini – "registrate in modalità continua nell´arco delle 24 ore e sette giorni su sette" (cfr. verbale 29 novembre 2012, p. 3) – possono essere visionate attraverso i quattro monitor di cui è dotato il sistema, due dei quali posizionati "all´interno di un locale tecnico provvisto di porta antintrusione corazzata ove sono custoditi anche i due registratori digitali" da parte del tecnico della società manutentrice (cfr. verbale 28 novembre 2012 p.4) e altri due "ubicati al primo piano all´interno di un´area ove è presente il personale di vigilanza" che visualizzano "esclusivamente le immagini provenienti dalle due telecamere esterne poste nei pressi dei due ingressi" (cfr. verbale 28 novembre 2012, p. 4);

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti risulta altresì che:

-  i dipendenti con funzioni di assistenti alla vigilanza in servizio presso l´Archivio di Stato di Messina sono stati designati incaricati del trattamento, ai sensi dell´art. 30 del Codice, con specifico riguardo alla "sorveglianza all´ingresso attraverso i monitor" (cfr. lettera di incarico del direttore del 29 luglio 2010);

- a tutto il personale in servizio, con particolare riferimento agli assistenti alla vigilanza, sono state impartite istruzioni in merito al funzionamento del menzionato sistema di videosorveglianza (cfr. comunicazione di servizio del 20 luglio 2010, prot. 1280);

- in prossimità delle telecamere sono risultati affissi appositi avvisi concernenti il sistema di videosorveglianza;

CONSIDERATO che anche il dipendente dell´impresa incaricata della manutenzione degli impianti di videosorveglianza è stato designato quale incaricato del trattamento da parte del direttore dell´Archivio di Stato di Messina (cfr. lettera di incarico del direttore del 29 luglio 2010);

RILEVATO che larga parte delle telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza è in grado di riprendere aree dell´Archivio di Stato di Messina – quali gli accessi all´edificio, corridoi nonché locali presidiati (sala convegni e sala studio), proprio in considerazione della loro frequentazione da parte dell´utenza – nelle quali transito o sostano (talvolta continuativamente) i lavoratori, con conseguente possibilità di controllarne l´attività;

RILEVATO inoltre che l´installazione delle telecamere non risulta essere avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 (cfr. verbale 29 novembre 2012, p. 3);

RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice (cfr. Provv.ti 17 novembre 2011, doc. web n. 1859558; 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892), considerato che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa non è escluso dalla circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490) né in ragione del fatto che i lavoratori siano al corrente della sua esistenza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

VISTE le circolari ministeriali n. 189 del 12 ottobre 2006 e n. 18 del 3 maggio 2010 del Ministero per i beni e le attività culturali−Direzione generale per gli archivi;

RILEVATO che, pur essendo lecito, in presenza di specifiche esigenze di tutela del patrimonio archivistico, "l´impiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi" nei musei, nelle biblioteche statali e negli archivi di Stato per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e da danneggiamenti al patrimonio dello Stato (cfr. art. 1, d.l. n. 433/1992), l´installazione dei predetti sistemi di videosorveglianza e le operazioni di trattamento delle immagini raccolte devono comunque essere effettuate nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, peraltro espressamente richiamata dalla menzionata circolare ministeriale n. 189, del 12 ottobre 2006;

RITENUTO di dover prescrivere al Ministero per i beni e le attività culturali − Archivio di Stato di Messina, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di espletare le procedure previste dall´art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970 sul controllo a distanza dei lavoratori;

RITENUTO che, più correttamente, in considerazione di quanto disposto dagli artt. 29 e 30 del Codice, l´Archivio di Stato di Messina dovrà provvedere a designare la società che assicura la manutenzione del sistema quale "responsabile del trattamento" (in luogo della menzionata designazione del dipendente della medesima quale incaricato del trattamento, non operando questi, come richiesto dal menzionato art. 30 del Codice, "sotto la diretta autorità" dell´Archivio di Stato di Messina);

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali − Archivio di Stato di Messina:

1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2, del Codice;

2. prescrive, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori, ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice di:

a. espletare le procedure previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 sul controllo a distanza dei lavoratori;

b. designare la società che assicura la manutenzione del sistema quale "responsabile del trattamento" ai sensi dell´art. 29 del Codice;

c. dare comunicazione al Garante, entro sessanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento, delle iniziative adottate in base ad esso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia