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Invio di messaggi promozionali senza aver fornito l'informativa - 9 gennaio 2014 [2904350]

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[doc. web n. 2904350]

Invio di messaggi promozionali senza aver fornito l´informativa - 9 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 3 del 9 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche come da ultimo modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009;

VISTA la segnalazione del signor Franco Piro del 2 luglio 2012 con la quale si lamenta la ricezione di diversi messaggi promozionali indesiderati relativi al sito di e-commerce www.evolvediffusion.com inviati via e-mail da parte di Evolve S.r.l. (di seguito, la società) nonostante le richieste di cancellazione inoltrate dal segnalante;

VISTA la nota del 10 dicembre 2012 con la quale la società ha rappresentato di aver raccolto i dati del segnalante in occasione dell´attivazione della garanzia relativa all´acquisto di un casco da motociclista di marca Shoei;

VISTO che la società ha aggiunto che il consenso alla ricezione di messaggi promozionali è stato ottenuto mediante la sottoscrizione del modulo di attivazione della garanzia specificando che "tutti i nominativi che appongono la firma in calce forniscono l´autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte di Evolve Srl. Tali dati sono utilizzati sia per l´attivazione della garanzia sia per finalità statistiche e commerciali oltre che per l´invio di materiale pubblicitario e promozionale";

VISTO che il modulo predetto, di cui la società allega una copia, è chiaramente identificato come "scheda di attivazione garanzia" e reca in calce uno spazio per la firma con la quale esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e le modalità descritte dall´informativa;

CONSIDERATO che all´interno di tale modulo viene richiesto di fornire numerosi dati personali e informazioni relative alle abitudini di acquisto senza che venga specificata l´obbligatorietà o meno del conferimento ed essendo altresì specificato che il modulo è "da compilare in ogni sua parte … e spedire per convalidare la garanzia";

VISTO che dall´unita informativa si evince unicamente che i dati forniti saranno trattati "per finalità statistiche e commerciali oltre che per l´invio di materiale pubblicitario e promozionale, anche per mezzo di società incaricate" senza tuttavia specificare la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati nonché i soggetti o le categorie di soggetti che potranno trattarli;

CONSIDERATO inoltre che la predetta informativa non individua chiaramente il trattamento che verrà fatto – soprattutto riguardo alle finalità statistiche e commerciali - dei dati personali forniti che, data l´ampiezza e il livello di dettaglio delle informazioni richieste, sono potenzialmente atti a definire profili e personalità degli interessati;

CONSIDERATO che le norme in materia di garanzia legale e commerciale sui prodotti, segnatamente gli artt. 128 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo" non subordinano l´esercizio del diritto all´obbligo per l´acquirente di fornire dati personali;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 1 lettera d) del Codice prevede che i dati personali oggetto di trattamento siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

CONSIDERATO, tuttavia, che tali finalità non sono chiaramente individuate nell´informativa resa all´atto dell´acquisizione del consenso;

VISTO l´art. 23, comma 3, del Codice, il quale prevede che il trattamento di dati personali da parte dei privati è ammesso solo previa acquisizione di un consenso dell´interessato libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati, e da documentare per iscritto; 

VISTO l´art. 24, comma 1, lett. b) del Codice che prevede, tra le altre, un´ipotesi di deroga rispetto all´obbligo dell´acquisizione del consenso qualora il trattamento sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato;

CONSIDERATO che i trattamenti di dati per finalità commerciali esulano da quelli necessari per adempiere al contratto di fornitura del servizio e che pertanto per il conseguimento di tali finalità, proprio perché ulteriori rispetto a quelle di carattere contrattuale, il titolare è tenuto alla preventiva acquisizione di uno specifico consenso;

CONSIDERATO inoltre che, come già rilevato da questa Autorità (v., in www.garanteprivacy.it, provv. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1388590; provv.  12 ottobre 2005, doc. web n. 1179604; provv. 3 novembre 2005, doc. web n.  1195215;  provv. 15 luglio 2010, doc. web n. 1741998, provv. 19 maggio 2011, doc. web n. 1823148), non può definirsi "libero", e risulta indebitamente necessitato, il consenso a ulteriori trattamenti di dati personali che l´interessato debba prestare quale condizione per conseguire una prestazione richiesta, e che gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare (cfr. provv.  24 febbraio 2005, punto 7, doc. web n.  1103045);

RILEVATO quindi che la società ha inviato messaggi promozionali via e-mail senza aver acquisito un consenso libero e specifico da parte del segnalante;

CONSIDERATO che la raccolta del consenso per finalità promozionali effettuata dalla società con le modalità sopra descritte costituisce un trattamento illecito di dati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice correlato alle attività di invio di messaggi promozionali senza l´acquisizione del necessario consenso libero, specifico e documentato degli interessati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento prescrittivo, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice con riferimento alla predisposizione di un´informativa conforme alle disposizioni dell´art. 13, comma 1, del Codice e all´adozione di apposite procedure per l´acquisizione del consenso libero e specifico di cui agli artt. 23 e 130, comma 2, del Codice;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica della sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, 23 e 130, del Codice e la conseguente applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni, e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è  altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RILEVATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE  la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali posto in essere da Evolve S.r.l. con sede in Fabriano (Ancona), frazione Cancelli, 128, Villa Miliani, per finalità promozionali, effettuato dalla medesima senza aver fornito un´idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice e senza aver ottenuto un consenso libero e specifico ai sensi degli artt. 23 e 130, comma 2, del Codice;

b) vieta a Evolve S.r.l., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il trattamento dei dati personali già acquisiti per le finalità di invio di messaggi promozionali, senza aver fornito la suindicata informativa e senza aver acquisito il succitato consenso, ferma restando l´utilizzabilità degli stessi dati per la fornitura dei servizi connessi alla garanzia sui prodotti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011 con ricorso dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data della sua comunicazione ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

ILRELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia