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Parere su uno schema di decreto ministeriale sullla costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) del casellario dell'assistenza - 23 gennaio 2014 [2922956]

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vedi anche newsletter del 25 febbraio 2014

 

[doc. web n. 2922956]

Parere su uno schema di decreto ministeriale sullla costituzione presso l´Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) del casellario dell´assistenza - 23 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 26 del 23 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell´8 gennaio 2014;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto ministeriale, da adottarsi di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, concernente la costituzione, presso l´Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), del casellario dell´assistenza (art. 13, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

In attuazione del predetto art. 13, lo schema in esame prevede che il casellario costituisca l´anagrafe generale delle posizioni assistenziali con compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate, nonché delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno. Tali informazioni contribuiscono, infatti, ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono parte della base conoscitiva del sistema informativo dei servizi sociali di cui all´art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito SISS (art. 2, comma 1).

A tal fine, gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate devono mettere a disposizione del casellario le informazioni di propria competenza individuate dallo schema di decreto. Resta fermo in ogni caso che il casellario raccoglie informazioni connesse alle sole prestazioni sociali per la cui erogazione è necessaria l´identificazione del beneficiario (art. 2, comma 2).

RILEVATO

1. Il casellario.

Nello schema è previsto che il casellario sia costituito dalle seguenti componenti:

a) banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE", sul quale in Garante ha espresso il proprio parere il 17 gennaio 2013 (doc. web n. 2300596);

b) banca dati delle prestazioni sociali non incluse tra quelle di cui alla lettera a);

c) banca dati delle valutazioni multidimensionali, nel caso in cui alle prestazioni individuate nelle lettere a) e b) sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale (art. 2, comma 3).

L´elenco delle prestazioni sociali è riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante dello schema di decreto. Detta tabella recepisce, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, l´elenco già individuato nel citato decreto 8 marzo 2013. L´eventuale ampliamento di tale elenco potrà avvenire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori (art. 3, comma 1).

In particolare, per le prestazioni sociali, sono censite nel casellario le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell´ente erogatore e del beneficiario;

b) tipologia delle prestazioni sociali;

c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali;

d) in caso di prestazioni sociali agevolate, informazioni relative al valore sintetico dell´ISEE, dell´ISR e dell´ISP, nonché informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d´età, estratte dal sistema informativo dell´ISEE di cui all´art. 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Il casellario contiene altresì i dati relativi:

- alle prestazioni sociali di natura previdenziale rilevanti per il SISS (prestazioni di natura previdenziale o comunque rivolte esclusivamente ai lavoratori, che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti assumono rilievo per le finalità del SISS);

- alle agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS (agevolazioni che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti sono assimilabili alle prestazioni sociali, per quanto non erogate in forma diretta mediante trasferimenti monetari). A tal fine il casellario acquisisce le informazioni su tali agevolazioni tributarie dall´anagrafe tributaria solo in presenza di una posizione assistenziale già attivata a seguito di erogazione di altra prestazione sociale. In ogni caso, le predette informazioni sono acquisite solo in presenza di valori positivi dell´agevolazione tributaria e sono visualizzabili secondo modalità che impediscono l´identificazione dei soggetti (art. 3, comma 5).

Le modalità attuative e le specifiche tecniche per l´acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati che costituiscono il casellario dovranno essere definite dall´Inps con decreto direttoriale, sentito il Garante, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 2, comma 5).

2. La valutazione multidimensionale per la presa in carico

Come sopra evidenziato, nel caso in cui all´erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, è previsto che gli enti erogatori mettano a disposizione del casellario le informazioni sulla valutazione multidimensionale, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, individuate nella Tabella 3, che costituisce anch´essa parte integrante dello schema in esame (art. 4, comma 1).

Tali informazioni sono organizzate in tre sezioni, che costituiscono moduli separati del casellario, relative a distinte aree di utenza:

a) infanzia, adolescenza e famiglia attraverso il modulo SINBA (sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie);

b) disabilità e non autosufficienza attraverso il modulo SINA (sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti);

c) povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio, attraverso il modulo SIP (sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell´esclusione sociale).

Con riferimento alle informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA, l´acquisizione da parte del casellario avviene in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono il codice fiscale dei beneficiari utilizzandolo esclusivamente per associare alle informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA quelle sulle eventuali ulteriori prestazioni sociali e quelle eventualmente estratte dal sistema informativo dell´ISEE. A seguito di tale associazione, le informazioni sono automaticamente riaggregate al fine di garantire la non identificabilità degli interessati, prevedendo comunque livelli minimi di aggregazione individuati nello schema (art. 4, comma 4).

Le procedure mediante le quali si assicura la non identificabilità degli interessati, che deve essere comunque garantita all´atto dell´acquisizione delle informazioni del modulo SINBA da parte del casellario, sono indicate nel predetto decreto direttoriale dell´Inps, garantendo altresì la non reversibilità del processo di associazione tra le informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA e le altre presenti nel casellario (art. 4, comma 4).

In sede di prima applicazione, la predetta Tabella 3 recepisce, per i moduli SINA e SINBA, le informazioni definite nei moduli in fase di sperimentazione d´intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome, di cui all´art. 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze. Per quanto riguarda, invece, le informazioni raccolte attraverso il modulo SIP, la definizione dei flussi informativi sarà oggetto di apposita sperimentazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d´intesa con le Regioni e le Province autonome (art. 4, commi 3 e 5).

Al termine della fase di sperimentazione e a seguito della verifica della congruità dei flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, sentito il Garante, si procederà all´integrazione ed all´eventuale revisione dei flussi informativi per tutto il territorio nazionale. Con il medesimo provvedimento si procederà altresì alla definizione dei flussi informativi del modulo SIP (art. 4, comma 6).

3. Utilizzo del casellario

Nello schema in esame viene previsto che l´Inps renda disponibili, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nel casellario, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità, stabilite con il predetto decreto direttoriale dell´Inps, che rendono gli interessati non identificabili, ai seguenti soggetti:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell´efficienza e dell´efficacia degli interventi, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;

b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonché altri enti pubblici ai quali, in conformità alle leggi vigenti,  sia affidata la programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle medesime prestazioni, oltre alle finalità di cui alla lettera a).

Le medesime informazioni possono essere altresì utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politiche sociali e assistenziali da presentare alle Camere ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno (art. 5, comma 2).

L´Inps fornirà, inoltre, al Ministero dell´economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo Ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio (art. 5, comma 4).

Al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse, sono rese disponibili a ciascun ente locale le informazioni, corredate di codice fiscale, relative alle prestazioni sociali erogate esclusivamente dal medesimo ente, nonché alle prestazioni erogate dall´Inps (art. 5, comma 5).

Per quanto concerne le informazioni contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate, restano fermi i presupposti e le modalità di accesso previsti  per l´Inps, l´Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza dal citato decreto dell´8 marzo 2013 al fine di rafforzare i controlli connessi all´erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all´ISEE, nonché all´irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni (art. 5, comma 3).

4. Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza

Lo schema di decreto precisa che l´Inps, titolare del trattamento dei dati, è tenuto a garantire la gestione tecnica ed informatica del casellario e che l´ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all´Istituto ai fini della costituzione del casellario (art. 6, commi 3 e 4).

In particolare, viene previsto che, al fine dell´applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell´art. 31 del Codice, l´Inps, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, approvi con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Tale disciplinare deve specificare le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell´ambito del casellario (art. 6, comma 5).

In relazione ai tempi di conservazione, viene stabilito che l´Inps cancelli la posizione assistenziale dal casellario trascorsi 5 anni dall´anno di ultima erogazione di una prestazione sociale al beneficiario interessato (art. 2, comma 4).

RITENUTO

La versione dello schema di decreto in esame tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggerite dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici del Ministero del lavoro nel corso di riunioni e contatti informali, volti a perfezionare il testo e a rendere conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali i trattamenti ivi previsti.

Le osservazioni dell´Ufficio hanno riguardato, in particolare:

- la selezione delle tipologie di prestazioni sociali destinate a confluire nel casellario;

- la definizione delle condizioni che comportano l´inserimento dei dati relativi ad alcune prestazioni sociali nel casellario (ad esempio, esclusivamente in relazione a prestazioni sociali per la cui erogazione è necessaria l´identificazione del beneficiario o erogate nell´ambito della presa in carico dell´interessato da parte del servizio sociale professionale);

- l´individuazione delle tipologie di agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS, limitando l´acquisizione delle informazioni ai casi di presenza di una posizione assistenziale già attivata a seguito di erogazione di altra prestazione sociale e prevedendo che le informazioni, acquisibili solo in presenza di valori positivi dell´agevolazione tributaria, siano visualizzabili secondo modalità che impediscono l´identificazione dei soggetti;

- la separazione delle informazioni relative alla valutazione dimensionale, prevedendone la raccolta solo in caso in cui l´erogazione di una prestazione sociale sia associata alla presa in carico del beneficiario da parte del servizio sociale professionale;

-  le modalità di raccolta, di aggregazione e di anonimizzazione delle informazioni acquisite attraverso il modulo SINBA, garantendo l´irreversibilità del processo di associazione tra tali informazioni e le altre presenti nel casellario, in considerazione dell´estrema delicatezza dei dati e della vulnerabilità degli interessati (minori in situazione di disagio), nonché delle modalità centralizzate di trattamento;

- l´individuazione dei soggetti legittimati ad accedere al casellario e la specificazione dei presupposti, finalità e modalità di accesso.

Le osservazioni sono state integralmente recepite dall´Amministrazione interessata e lo schema di decreto non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Il Garante non ha, pertanto, osservazioni da formulare.

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, concernente la costituzione, presso l´Inps, del casellario dell´assistenza, ai sensi dell´art. 13, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Roma, 23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia