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Richiamo del Garante ai Ministeri: gli atti emanati senza consultarci sono annullabili - 9 gennaio 2001

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Richiamo del Garante ai Ministeri: gli atti emanati senza consultarci sono annullabili

Il Garante per la protezione dei dati personali ha nuovamente scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri per segnalare il persistere di omissioni da parte dei Ministeri nel consultare l´Autorità al momento di predisporre regolamenti ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalle norme sulla privacy.

Alcuni degli esempi più recenti di tale inadempienza sono: il decreto del Ministro dell´interno dell´11 dicembre 2000 (G.U. 19 dicembre 2000, n. 295), sulle modalità di rilevazione e comunicazione giornaliera di dati relativi ai clienti degli alberghi, il d.P.R. 10 ottobre 2000 n.333 (G.U. 18 novembre 2000, n. 270), recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e il d.P.C.M. 31 ottobre 2000 (G.U. 21 novembre 2000, n. 272) in materia di protocollo informatico.

Nel sottolineare, pertanto, ancora una volta che i provvedimenti mancanti del parere previsto dalla legge 675 del 1996 sono illegittimi e annullabili, l´Autorità ha deciso di segnalarli anche sul proprio sito www.garanteprivacy.it per portarli a conoscenza dei cittadini. Il parere del Garante, infatti, ha la funzione di far presente alle diverse amministrazioni le esigenze di assicurare, in tutti i casi, il massimo rispetto dei diritti dei cittadini in una materia che riguarda l´uso di informazioni personali, spesso assai delicate.

A dimostrazione di tale mancato adempimento, nell´ottobre 2000 in una lettera alla Presidenza del Consiglio, il Garante aveva già rilevato il mancato rispetto della legge sulla riservatezza dei dati per quanto riguarda la richiesta del parere all´Autorità, sottolineando ancora una volta la circostanza che i regolamenti e gli atti amministrativi adottati senza la consultazione del Garante sono viziati e annullabili per violazione della legge sulla riservatezza dei dati e del diritto comunitario in materia. Qualora dovessero persistere tali violazioni, il Garante si vedrebbe costretto a portarle a conoscenza anche delle competenti autorità comunitarie.

Tra i vari casi da citare: il d.m. 30 maggio 2000 del Ministro del commercio con l´estero in materia di dati sensibili (G.U. 1 luglio 2000, n.152); il d.P.R. 12 luglio 2000, n.257 sulle attività formative fino al diciottesimo anno di età (G.U. 15 settembre 2000, n.216); la direttiva del P.C.M. 28 ottobre 1999 (gestione informatica dei flussi documentali nella pubbliche amministrazioni, G.U. 11 dicembre 1999, n.290); il d.m. del Ministro delle finanze 15 giugno 2000 sulle scommesse (G.U. 12 luglio 2000, n.161); il d.P.R. 8 marzo 1999, n.70 (telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, G.U. 25 marzo 1999, n.70); il d.m. del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n.159 (riguardante l´A.I.M.A.); il decreto 19 marzo 1999 del Ministro delle finanze (interscambio di dati relativamente all´I.C.I., G.U. 16 aprile 1999, n.88); il d.m. del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n.264 sulla tenuta dei registri informatizzati presso gli uffici giudiziari (G.U. 26 settembre 2000, n.225); il d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 (nuovo regolamento sull´ordinamento penitenziario, G.U. 22 agosto 2000, n.195).

Si riporta l´elenco delle fonti richiamate, per una rapida consultazione:

  • d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 - Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
  • d. P.R. 12 luglio 2000, n. 257 - Regolamento di attuazione dell´articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l´obbligo di frequenza di attivita´ formative fino al diciottesimo anno di eta´
  • d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 - Regolamento recante norme sull´ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà
  • d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 - Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell´articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191
  • d.P.C.M. 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428
  • Direttiva P.C.M. 28 ottobre 1999 - Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni
  • Ministero del commercio con l´estero - d.m. 30 maggio 2000 - Trattamento dei dati sensibili di competenza del Ministero del commercio con l´estero
  • Ministero delle finanze
    • d.m. 15 giugno 2000 - Norme disciplinanti l´accettazione telefonica o telematica delle scommesse ippiche, in attuazione dell´art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169
    • d.m. 19 marzo 1999 - Approvazione dei termini e delle modalità per l´interscambio fra i comuni e il sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all´imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l´anno 1997.
  • Ministro della giustizia - d.m. 27 marzo 2000, n.264 - Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari
  • Ministro dell´interno - d.m. 11 dicembre 2000, Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita´ di pubblica sicurezza dell´arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive
  • Ministero delle politiche agricole - d.m. 21 maggio 1999, n. 159 - Regolamento concernente norme di attuazione dell´articolo 1, comma 5, del D.L. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1999, n. 118, recante: ´Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario´

Roma, 9 gennaio 2001

 

Scheda

Doc-Web
30983
Data
09/01/01

Tipologie

Comunicato stampa