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Lavoro e previdenza sociale - Cartellini identificativi dei lavoratori - 11 dicembre 2000 [30991]

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[doc web n. 30991]

Lavoro e previdenza sociale - Cartellini identificativi dei lavoratori - 11 dicembre 2000

Il provvedimento interessa i dipendenti di pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, compagnie aeree, aziende di trasporto, servizi di ristorazione, ecc. e individua i presupposti e le garanzie per gli interessati per ciò che riguarda l´inclusione delle loro generalità e di altri dati personali nei badge o cartellini identificativi utilizzati sul posto di lavoro.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le numerose segnalazioni pervenute sull´uso di cartellini identificativi da parte del personale dipendente di soggetti pubblici e privati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

Sono giunte a questa Autorità molte richieste di parere formulate, in particolare, da pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, compagnie aeree e aziende di trasporto o di servizi di ristorazione, oltre che da diretti interessati, in merito alla conformità alla legislazione sulla protezione dei dati personali delle normative contrattuali od organizzative che impongono al personale a contatto con il pubblico (ad esempio, personale di volo e di terra di compagnie aeree; personale paramedico o impegnato in servizi di ristorazione, ecc.) di appuntare sul vestito o sulla divisa un cartellino identificativo, che contiene svariati dati personali, seppure secondo scelte tra loro in parte differenziate delle diverse fonti che prevedono questi cartellini identificativi.

Questo fenomeno, piuttosto diffuso specialmente negli ultimi anni, risponde ad evidenti finalità di miglioramento del rapporto fra operatori pubblici o privati ed utenti dei servizi o clienti degli esercizi commerciali, attraverso una maggiore responsabilizzazione del personale e una più agevole possibilità degli utenti o dei clienti di comprendere la qualificazione dei diversi soggetti con cui entrano in rapporto e di potersi quindi tutelare in modo adeguato.

Molti dei ricorrenti, pur affermando di condividere queste finalità, lamentano che l´esposizione al pubblico di alcuni dati personali che possono portare ad un´agevole identificazione, come ad esempio la denominazione personale o i dati anagrafici, diffonderebbe in modo eccessivo ed ingiustificato dati personali, esponendo gli interessati anche a possibili improprie pressioni da parte di chi ne venga così a conoscenza, come pure a successivi contatti per ragioni estranee all´attività lavorativa.

La legislazione italiana sulla protezione dei dati personali, in attuazione della direttiva n. 95/46/CE, pone una serie di norme al fine di garantire in una società caratterizzata da ampli flussi informativi, che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche", secondo quanto prescrive l´art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .

Uno dei principi fondamentali della direttiva europea e della legislazione italiana appare quello secondo cui i dati personali trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita: se, infatti, il perseguimento di una determinata finalità legittima una limitazione della riservatezza personale, questa deve essere però ridotta al minimo indispensabile.

Fra le forme di trattamento dei dati personali vi è anche la diffusione, che incontra limiti particolari, in quanto idonea a trasmettere i dati personali ad un numero indeterminato di persone, con quindi una conseguente definitiva rinuncia a tutelare la riservatezza personale dei dati così diffusi.

Per questo motivo le disposizioni degli articoli 20 e 27, commi 3 e 4 , della legge n. 675/1996, rispettivamente per il settore privato e pubblico, ammettono la diffusione di dati personali solo a precise condizioni, al di là dell´ipotesi dell´espresso e volontario consenso dell´interessato.

Il caso in esame, consistente nella diffusione dei dati personali dei dipendenti riportati sui cartellini di identificazione, può quindi trovare il suo fondamento nella previsione che i soggetti privati possono diffondere dati personali "in adempimento di un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" e che i soggetti pubblici possono far ciò se è previsto "da norme di legge o di regolamento". La circostanza poi che a portare il cartellino sia lo stesso dipendente interessato non far venir meno il fatto che si tratta pur sempre di una forma di diffusione di dati operata su disposizione del datore di lavoro.

Nell´ambito del rapporto di lavoro di tipo privato il dovere di portare in modo visibile un cartellino personale identificativo sembra trovare fondamento in alcune prescrizioni di accordi sindacali aziendali o dei cosiddetti "regolamenti aziendali", il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto di lavoro. Peraltro deve notarsi che non di rado il cartellino di riconoscimento personale sembra cumulare finalità diverse, alcune delle quali relative alla vita interna all´azienda (controlli sulle entrate ed uscite dall´azienda, riconoscimento da parte di colleghi o dirigenti, accessi ad aree riservate) ed altre relative invece ai rapporti con gli utenti o i clienti.

Relativamente a questa ultima finalità, non risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino (o sulla parte del cartellino agevolmente visibile da chiunque) dati personali quali quelli identificativi delle generalità e di quelli anagrafici, a differenza dell´immagine fotografica, della definizione del ruolo professionale svolto ed eventualmente di un nome, numero o sigla identificativi, che già da soli possono permettere un agevole esercizio da parte dell´utente o del cliente dei loro diritti. In applicazione quindi del principio di pertinenza e di non eccedenza, appare ingiustificabile la compressione della riservatezza personale nei limiti suddetti.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche in riferimento al settore pubblico e non solo ovviamente in riferimento a rapporti di lavoro che siano stati integralmente "privatizzati".

In alcuni atti amministrativi di natura organizzativa o con funzioni di indirizzo, sia a livello nazionale che a livello locale, si prescrive, al fine di una maggiore trasparenza e responsabilità soprattutto alla luce dei principi della legge 241/1990, che alcune strutture della pubblica amministrazione o i concessionari pubblici prevedano l´adozione da parte del loro personale di cartellini identificativi personali. Anche in questo caso, specie in assenza di precise disposizioni di legge o di regolamento che prescrivano puntualmente il contenuto dei cartellini identificativi, appare non giustificabile che amministrazioni pubbliche o concessionari pubblici impongano la diffusione di elementi identificativi personali non pertinenti ed inutilmente eccedenti rispetto alle finalità di responsabilizzare maggiormente il personale e di fornire agli utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con cui entrano in rapporto.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

segnala ai datori di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 , la necessità di conformare il trattamento di dati personali svolto in materia di cartellini identificativi per il personale dipendente alle indicazioni del presente provvedimento.

Roma, 11 dicembre 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli