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Trattamento dei dati personali - Procedibilità d'ufficio - 7 ottobre 1999 [31027]

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[doc. web n. 31027]

Trattamento dei dati personali - Procedibilità d´ufficio - 7 ottobre 1999

Quale che sia la qualificazione di un atto come quello in esame, il Garante può in ogni caso instaurare d´ufficio un autonomo procedimento per valutare la fondatezza dei rilievi e delle segnalazioni che rinvenga in un qualunque atto comunque pervenuto all´Ufficio, quale che sia la sua natura.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il provvedimento del Garante in data .. … .. con il quale, a seguito della qualificazione come reclamo dell´istanza presentata il .. …. … da … …. , in proprio e nell´interesse del proprio figlio minore …. …., è stato instaurato un procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 675, per verificare la fondatezza dei rilievi prospettati nella citata istanza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a), del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con nota in data 5 luglio 1999, nel trasmettere copia della decisione con la quale veniva qualificata come "reclamo" l´istanza presentata il .. ….. … da …. ….., ha invitato la Società ed il direttore responsabile del settimanale ….. a far pervenire ogni utile elemento di valutazione in merito alle asserite violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali. Nel reclamo, la ricorrente aveva lamentato la pubblicazione sul settimanale di un servizio corredato da fotografie e didascalie, nel quale venivano riprodotte alcune immagini del proprio figlio minore accompagnate dall´indicazione di una serie di elementi e circostanze ad esso relative.

A giudizio dell´interessata il servizio giornalistico, in ragione del suo contenuto e delle modalità di pubblicazione, avrebbe violato il diritto del minore alla riservatezza e alla tutela della propria personalità; si richiedeva, pertanto, che questa Autorità vietasse la pubblicazione di articoli e/o servizi che potessero violare ulteriormente tali diritti, con particolare riferimento all´art. 7 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´attività giornalistica, nonché alla legge 27 maggio 1991 n. 176 di ratifica della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo.

Il 30 luglio 1998 sono pervenuti dalla società gli elementi di valutazione richiesti. In tale nota il titolare del trattamento ha fatto presente che:

  • l´istanza dell´ interessata dovrebbe essere qualificata come ricorso anziché quale reclamo. Tale tesi verrebbe suffragata dal preventivo invio alla casa editrice di una richiesta finalizzata all´attuazione di uno degli specifici meccanismi di tutela di cui all´art. 13 della legge n. 675, nonché "da un espresso richiamo alle norme di legge che la Società avrebbe violato con la pubblicazione del servizio giornalistico", come pure dalla richiesta "di un preciso provvedimento cautelare di inibitoria da parte dell´Autorità Garante a carico della resistente";
  • risulterebbe difficile la qualificazione dell´atto come reclamo dal momento che quest´ultimo "(a differenza del ricorso che tende alla tutela di una precisa richiesta) potrebbe consistere nella indicazione di doglianze relative all´applicazione di provvedimenti adottati dal Garante o in richieste di interpretazione della legge";
  • la qualificazione dell´istanza come "reclamo" violerebbe inoltre "il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato espressamente disciplinato dall´art. 112 c.p.c.";
  • nelle more della procedura, peraltro, la società ha comunque soddisfatto le richieste dell´interessata "evitando ogni successiva pubblicazione di fotografie e/o servizi giornalistici concernenti il minore …. …. sì da rendere improcedibile il ricorso cautelare";
  • con specifico riferimento alle lamentate violazioni della legge n. 675, la società ritiene inoltre che la pubblicazione delle immagini oggetto del presente reclamo non abbia violato le norme della legge n. 675 specificamente volte a contemperare "l´interesse dell´individuo alla riservatezza e quello dell´attività giornalistica". In particolare non vi sarebbe contrasto con gli artt. 6 e 7 del citato codice deontologico. Infatti "all´art. 7 è disposto che nel rispetto della tutela della personalità e della riservatezza del minore, il giornalista dovrà valutare se la pubblicazione delle notizie e delle fotografie riguardanti il minore corrisponde all´interesse del minore stesso secondo i principi ed i limiti contenuti nella carta di Treviso". A parere del titolare del trattamento "tale interesse del minore deve essere letto nel senso di valutare, caso per caso, se al minore corrisponde l´interesse a non vedere pubblicata una sua particolare notizia o fotografia". In questo quadro le fotografie ed i relativi commenti riportati nelle didascalie, oggetto del presente reclamo, si qualificano "come una lecita espressione del diritto all´informazione in quanto non lesivi dell´immagine e della personalità del minore sulla base dei criteri indicati dalla normativa vigente".

La Rusconi Editore S.p.A. ha pertanto chiesto al Garante di "accertare e dichiarare l´improcedibilità e/o inefficacia del ricorso/reclamo" e, nel caso di esame nel merito, di "accertare e dichiarare la legittimità della pubblicazione" in oggetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. La questione relativa alla qualificazione come ricorso o reclamo dell´istanza della Sig.a …. (attività che rientra certamente tra i poteri decisori del Garante) è stata esaminata con il provvedimento del 31 marzo 1999.

Il tema non deve essere pertanto rivalutato in questa sede, non solo perché già affrontato e in quanto sarebbe spirato il termine di legge per provvedere sul ricorso di cui si ipotizza l´esistenza (art. 29, comma 4, legge n. 675), ma anche perché ogni decisione in proposito non condizionerebbe in alcun modo l´esame nel merito dei rilievi formulati dalla sig.a …….

Infatti, quale che sia la qualificazione di un atto come quello in esame, il Garante può in ogni caso instaurare d´ufficio un autonomo procedimento per valutare la fondatezza dei rilievi e delle segnalazioni che rinvenga in un qualunque atto comunque pervenuto all´Ufficio, quale che sia la sua natura.

Peraltro, la mancanza di speciali regole per la trattazione in contraddittorio delle segnalazioni e dei reclami (regole che sono previste invece per i ricorsi: cfr. art. 29 legge n. 675/1996 e d.P.R. n. 501/1998) non pregiudica le parti, le quali hanno anzi la possibilità di introdurre senza particolari formalità i necessari elementi di valutazione attraverso memorie, documenti, eventuali audizioni, ecc.

Ciò per qualsiasi ipotesi di possibile violazione della normativa a tutela dei dati personali, sia in riferimento ai diritti di cui all´art. 13, comma 1 (che possono essere fatti valere anche attraverso i ricorsi), sia in relazione ad altre situazioni, anche quando la legge n. 675 non preveda la possibilità di proporre un ricorso (es: trattamento di dati nelle ipotesi di cui all´art. 4).

Quanto al merito, le doglianze dell´interessata devono essere considerate in parte fondate.

Come è noto, ai sensi dell´art. 25 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, così come modificato dall´art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998 n. 171, il trattamento dei dati personali nell´esercizio della professione giornalistica deve rispettare anche le prescrizioni dell´apposito codice di deontologia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, che specifica tra l´altro alcune cautele necessarie per rispettare il principio dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d), e 25).

L´art. 7 del predetto codice deontologico individua alcune garanzie in materia di tutela dei minori che devono essere osservate nell´ambito della cronaca giornalistica. In particolare, il comma 3 precisa che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca", e che il giornalista, qualora "per motivi di interesse pubblico…decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Anche in virtù del collegamento tra il citato codice di deontologia e la "Carta di Treviso" è evidente, infine, che la tutela del minore si estende tanto più fuori dei casi di suo coinvolgimento in un fatto di cronaca.

Il minore in questione è persona in una certa misura nota al pubblico, ma tale notorietà, peraltro non diffusa, deriva piuttosto dal contesto familiare più che dai suoi diretti comportamenti e, comunque, non fa venir meno l´esigenza di tutelare in ogni caso la sua personalità e di valutare, quindi, se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo.

La citata "Carta", infatti, impone di tutelare "la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni".

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va osservato che la pubblicazione in questione non riguarda fatti o circostanze resi note dagli interessati o da loro comportamenti in pubblico, ma è basata su riprese a distanza di alcuni momenti della vita scolastica del minore associate a fantasiosi commenti sul suo stato d´animo che possono avere una qualche incidenza sulla sua identità ed incrementare la spettacolarizzazione del suo caso.

Non è priva di rilievo, peraltro, la cautela opportunamente osservata dal settimanale che ha provveduto a mascherare il volto degli altri minori compagni di scuola dell´interessato.

Va peraltro dato atto che il settimanale si è astenuto sinora dall´utilizzare ulteriormente il servizio in questione, anticipando spontaneamente una misura che va posta come oggetto della presente segnalazione che il Garante, a conclusione del procedimento, invia al titolare del trattamento ai sensi dell´art. 31, comma 1, della legge n. 675.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

segnala, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera c), della legge n. 675/1996, alla Società ed al direttore responsabile del settimanale la necessità di astenersi dal comunicare e diffondere ulteriormente i dati personali del soggetto interessato contenuti nel servizio in questione (fotografie, didascalie, ecc.).

Roma, 7 ottobre 1999

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli