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Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato - 6 novembre 2014 [3623877]

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vedi anche Newsletter del 22 dicembre 2014

[doc. web n. 3623877]

Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell´interessato - 6 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 501 del 6 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTE le richieste presentate in diverse occasioni e da ultimo nell´agosto del 2014 a Google Inc. dalla signora XY con la quale la stessa ha chiesto di deindicizzare l´url http:... rinvenibile mediante il motore di ricerca e concernente una vicenda di cronaca relativa ad un processo giudiziario a Lei riferibile;

VISTO che, in particolare, la segnalante lamenta che all´interno del predetto sito vengono riportati più documenti contenenti "dati personali riservati, illegalmente sottratti e/o falsificati", riferibili a terzi, comprese alcune comunicazioni interne della multinazionale HH inviate ai dipendenti indagati tra cui la segnalante;

VISTO che la HH stessa ha disconosciuto come propri i documenti denunciandone la falsità all´Autorità giudiziaria, e sui quali sono in corso specifici accertamenti da parte della magistratura;

VISTA la risposta formulata da Google Inc. che ha comunicato alla segnalante di non poter accogliere la richiesta di deindicizzazione dell´URL in questione in quanto "la medesima URL si riferisce a contenuti riguardanti la sua vita professionale di interesse pubblico";

RILEVATO che i documenti indicati dalla segnalante contengono numerosi dati personali eccedenti, nonché relativi anche a persone estranee alla vicenda in esame;

RILEVATO inoltre che i documenti stessi sono stati disconosciuti anche dalla medesima società farmaceutica;

RILEVATO, in particolare, che il giornalista può diffondere dati personali nei limiti dell´«essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (articolo 137, comma 3 del Codice e articoli 5 e 6 dell´allegato codice di deontologia);

RITENUTO, dunque, che la diffusione dei documenti vìola le disposizioni e i princìpi degli articoli 136 e ss. del Codice e gli articoli 5 e 6 del codice deontologico;

RITENUTO di dover dichiarare fondata nel caso di specie la richiesta di deindicizzazione dell´URL segnalata;

VISTI gli articoli 154, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. b), del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all´articolo 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´articolo 162, comma 2-ter, del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

prescrive, ai sensi degli articoli 154, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. b),  a Google Inc., con sede in Mountain View, USA, di deindicizzare la seguente url: http://....

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia