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Provvedimento del 5 febbraio 2015 [3848458]

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[doc. web n. 3848458]

Provvedimento del 5 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 77 del 5 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 31 ottobre 2014 da XX nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con cui il ricorrente, nel lamentare l´avvenuta ricezione di numerose comunicazioni promozionali indesiderate ai propri numeri di utenza fissa e mobile, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con le quali aveva chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, l´indicazione dell´origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, nonché di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; il ricorrente si è inoltre opposto al trattamento dei propri dati per finalità di carattere commerciale e ne ha sollecitato la cancellazione, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 17 e 18 novembre 2014 con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle diverse istanze del ricorrente, ha affermato che dalle informazioni acquisite dalle competenti funzioni aziendali risulta che "l´utenza telefonica fissa indicata non è più attiva con Telecom Italia e non risulta inserita in alcuna lista di contattabilità, né risulta effettuato alcun contatto da parte della scrivente società" e che "le due utenze mobili prepagate risultano migrate ad altro operatore ed inserite in alcune liste di contattabilità formate sulla base dei clienti che hanno prestato il consenso direttamente a Telecom Italia per finalità promo-pubblicitarie"; nella medesima nota la società resistente, nel fornire i dettagli delle lamentate chiamate promozionali effettuate da "alcuni Partner di Telecom Italia", ha affermato di aver "provveduto, in data 10.11.2014, a modificare a "NO" il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Telecom Italia per informazioni commerciali tramite telefono con riferimento a tutte e due le utenze mobili", come si evince dalla schermata dei sistemi informativi prodotta in allegato;

VISTE le note del 18 e 26 novembre 2014, nonché del 1°, 2 , 10 e 18 dicembre 2014 con cui il ricorrente ha rappresentato che, nonostante quanto affermato dalla società resistente, ha ricevuto numerose telefonate promozionali sia sul proprio numero di utenza mobile che sul numero di utenza fissa da parte di diversi operatori qualificatisi come operatori Telecom o di partner di Telecom Italia;

VISTA la nota del 18 dicembre 2014 con cui la società resistente, nel ribadire quanto già affermato nella nota del 17 novembre 2014, ha precisato che "dalle verifiche effettuate, il presunto Partner Eurocom di Telecom" - come individuato dal ricorrente nella telefonata promozionale ricevuta sul numero di utenza fissa il 29 novembre 2014 – "non risulta essere un partner di Telecom Italia", mentre la società Powerfone Albania, che avrebbe contattato il ricorrente sul numero di utenza mobile "una sola volta il 18 novembre 2014 alle ore 12.51, nel periodo di validità della lista di contattabilità formata il 4 novembre u.s., è subfornitore del nostro partner Business Solution ed entrambe sono state nominate responsabili del trattamento"; nella medesima nota la resistente ha comunque ribadito che in data 10 novembre 2014 è stato "modificato a NO il precedente consenso fornito dal ricorrente";

VISTA la nota del 15 gennaio 2015 con cui il ricorrente ha inviato copia della richiesta fatta dallo stesso  a Teletu (nuovo gestore telefonico )per acquisire il tabulato del traffico telefonico in chiaro riferito al numero di utenza fissa" per il periodo dal 01.11.2014 a tutt´oggi", al fine di dimostrare la veridicità di quanto affermato in ordine alla ricezione di telefonate promozionali;

VISTA la nota del 26 gennaio 2015 con cui Telecom Italia S.p.a. ha ritrasmesso copia della nota del 18 dicembre 2014, rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti e alla luce di quanto sopra esposto,  per quanto attiene esclusivamente ai diritti che possono essere legittimamente esercitati con lo strumento del ricorso, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste avanzate dal ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che l´utenza fissa non è inserita in alcuna lista di numeri contattabili da Telecom per finalità pubblicitarie e che, con riferimento alle utenze mobili, ha provveduto a  registrare,  in data 10.11.2014, la manifestata opposizione al trattamento per finalità promozionali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 250 euro, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia