g-docweb-display Portlet

Albi e ordini professionali - Regime di pubblicità delle sospensione dall'esercizio della professione - 16 giugno 1999 [38981]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 38981]

Albi e ordini professionali - Collegio dei geometri della Provincia di Vicenza - Regime di pubblicità delle sospensione dall´esercizio della professione - 16 giugno 1999

Gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all´albo, pubblicità che, in linea di principio, riguarda anche i provvedimenti che implicano modifiche allo status di iscritto all´albo quale quello di sospensione dall´esercizio della professione.

Roma, 16 giugno 1999

Collegio dei geometri della
Provincia di Vicenza
Contrà San Marco, 10
36100 Vicenza


OGGETTO: regime di pubblicità dei provvedimenti di sospensione dall´esercizio della professione di geometra

Codesto Collegio ha chiesto di conoscere se i provvedimenti di sospensione dall´esercizio della professione di geometra possano essere comunicati ad un ampia categoria di soggetti che hanno frequenti contatti con tali professionisti.

Su analoghe questioni il Garante ha già avuto modo di esprimersi in risposta a vari quesiti, chiarendo che la legge n. 675 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi e alla conoscibilità degli atti ad essi connessi (cfr. gli artt.12, comma 1, lett. c); 20, comma 1, lett. b); 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2, della legge n. 675/1996).

Il r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, recante il "regolamento per la professione di geometra" individua, all´art. 8 i soggetti cui devono essere comunicati l´albo ed i provvedimenti di sospensione dall´esercizio della professione: cancellerie delle corti d´appello e dei tribunali della circoscrizione cui l´albo si riferisce; pubblici ministeri presso le medesime autorità giudiziarie; camere di commercio e segreteria del consiglio nazionale dei geometri. Non è prevista, invece, la comunicazione in favore di altri soggetti, né la diffusione.

Il Garante ha già osservato che tale r.d., in analogia ad altri albi relativi a liberi professionisti, pur non disciplinando espressamente né le forme di consultazione dell´albo presso l´Ordine, né l´invio di copie ad altri soggetti pubblici o privati, rende già possibile una diffusa conoscibilità dell´albo presso le amministrazioni destinatarie.

Gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all´albo, pubblicità che, in linea di principio, riguarda anche i provvedimenti che implicano modifiche allo status di iscritto all´albo quale quello di sospensione dall´esercizio della professione.

In questo quadro, pur non essendo configurabile un dovere del Collegio di dare comunicazione dei provvedimenti di sospensione a soggetti diversi da quelli indicati nel citato art. 8, è però possibile comunicare i medesimi provvedimenti ad altri soggetti pubblici, sempreché ciò risulti necessario per svolgere precise funzioni istituzionali di almeno una delle amministrazioni interessate (Collegio o ente ricevente).

Ciò in ragione del combinato disposto dell´art. 8 e dell´art. 27, comma 2, della legge n. 675, che permette ad un soggetto pubblico di comunicare dati ad altre amministrazioni pubbliche anche quando (come nel caso di specie) manchi una previsione di legge o di regolamento che lo autorizzi, sempreché la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle predette funzioni e si effettui una comunicazione al Garante.

Non è, invece, possibile diffondere i medesimi dati a soggetti privati in assenza di una precisa previsione normativa (art. 27, comma 3, legge n. 675) quale è, però, quella che garantisce l´accesso ai documenti amministrativi ai soggetti titolari di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge n. 241/1990).

Il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PRESIDENTE