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Diritti dell'interessato - Rettifica dei dati relativi ad un dominio Internet - 7 marzo 2001 [39021]

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 [doc. web n. 39021]

Diritti dell’interessato - Rettifica dei dati relativi ad un dominio Internet - 7 marzo 2001

È legittima una richiesta di rettificare dati relativi al registrant di un dominio Internet.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Benedetto Pisciotta, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale Autodemolizione di Pisciotta Benedetto, nei confronti di Kosmos Image s.r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

1. Il ricorrente ha presentato un ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, lamentando di aver ricevuto un riscontro negativo dalla Kosmos Image s.r.l. con cui aveva stipulato un contratto per registrare alcuni nomi a dominio, ad una richiesta rivolta ai sensi dell´art. 13 della citata legge al fine di ottenere la rettifica dei dati relativi all´assegnazione del dominio carsspareparts.com, di cui risulterebbe titolare la medesima società. Nella banca dati gestita dalla Network Solutions Inc. (NSI) in qualità di "registrar" dei nomi a dominio, la ditta individuale del ricorrente apparirebbe solo come "administrative contact" del predetto dominio, mentre come "registrant" (soggetto cui spetterebbe, ad avviso del ricorrente, la titolarità del nome a dominio assegnato) sarebbe stata erroneamente indicata la Kosmos Image s.r.l. (la quale, nella risposta precedentemente fornita all’interessato, pur non contestando l´assegnazione del dominio in capo al ricorrente, aveva evidenziato che le norme vigenti all’epoca della registrazione inducevano a considerare come "registrant" il soggetto che l´aveva effettuata materialmente).

A seguito dell´invito a fornire riscontro formulato da questa Autorità, la società resistente ha comunicato di aver avviato una procedura per aggiornare e/o rettificare i dati relativi al "registrant" del dominio in questione, con trasferimento del dominio presso un´altra società statunitense di registrazione di nomi a dominio. Tale procedura di aggiornamento dei dati, con contestuale mutamento del "registrar", necessiterebbe, per il suo completamento, di una conferma via e-mail da parte del ricorrente (secondo le modalità e i termini indicati dal "registrar"), e sarebbe stata preferita in quanto la modifica dei dati presso la NSI avrebbe richiesto tempi più lunghi e formalità particolari (in specie, l´autenticazione delle firme tramite un funzionario del consolato americano).

Nell´audizione delle parti, il ricorrente, che aveva contestato nelle precedenti memorie la predetta procedura (insistendo per una modifica formale presso la NSI), si è riservato di verificare, all´esito del completamento della procedura già attivata, la corretta esecuzione delle operazioni di rettifica dei dati che lo riguardano, dichiarandosi soddisfatto sotto tale profilo ed insistendo però in ordine alle spese inerenti al ricorso da porre a suo avviso a carico della società resistente. Ha inoltre chiesto a quest´ultima di procedere alla correzione dei dati eventualmente contenuti nei propri archivi, banche dati e documenti.

A tale ultimo proposito la società ha dichiarato che, con riferimento al dominio in questione, risultano nei propri archivi e database informazioni relative al sig. Pisciotta e alla sua ditta, ma senza riferimenti alle contestate posizioni di "registrant" o di "administrative contact" di cui alla banca dati della società statunitense di registrazione dei nomi a dominio. La resistente ha chiesto poi la compensazione delle spese, richiamando, in relazione alle ripetute contestazioni del ricorrente circa la procedura attivata per aderire alle sue richieste, le disposizioni del codice di procedura civile sulla c.d. responsabilità aggravata (art. 6 c.p.c.).

CIÓ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il Garante ritiene che debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per quanto concerne la richiesta dell´interessato di ottenere la modifica dei dati che lo riguardano, in quanto la società resistente ha spontaneamente aderito alla richiesta medesima.

Dalle successive verifiche effettuate dall´Ufficio del Garante (e come confermato per le vie brevi dal ricorrente) è emerso infatti che, in relazione al dominio carssparepars.com, risultano ora indicati, nella parte relativa al "registrant", i dati della ditta individuale del ricorrente.

Va dato atto poi che la presente decisione non pregiudica i diritti delle parti di rivolgersi all’autorità giudiziaria per eventuali altre istanze in merito alle quali la legge n. 675 non ha attribuito competenze al Garante.

In ordine alla determinazione delle spese chieste dal ricorrente, considerata la disponibilità manifestata dalla società resistente ad aderire spontaneamente alla richiesta del ricorrente a seguito del ricorso al Garante, anziché della precedente richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, si ritiene di dover porre a carico della società resistente le spese del procedimento instaurato dal ricorso, determinandone l´ammontare nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo anche conto, oltre che degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso e dei documenti inviati, della particolarità della questione giuridica affrontata.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

  • dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
  • determina ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Kosmos Image s.r.l.

Roma, 7 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli