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Istituti di credito - Rifiuto di comunicare il 'benefondi' di un assegno per rispetto della legge n. 675/1996 - 30 novembre 1998 [39416]

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 doc. web n. 39416]

Istituti di credito - Rifiuto di comunicare il ´benefondi´ di un assegno per rispetto della legge n. 675/1996 - 30 novembre 1998

Il benefondi, cioè l´accertamento da parte degli istituti di credito, attraverso il quale viene garantita l´esistenza, presso una banca o una sede o filiale della medesima banca, della provvista corrispondente agli assegni emessi, può essere fornito dagli istituti di credito rispettando i requisiti che la legge n. 675 permette di soddisfare in chiave complessiva senza necessità, cioè, di reiterare caso per caso gli adempimenti previsti (informativa e, ove necessario, richiesta del consenso) e prendendo piuttosto in considerazione il complesso delle operazioni connesse al rapporto contrattuale

Roma, 30 novembre 1998

Creditcheque S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 229
00186 Roma

e, p.c.
..................................


OGGETTO: Rifiuto di comunicare il "benefondi" di un assegno per rispetto della legge n. 675/1996

Codesta Società ha segnalato di aver chiesto un "benefondi" relativamente ad un assegno emesso da un cliente della Cassa di risparmio di Orvieto, la quale avrebbe respinto la richiesta ritenendo che "comunicare se un assegno è stato o meno denunciato smarrito o rubato e se vi siano fondi sufficienti sia una violazione della privacy". La Creditcheque S.p.A. ha pertanto negato l´autorizzazione ad accettare l´assegno, chiedendo in merito il parere del Garante.

Com´è noto, il quesito riguarda una prassi consolidata nell´attività bancaria, basata su un accertamento anche informale attraverso il quale viene garantita l´esistenza, presso una banca o una sede o filiale della medesima banca, della provvista corrispondente agli assegni emessi.

La legge n. 675/1996 in materia di dati personali non ha introdotto alcun divieto nei confronti del "benefondi". Al pari delle altre comuni operazioni bancarie che comportano una comunicazione di dati, il benefondi può essere fornito dagli istituti di credito rispettando i requisiti che la legge n. 675 permette di soddisfare in chiave complessiva, senza necessità, cioè, di reiterare caso per caso gli adempimenti previsti (informativa e, ove necessario, richiesta del consenso) e prendendo piuttosto in considerazione il complesso delle operazioni connesse al rapporto contrattuale. In altre parole, il benefondi non "viola la privacy" ed è anzi certamente riconducibile alle attività che la banca deve descrivere, sia pure in termini generali, nei modelli di informativa e di acquisizione del consenso.

Numerosi modelli di informativa e di richiesta del consenso distribuiti alla clientela a seguito delle prime indicazioni generali fornite da questa Autorità, per quanto ancora complessi e non sempre facilmente comprensibili per il cliente, prendono in considerazione (ai fini del rilascio del consenso informato degli interessati) le comunicazioni dei dati a terzi ed i trattamenti temporanei che presso i destinatari della comunicazione sono strettamente necessari per la corretta esecuzione dei servizi richiesti.

Deve ritenersi ininfluente, poi, l´eventuale circostanza che l´emittente dell´assegno non abbia fornito alcun riscontro alla richiesta di consenso avanzata in termini generali dalla banca trattaria. Anche in tale caso, può operare la situazione già ravvisata dal Garante, il quale ha ritenuto che nell´eventuale attesa del rilascio della dichiarazione relativa al consenso, la richiesta di una prestazione da parte del cliente (è il caso dell´emissione di un assegno) può essere considerata come una manifestazione di volontà equiparabile al consenso, sia pure in via del tutto provvisoria.

Resta semmai ferma l´esigenza che il benefondi sia fornito non ad estranei, ma al prenditore o ai terzi legittimati in relazione alla negoziazione dell´assegno, in applicazione dei comuni criteri di diligenza seguiti nell´attività bancaria.

IL PRESIDENTE